REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 124 d

L.R. 13 novembre 2001, n. 38

           CAPO III                                                             
         Disposizioni comuni                                                    
          Art. 20                                                               
Istituto sul trasporto e la logistica                                           
1. La Regione promuove la costituzione e sostiene il funzionamento di           
un istituto per lo studio e la formazione in materia di trasporto e             
logistica, anche attraverso la stipula di convenzioni con istituzioni           
gia' operanti nel settore. Per la realizzazione dell'istituto la                
Regione puo' partecipare ad accordi di programma con Ministero dei              
Trasporti, Universita', enti di ricerca, nonche' altri soggetti.                
2. L'istituto realizza e promuove in particolare:                               
a) lo studio dei fenomeni e delle problematiche relative alla                   
mobilita' dei passeggeri e delle merci e diffusione dei risultati;              
b) l'elaborazione di ricerche sui metodi per l'evoluzione                       
ambientalmente ed economicamente sostenibile dei sistemi di                     
mobilita';                                                                      
c) la formazione degli operatori che intervengono a tutti i livelli             
nel sistema dei trasporti e della logistica;                                    
d) le modalita' di calcolo dei costi interni ed esterni della                   
mobilita' e le procedure per la valutazione dei costi e dei benefici            
di ogni ipotesi modale ed intermodale di mobilita' per favorire il              
confronto tra diverse soluzioni.                                                
3. Per il funzionamento dell'istituto e le sue attivita' la Regione             
puo' concedere contributi all'istituto medesimo. La Giunta regionale            
stabilisce le modalita' per la concessione e la rendicontazione dei             
contributi.                                                                     

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