TESTO COORDINATO DELLA L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 124 d
L.R. 13 novembre 2001, n. 38
CAPO III
Disposizioni comuni
Art. 20
Istituto sul trasporto e la logistica
1. La Regione promuove la costituzione e sostiene il funzionamento di
un istituto per lo studio e la formazione in materia di trasporto e
logistica, anche attraverso la stipula di convenzioni con istituzioni
gia' operanti nel settore. Per la realizzazione dell'istituto la
Regione puo' partecipare ad accordi di programma con Ministero dei
Trasporti, Universita', enti di ricerca, nonche' altri soggetti.
2. L'istituto realizza e promuove in particolare:
a) lo studio dei fenomeni e delle problematiche relative alla
mobilita' dei passeggeri e delle merci e diffusione dei risultati;
b) l'elaborazione di ricerche sui metodi per l'evoluzione
ambientalmente ed economicamente sostenibile dei sistemi di
mobilita';
c) la formazione degli operatori che intervengono a tutti i livelli
nel sistema dei trasporti e della logistica;
d) le modalita' di calcolo dei costi interni ed esterni della
mobilita' e le procedure per la valutazione dei costi e dei benefici
di ogni ipotesi modale ed intermodale di mobilita' per favorire il
confronto tra diverse soluzioni.
3. Per il funzionamento dell'istituto e le sue attivita' la Regione
puo' concedere contributi all'istituto medesimo. La Giunta regionale
stabilisce le modalita' per la concessione e la rendicontazione dei
contributi.