TESTO COORDINATO DELLA L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 124 d
L.R. 13 novembre 2001, n. 38
CAPO II
Programmazione dei trasporti
Sezione I
Programmazione regionale e locale
Sezione II
Programmazione del trasporto pubblico
regionale e locale
Art. 8
(modificato comma 1 e aggiunto comma 1 bis
da art. 7, L.R. 28 aprile 2003, n. 8)
Atto di indirizzo generale
1. Il Consiglio regionale adotta, ogni tre anni, un atto di indirizzo
generale per la elaborazione degli accordi di programma di cui
all'articolo 12 e per la programmazione e amministrazione del
trasporto pubblico regionale e locale, anche in attuazione del PRIT e
tenendo conto della programmazione locale, di bacino o di area
metropolitana.
1 bis. La Giunta regionale presenta annualmente alla Commissione
consiliare competente il consuntivo dell'attivita' svolta e le
previsioni operative conseguenti.