REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 124 d

L.R. 13 novembre 2001, n. 38

             CAPO II                                                            
        Programmazione dei trasporti                                            
Sezione I                                                                       
Programmazione regionale e locale                                               
               Sezione III                                                      
         Accordi di programma                                                   
          Art. 12                                                               
(sostituiti commi 1 e 5 da art. 11,                                             
L.R. 28 aprile 2003, n. 8)                                                      
Accordi di programma con gli Enti locali                                        
1. La Regione, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 8,                
promuove la stipula di accordi di programma con gli Enti locali al              
fine di realizzare  interventi per la riorganizzazione della                    
mobilita' e la qualificazione dell'accesso ai servizi di interesse              
pubblico finalizzati anche alla riduzione del trasporto privato.                
2. Negli accordi di programma intervengono, insieme agli Enti locali,           
anche le Agenzie di cui al successivo art. 19, ove siano state                  
costituite e secondo le funzioni ad esse attribuite.                            
3. Gli Enti locali possono presentare interventi in concorso con                
soggetti pubblici e privati e, in particolare, con soggetti                     
interessati al governo e alla gestione della mobilita'.                         
4. Gli accordi di programma determinano il concorso finanziario delle           
parti per gli investimenti e stabiliscono, sulla base delle intese di           
cui all'art. 10, quantita', tempi, modalita' e condizioni dei                   
trasferimenti regionali agli Enti delegati di cui all'art. 32 per la            
copertura degli oneri relativi ai servizi minimi.                               
5. Gli indirizzi, di cui all'articolo 8, per la stipula degli accordi           
di programma sono oggetto di confronto preventivo con le                        
organizzazioni sindacali, le associazioni imprenditoriali e                     
ambientali, dei consumatori e degli utenti.                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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