TESTO COORDINATO DELLA L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 124 d
L.R. 13 novembre 2001, n. 38
TITOLO II
TRASPORTO FERROVIARIO
Art. 21
(modificato comma 1, sostituito comma 3 e abrogati
commi 4 e 5 da art. 19, L.R. 28 aprile 2003, n. 8)
Competenze
1. In materia di trasporto ferroviario regionale e locale competono
alla Regione tutte le funzioni programmatorie, amministrative e di
finanziamento con esclusione delle funzioni di sicurezza proprie
dello Stato.
2. La Regione, nell'esercizio delle sue competenze, persegue il
miglioramento delle prestazioni del trasporto ferroviario e
l'integrazione con il trasporto nazionale, con i sistemi di mobilita'
urbana e locale, con i sistemi di trasporto aereo e marittimo,
nonche' con i sistemi di gestione della logistica delle merci.
3. La programmazione e la progettazione del servizio ferroviario
metropolitano bolognese sono effettuate dalla Regione d'intesa con la
Provincia e il Comune di Bologna ovvero con la loro Agenzia, per
quanto delegato, tenendo conto del livello dei servizi minimi
ferroviari individuato nell'atto di indirizzo generale di cui
all'articolo 8 della presente legge nel rispetto degli accordi
sottoscritti con Stato e FS spa a cui abbia aderito anche la Regione.
4. abrogato
5. abrogato