REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 124 d

L.R. 13 novembre 2001, n. 38

           CAPO III                                                             
         Disposizioni comuni                                                    
          Art. 14 bis                                                           
(articolo aggiunto da art. 14, L.R. 28 aprile 2003, n. 8)                       
Subaffidamento della gestione                                                   
1. L'ente competente puo' autorizzare il subaffidamento della                   
gestione, fatte salve le quote della gestione in corso, con                     
l'obiettivo di raggiungere il limite massimo del 15 per cento                   
dell'affidamento complessivo entro il periodo di tre anni                       
dall'affidamento dei servizi tramite procedure concorsuali. Il limite           
di cui sopra e' regolato dall'atto di indirizzo previsto                        
dall'articolo 8 della presente legge. Tale atto potra' prevedere                
proroghe al limite temporale precedente, qualora si verifichino                 
particolari e motivate condizioni di gestione del servizio.                     
2. L'ente competente stabilisce i criteri e le modalita' del                    
subaffidamento nei documenti di indizione delle procedure concorsuali           
per l'affidamento. Restano preminenti in ogni caso gli obiettivi di             
qualita' e quantita' del servizio da erogare, stabiliti nell'atto di            
affidamento e nel contratto di servizio.                                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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