REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 124 d

L.R. 13 novembre 2001, n. 38

           CAPO III                                                             
         Disposizioni comuni                                                    
          Art. 17                                                               
(modificata rubrica, sostituito comma 1 e aggiunto                              
comma 1 bis da art. 16, L.R. 28 aprile 2003, n. 8)                              
Carta dei servizi e Comitato consultivo degli utenti                            
1. La Regione individua per la valorizzazione e promozione della                
qualita' dei servizi pubblici di trasporto e per la tutela degli                
interessi dei cittadini-utenti lo strumento operativo della Carta dei           
servizi, da adottarsi entro sei mesi dall'approvazione della presente           
legge. La Carta dei servizi prevede i casi di indennizzo agli utenti            
derivanti da irregolare, insufficiente o inefficace erogazione del              
servizio.                                                                       
1 bis. Entro centoventi giorni dall'affidamento del servizio gli Enti           
locali competenti, o le loro agenzie, costituiscono il Comitato degli           
utenti, con funzioni consultive, di verifica e proposta per la                  
qualita' del servizio di trasporto pubblico e in particolare in                 
merito alla Carta dei servizi, di cui al comma 1. Il Comitato e'                
composto dai cittadini utenti che ne fanno esplicita richiesta agli             
enti stessi o alla societa' affidataria. L'abbonato puo' indicare al            
momento della sottoscrizione la sua volonta'. La prima assemblea e'             
convocata dagli enti sopraindicati. Del Comitato fanno inoltre parte            
a pieno titolo i rappresentanti delle associazioni dei consumatori              
presenti sul territorio.                                                        
2. La Giunta regionale definisce gli indicatori della qualita' dei              
servizi anche al fine di permettere la comparazione tra i vari                  
gestori.                                                                        
3. Ciascun contratto di servizio e accordo di programma definisce,              
con riferimento agli indicatori di cui al comma 2 e alla situazione             
specifica, gli obiettivi di miglioramento e le relative forme di                
incentivazione, i tempi di attuazione, le penalita', le modalita' di            
monitoraggio e di verifica.                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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