REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 124 d

L.R. 13 novembre 2001, n. 38

           CAPO III                                                             
         Disposizioni comuni                                                    
          Art. 18                                                               
(modificati commi 1, 3 e 5 da art. 17,                                          
L.R. 28 aprile 2003 n. 8)                                                       
Agenzia per il trasporto pubblico regionale e locale                            
1. In applicazione della presente legge la Regione puo' istituire               
un'Agenzia regionale, dotata di autonomia organizzativa, a cui                  
affidare i seguenti compiti:                                                    
a) svolgimento delle procedure concorsuali per l'affidamento della              
gestione della rete e del servizio di trasporto pubblico regionale e            
locale "..";                                                                    
b) monitoraggio sui contenuti e sull'attuazione dei contratti di                
servizio e degli accordi di programma;                                          
c) monitoraggio e valutazione comparativa della qualita' dei servizi            
di trasporto pubblico regionale e locale e della loro efficacia ai              
fini degli obiettivi della presente legge, attuati con cadenza                  
annuale e con riferimento prioritario alle aree urbane e ai bacini              
provinciali, al fine di rendere omogenei in ambito regionale gli                
interventi locali;                                                              
d) collaborare con l'Osservatorio regionale per la Sicurezza                    
stradale;                                                                       
e) gestione e sviluppo di un sistema informativo accessibile e                  
coordinato con quello regionale e degli enti locali nelle materie               
riguardanti i compiti ad essa attribuiti;                                       
f) ogni altra funzione ad essa affidata ai sensi della presente legge           
e delle disposizioni attuative della stessa.                                    
2. La Giunta regionale definisce il limite di spesa per l'organico,             
nonche' la struttura organizzativa dell'Agenzia.                                
3. Le funzioni di direttore dell'Agenzia sono svolte da un dirigente            
regionale, anche assunto ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 26                
novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di             
rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).                               
4. Per l'esercizio di funzioni progettuali, di studio e di ricerca              
l'Agenzia puo' stipulare con esperti contratti di diritto privato e             
di collaborazione coordinata e continuativa. Puo' altresi' stipulare            
convenzioni con societa', enti qualificati e Universita' per                    
l'espletamento di particolari servizi.                                          
5. Il dirigente competente dell'Agenzia stipula i contratti e le                
convenzioni di cui al comma 4 secondo le modalita' e il limite                  
massimo di spesa fissati dalla Giunta regionale con apposita                    
direttiva.                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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