TESTO COORDINATO DELLA L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 124 d
L.R. 13 novembre 2001, n. 38
CAPO II
Programmazione dei trasporti
Sezione I
Programmazione regionale e locale
Sezione II
Programmazione del trasporto pubblico
regionale e locale
Art. 9
(modificati commi 1 e 2 da art. 8,
L.R. 28 aprile 2003, n. 8)
Servizi minimi
1. L'atto di indirizzo di cui all'articolo 8 contiene la definizione
dei principi per la determinazione dei servizi minimi,
qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la
domanda di mobilita' dei cittadini, con riferimento:
a) ai contenuti degli strumenti di programmazione della Regione e
degli Enti locali;
b) alla salvaguardia, al potenziamento ed al miglioramento del
livello medio regionale dei servizi minimi definiti nel precedente
triennio;
c) alla definizione di standard di qualita' e quantita' coerenti con
l'obiettivo della mobilita' sostenibile;
c bis) a una immagine omogenea, coordinata ed identificabile del
servizio pubblico, dei mezzi, delle fermate e dell'informazione;
d) all'ammontare complessivo delle risorse regionali attribuibili a
compensazione degli obblighi di servizio pubblico, con qualsiasi
modalita' il servizio stesso sia effettuato;
e) alle integrazioni funzionali, tariffarie e organizzative della
mobilita';
f) alla promozione di soluzioni che concorrano alla salvaguardia
dell'ambiente, alla riduzione dei consumi energetici, alla
vivibilita' delle aree urbane, extraurbane e delle zone sensibili,
favorendo l'introduzione di tecnologie innovative anche in coerenza
con gli obblighi assunti a livello statale ed internazionale;
g) ai parametri territoriali e di popolazione;
h) agli esiti della consultazione con gli Enti locali, con le
organizzazioni sindacali, con le associazioni di categoria, dei
consumatori e ambientaliste;
i) alla promozione di soluzioni che migliorino la sicurezza della
circolazione;
i bis) a garantire e facilitare il pendolarismo scolastico e
lavorativo, la fruibilita' dei servizi da parte degli utenti per
l'accesso prioritariamente alle strutture sociosanitarie e
amministrative;
i ter) a servire il territorio delle Comunita' montane e le aree a
bassa frequentazione.
2. Le Province, i Comuni e le Comunita' montane, nel caso di
esercizio associato di servizi comunali del trasporto locale "..",
possono istituire, d'intesa con la Regione, servizi di trasporto
aggiuntivi a quelli definiti dalla Regione. In tal caso l'imposizione
degli obblighi di servizio aggiuntivo e le corrispondenti
compensazioni finanziarie sono a carico dei bilanci degli Enti
locali.