TESTO COORDINATO DELLA L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 124 d
L.R. 13 novembre 2001, n. 38
CAPO III
Disposizioni comuni
Art. 17
(modificata rubrica, sostituito comma 1 e aggiunto
comma 1 bis da art. 16, L.R. 28 aprile 2003, n. 8)
Carta dei servizi e Comitato consultivo degli utenti
1. La Regione individua per la valorizzazione e promozione della
qualita' dei servizi pubblici di trasporto e per la tutela degli
interessi dei cittadini-utenti lo strumento operativo della Carta dei
servizi, da adottarsi entro sei mesi dall'approvazione della presente
legge. La Carta dei servizi prevede i casi di indennizzo agli utenti
derivanti da irregolare, insufficiente o inefficace erogazione del
servizio.
1 bis. Entro centoventi giorni dall'affidamento del servizio gli Enti
locali competenti, o le loro agenzie, costituiscono il Comitato degli
utenti, con funzioni consultive, di verifica e proposta per la
qualita' del servizio di trasporto pubblico e in particolare in
merito alla Carta dei servizi, di cui al comma 1. Il Comitato e'
composto dai cittadini utenti che ne fanno esplicita richiesta agli
enti stessi o alla societa' affidataria. L'abbonato puo' indicare al
momento della sottoscrizione la sua volonta'. La prima assemblea e'
convocata dagli enti sopraindicati. Del Comitato fanno inoltre parte
a pieno titolo i rappresentanti delle associazioni dei consumatori
presenti sul territorio.
2. La Giunta regionale definisce gli indicatori della qualita' dei
servizi anche al fine di permettere la comparazione tra i vari
gestori.
3. Ciascun contratto di servizio e accordo di programma definisce,
con riferimento agli indicatori di cui al comma 2 e alla situazione
specifica, gli obiettivi di miglioramento e le relative forme di
incentivazione, i tempi di attuazione, le penalita', le modalita' di
monitoraggio e di verifica.