REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 124 d

L.R. 13 novembre 2001, n. 38

             CAPO II                                                            
        Programmazione dei trasporti                                            
Sezione I                                                                       
Programmazione regionale e locale                                               
               Sezione III                                                      
         Accordi di programma                                                   
          Art. 11                                                               
(modificato comma 2 e sostituito comma 3                                        
da art. 10, L.R. 28 aprile 2003 n. 8)                                           
Accordi di programma con lo Stato e le altre Regioni                            
1. La Regione stipula accordi di programma con lo Stato ed                      
eventualmente con altre Regioni quale strumento di attuazione del               
coordinamento delle politiche regionali e statali in materia di                 
trasporto pubblico e mobilita'.                                                 
2. Gli accordi, tenendo conto delle valutazioni della competente                
Commissione consiliare, individuano:                                            
a) le opere da realizzare e i mezzi di trasporto, incluso il                    
materiale rotabile ferroviario, da acquisire;                                   
b) i tempi di realizzazione in funzione dei piani di sviluppo dei               
servizi;                                                                        
c) i soggetti coinvolti e i loro compiti;                                       
d) le risorse necessarie, le loro fonti di finanziamento e i tempi di           
erogazione;                                                                     
e) il periodo di validita'.                                                     
3. La Regione organizza, mediante apposita Conferenza, la                       
partecipazione delle Province e dei Comuni agli accordi di cui al               
comma 1. Alla Conferenza partecipano anche le Comunita' montane, nel            
caso di esercizio associato di servizi comunali di trasporto locale.            
Qualora l'accordo rivesta importanza per una parte rilevante del                
territorio regionale, la Regione organizza la partecipazione degli              
Enti locali interessati acquisendone l'intesa in sede di Conferenza             
Regione - Autonomie locali.                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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