TESTO COORDINATO DELLA L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 124 d
L.R. 13 novembre 2001, n. 38
TITOLO II
TRASPORTO FERROVIARIO
Art. 23
(aggiunto comma 2 bis da art. 21,
L.R. 28 aprile 2003, n. 8)
Servizi ferroviari di competenza regionale
1. La Regione affida la gestione dei servizi ferroviari e dei sistemi
innovativi ad essi strettamente connessi di norma attraverso lo
strumento della concessione a terzi e secondo le procedure previste
dall'art. 13. La durata massima della concessione per i servizi e'
fissata in nove anni.
2. I gestori dei servizi ferroviari hanno accesso alla rete regionale
alle condizioni previste dall'art. 22, comma 3, e alla rete nazionale
secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 5 del DLgs 422/97.
2 bis. La Regione stipula periodicamente con i gestori di reti
ferroviarie, che siano diverse dalla propria ma interessate dai
servizi di sua competenza, accordi quadro secondo le previsioni della
direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacita' di
infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per
l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di
sicurezza.
3. La Giunta regionale provvede al rilascio delle concessioni nonche'
alla stipula dei contratti di servizio per i servizi minimi.