TESTO COORDINATO DELLA L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 124 d
L.R. 13 novembre 2001, n. 38
CAPO III
Disposizioni comuni
Art. 16
(modificato comma 2 e aggiunti commi 5 bis,
5 ter e 5 quater da art. 15, L.R. 28 aprile 2003, n. 8)
Obblighi di servizio pubblico e contratti di servizio
1. All'imposizione di obblighi di servizio pubblico corrisponde
l'erogazione di contributi a favore dei gestori.
2. La definizione analitica degli obblighi e la regolazione degli
aspetti economici e operativi, nonche' la quantificazione dei
contributi, sono realizzate attraverso la stipula di appositi
contratti di servizio "..".
3. I contratti di servizio hanno di norma durata triennale in
riferimento alla durata della programmazione finanziaria della
Regione e degli Enti locali.
4. E' ammessa la stipula di un unico contratto di servizio congiunto
fra piu' soggetti erogatori di contributi e uno stesso gestore del
trasporto pubblico.
5. Nei contratti di servizio stipulati da soggetti diversi dalla
Regione, sono nulle le eventuali clausole che prevedano o producano
oneri a carico della Regione in misura superiore a quelli previsti
negli accordi di programma di cui all'art. 12.
5 bis. I contratti di servizio individuano le condizioni e le
valutazioni tecniche ed economiche in base alle quali l'affidatario
procede nei confronti dell'eventuale subentrante alla messa a
disposizione dei beni di cui all'articolo 13, comma 9 e alla cessione
degli eventuali beni di cui all'articolo 14, comma 2.
5 ter. Il contratto di servizio contiene clausole di riduzione del
corrispettivo nei casi di incompleta o inadeguata esecuzione del
servizio da parte dell'esercente. L'esercente ha diritto allo
scomputo degli importi che lo stesso dimostri di avere gia'
riconosciuto direttamente agli utenti a titolo di rimborsi o
indennizzi per la minore qualita' o quantita' dei servizi dallo
stesso erogati. L'ente competente puo' destinare a interventi a
favore degli utenti fino al 30 per cento delle somme derivanti dalle
effettive riduzioni di corrispettivo operate in base al presente
comma.
5 quater. Il contratto di servizio deve indicare gli obiettivi di
qualita', di condizione di tenuta meccanica dei mezzi e di rispetto
delle normative di emissioni atmosferiche e acustiche, di pulizia e
di illuminazione. In particolare deve indicare il numero di corse
giornaliere per linea e i relativi orari di inizio e fine corsa,
oltre che gli orari di passaggio in alcune delle fermate piu'
significative della linea stessa: nel caso esista il sistema di
controllo satellitare o meccanico il contratto di servizio deve
prevedere le procedure di verifica dei tabulati relativi. Inoltre
deve indicare le modalita' di tutela delle corsie riservate e delle
fermate oltre che le modalita' di rilevazione delle situazioni
impreviste di traffico che possono incidere in modo del tutto
straordinario sul rispetto della puntualita' dei mezzi. Il contratto
di servizio deve prevedere le penali per il mancato rispetto degli
obiettivi di qualita' per entrambe le parti sulla base delle relative
responsabilita'.