TESTO COORDINATO DELLA L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 124 d
L.R. 13 novembre 2001, n. 38
CAPO II
Programmazione dei trasporti
Sezione I
Programmazione regionale e locale
Sezione III
Accordi di programma
Art. 11
(modificato comma 2 e sostituito comma 3
da art. 10, L.R. 28 aprile 2003 n. 8)
Accordi di programma con lo Stato e le altre Regioni
1. La Regione stipula accordi di programma con lo Stato ed
eventualmente con altre Regioni quale strumento di attuazione del
coordinamento delle politiche regionali e statali in materia di
trasporto pubblico e mobilita'.
2. Gli accordi, tenendo conto delle valutazioni della competente
Commissione consiliare, individuano:
a) le opere da realizzare e i mezzi di trasporto, incluso il
materiale rotabile ferroviario, da acquisire;
b) i tempi di realizzazione in funzione dei piani di sviluppo dei
servizi;
c) i soggetti coinvolti e i loro compiti;
d) le risorse necessarie, le loro fonti di finanziamento e i tempi di
erogazione;
e) il periodo di validita'.
3. La Regione organizza, mediante apposita Conferenza, la
partecipazione delle Province e dei Comuni agli accordi di cui al
comma 1. Alla Conferenza partecipano anche le Comunita' montane, nel
caso di esercizio associato di servizi comunali di trasporto locale.
Qualora l'accordo rivesta importanza per una parte rilevante del
territorio regionale, la Regione organizza la partecipazione degli
Enti locali interessati acquisendone l'intesa in sede di Conferenza
Regione - Autonomie locali.