TESTO COORDINATO DELLA L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 124 d
L.R. 13 novembre 2001, n. 38
CAPO III
Disposizioni comuni
Art. 19
(modificati commi 1 e 3, sostituito comma 2 e aggiunti
commi 5 bis e 5 ter da art. 18, L.R. 28 aprile 2003, n. 8)
Agenzie locali per la mobilita'
e il trasporto pubblico locale
1. Le Province e i Comuni costituiscono, per ciascun ambito
territoriale provinciale "..", una agenzia locale per la mobilita' e
il trasporto pubblico locale di loro competenza.
2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 13, comma 3,
l'Agenzia e' costituita nei modi e nelle forme individuati dagli Enti
locali, tra cui il consorzio di funzioni, consorzio impresa o
societa' di capitali di proprieta' esclusiva degli enti stessi. Gli
Enti locali non possono cedere quote a soggetti diversi. L'Agenzia
puo' essere costituita a seguito di scissione dei consorzi per
l'esercizio del trasporto pubblico locale operanti alla data di
entrata in vigore della presente legge. Lo statuto dell'Agenzia puo'
prevedere che gli incarichi di amministratore con poteri di
rappresentanza o di coordinamento della stessa siano attribuiti, in
ragione del mandato elettivo, ad amministratori o consiglieri della
Provincia o dei Comuni. Gli Enti locali possono integrare il ruolo
dell'Agenzia tramite il trasferimento di proprie funzioni al fine
della gestione e del controllo complessivo della mobilita' delle
persone e delle merci. Per adempiere a tali funzioni le Agenzie
possono avvalersi di personale proprio o trasferito dagli Enti locali
nei modi e nelle forme previste dalla legislazione vigente e dai
contratti di settore.
3. L'agenzia esplica le sue funzioni dando attuazione alle decisioni
degli Enti locali e alle previsioni dei loro strumenti di
programmazione di settore, con particolare riguardo ai seguenti
compiti:
a) progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di
trasporto integrati tra loro e con la mobilita' privata;
b) gestione della mobilita' complessiva, progettazione e
organizzazione dei servizi complementari per la mobilita', con
particolare riguardo alla sosta, ai parcheggi, all'accesso ai centri
urbani, ai relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo;
c) gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei
servizi;
d) controllo dell'attuazione dei contratti di servizio;
e) ogni altra funzione assegnata dagli Enti locali con esclusione
della programmazione e della gestione di servizi autofilotranviari.
4. L'agenzia puo' intervenire negli accordi di programma di cui
all'art. 12 e nei contratti di servizio in relazione alle specifiche
funzioni ad essa attribuite dagli Enti locali.
5. Ove non sia costituita l'agenzia locale, le Province e i Comuni,
d'intesa con la Regione, possono affidare, con onere a carico degli
Enti locali, le procedure concorsuali di cui al comma 3, lettera c)
all'Agenzia prevista dall'art. 18. In tal caso restano nella piena
responsabilita' degli Enti locali l'atto di affidamento, la stipula
del contratto di servizio e ogni connessa funzione di controllo.
5 bis. All'Agenzia, costituita in una delle forme di cui al comma 2,
puo' essere affidata direttamente, ove esistano ragioni tecniche ed
economiche, la gestione delle reti e delle dotazioni essenziali al
trasporto pubblico regionale e locale. Inoltre alla stessa puo'
essere conferita la proprieta' di detti beni.
5 ter. Le Agenzie costituite per diversi ambiti territoriali
provinciali possono stabilire fra loro forme di cooperazione al fine
di esplicare piu' efficacemente le funzioni a ciascuna di esse
assegnate.