REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 124 d

L.R. 13 novembre 2001, n. 38

             CAPO II                                                            
        Programmazione dei trasporti                                            
Sezione I                                                                       
Programmazione regionale e locale                                               
           Sezione II                                                           
         Programmazione del trasporto pubblico                                  
           regionale e locale                                                   
          Art. 9                                                                
(modificati commi 1 e 2 da art. 8,                                              
L.R. 28 aprile 2003, n. 8)                                                      
Servizi minimi                                                                  
1. L'atto di indirizzo di cui all'articolo 8 contiene la definizione            
dei principi per la determinazione dei servizi minimi,                          
qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la                
domanda di mobilita' dei cittadini, con riferimento:                            
a) ai contenuti degli strumenti di programmazione della Regione e               
degli Enti locali;                                                              
b) alla salvaguardia, al potenziamento ed al miglioramento del                  
livello medio regionale dei servizi minimi definiti nel precedente              
triennio;                                                                       
c) alla definizione di standard di qualita' e quantita' coerenti con            
l'obiettivo della mobilita' sostenibile;                                        
c bis) a una immagine omogenea, coordinata ed identificabile del                
servizio pubblico, dei mezzi, delle fermate e dell'informazione;                
d) all'ammontare complessivo delle risorse regionali attribuibili a             
compensazione degli obblighi di servizio pubblico, con qualsiasi                
modalita' il servizio stesso sia effettuato;                                    
e) alle integrazioni funzionali, tariffarie e organizzative della               
mobilita';                                                                      
f) alla promozione di soluzioni che concorrano alla salvaguardia                
dell'ambiente, alla riduzione dei consumi energetici, alla                      
vivibilita' delle aree urbane, extraurbane e delle zone sensibili,              
favorendo l'introduzione di tecnologie innovative anche in coerenza             
con gli obblighi assunti a livello statale ed internazionale;                   
g) ai parametri territoriali e di popolazione;                                  
h) agli esiti della consultazione con gli Enti locali, con le                   
organizzazioni sindacali, con le associazioni di categoria, dei                 
consumatori e ambientaliste;                                                    
i) alla promozione di soluzioni che migliorino la sicurezza della               
circolazione;                                                                   
i bis) a garantire e facilitare il pendolarismo scolastico e                    
lavorativo, la fruibilita' dei servizi da parte degli utenti per                
l'accesso prioritariamente alle strutture sociosanitarie e                      
amministrative;                                                                 
i ter) a servire il territorio delle Comunita' montane e le aree a              
bassa frequentazione.                                                           
2. Le Province, i Comuni e le Comunita' montane, nel caso di                    
esercizio associato di servizi comunali del trasporto locale "..",              
possono istituire, d'intesa con la Regione, servizi di trasporto                
aggiuntivi a quelli definiti dalla Regione. In tal caso l'imposizione           
degli obblighi di servizio aggiuntivo e le corrispondenti                       
compensazioni finanziarie sono a carico dei bilanci degli Enti                  
locali.                                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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