TESTO COORDINATO DELLA L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 124 d
L.R. 13 novembre 2001, n. 38
TITOLO II
TRASPORTO FERROVIARIO
Art. 22
(sostituiti commi 2 e 4 da art. 20,
L.R. 28 aprile 2003, n. 8)
Rete ferroviaria
1. Fanno parte integrante della rete ferroviaria regionale le
infrastrutture e gli impianti di qualunque genere, necessari per
l'esercizio del trasporto ferroviario, ivi comprese le stazioni, le
fermate e i centri di interscambio passeggeri e merci, collocati
sulla rete stessa a seguito di conferimento alla Regione dallo Stato.
2. La Regione affida la gestione della rete di sua competenza, nel
rispetto delle disposizioni dell'articolo 13, comma 3, ad apposita
societa' pubblica di capitali, di proprieta' esclusiva della Regione
e degli Enti locali. Gli Enti locali a loro volta non possono cedere
quote a soggetti diversi. A tale societa' puo' anche essere
trasferita dalla Regione, in tutto o in parte, la proprieta' delle
reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali.
3. La Giunta regionale provvede al rilascio della concessione
determinando le condizioni di funzionalita', sicurezza,
affidabilita', nonche' le condizioni per l'accesso alla rete stessa
nel rispetto dei principi ispiratori della direttiva 91/440/CEE, e in
particolare quello della separazione della rete e dei servizi.
4. La societa' di cui al comma 2 esercita le funzioni di sicurezza
proprie della Regione, alle condizioni stabilite nella concessione di
cui al comma 3.