TESTO COORDINATO DELLA L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 124 d
L.R. 13 novembre 2001, n. 38
CAPO III
Disposizioni comuni
Art. 15
Variazione, revoca, decadenza
1. Qualsiasi trasformazione societaria o altra variazione di natura
giuridica del gestore, ovvero sostituzione da parte dello stesso di
altri a se' nella gestione anche parziale del servizio, in costanza
dell'affidamento, deve preventivamente essere assentita dall'ente
affidante.
2. L'ente affidante pronuncia, con atto motivato, la revoca
dell'affidamento nei seguenti casi:
a) qualora siano venute meno le esigenze pubbliche definite dagli
strumenti di programmazione, in seguito ad intervenuta modificazione
degli stessi;
b) qualora siano venute meno le esigenze di interesse pubblico, per
le quali l'atto e' stato emesso, ovvero siano sorte nuove e
prevalenti esigenze di interesse pubblico;
c) qualora il servizio di trasporto risulti inadeguato, per
estensione o intensita', alle sopravvenute esigenze della utenza.
3. L'ente affidante pronuncia la decadenza dell'affidamento, previa
contestazione dei fatti che ne sono causa, nei seguenti casi:
a) per il venire meno dei requisiti di idoneita';
b) per grave inadempienza agli obblighi derivanti dalla legge o
dall'affidamento e in particolare nel caso di sostituzione anche
parziale di terzi nella gestione del servizio, ove questa non sia
autorizzata dall'ente affidante;
c) per grave violazione delle prescrizioni dettate dall'ente
competente nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza e controllo sul
servizio.
4. In caso di revoca, l'ente affidante puo' riconoscere un indennizzo
al gestore.
5. In caso di dichiarazione di decadenza, e' escluso qualsiasi
indennizzo a favore del gestore del servizio.