TESTO COORDINATO DELLA L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 124 d
L.R. 13 novembre 2001, n. 38
CAPO II
Programmazione dei trasporti
Sezione I
Programmazione regionale e locale
Sezione III
Accordi di programma
Art. 12
(sostituiti commi 1 e 5 da art. 11,
L.R. 28 aprile 2003, n. 8)
Accordi di programma con gli Enti locali
1. La Regione, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 8,
promuove la stipula di accordi di programma con gli Enti locali al
fine di realizzare interventi per la riorganizzazione della
mobilita' e la qualificazione dell'accesso ai servizi di interesse
pubblico finalizzati anche alla riduzione del trasporto privato.
2. Negli accordi di programma intervengono, insieme agli Enti locali,
anche le Agenzie di cui al successivo art. 19, ove siano state
costituite e secondo le funzioni ad esse attribuite.
3. Gli Enti locali possono presentare interventi in concorso con
soggetti pubblici e privati e, in particolare, con soggetti
interessati al governo e alla gestione della mobilita'.
4. Gli accordi di programma determinano il concorso finanziario delle
parti per gli investimenti e stabiliscono, sulla base delle intese di
cui all'art. 10, quantita', tempi, modalita' e condizioni dei
trasferimenti regionali agli Enti delegati di cui all'art. 32 per la
copertura degli oneri relativi ai servizi minimi.
5. Gli indirizzi, di cui all'articolo 8, per la stipula degli accordi
di programma sono oggetto di confronto preventivo con le
organizzazioni sindacali, le associazioni imprenditoriali e
ambientali, dei consumatori e degli utenti.