TESTO COORDINATO DELLA L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 124 d
L.R. 13 novembre 2001, n. 38
CAPO III
Disposizioni comuni
Art. 14 bis
(articolo aggiunto da art. 14, L.R. 28 aprile 2003, n. 8)
Subaffidamento della gestione
1. L'ente competente puo' autorizzare il subaffidamento della
gestione, fatte salve le quote della gestione in corso, con
l'obiettivo di raggiungere il limite massimo del 15 per cento
dell'affidamento complessivo entro il periodo di tre anni
dall'affidamento dei servizi tramite procedure concorsuali. Il limite
di cui sopra e' regolato dall'atto di indirizzo previsto
dall'articolo 8 della presente legge. Tale atto potra' prevedere
proroghe al limite temporale precedente, qualora si verifichino
particolari e motivate condizioni di gestione del servizio.
2. L'ente competente stabilisce i criteri e le modalita' del
subaffidamento nei documenti di indizione delle procedure concorsuali
per l'affidamento. Restano preminenti in ogni caso gli obiettivi di
qualita' e quantita' del servizio da erogare, stabiliti nell'atto di
affidamento e nel contratto di servizio.