REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 124 d

L.R. 13 novembre 2001, n. 38

             CAPO II                                                            
        Programmazione dei trasporti                                            
Sezione I                                                                       
Programmazione regionale e locale                                               
           Sezione II                                                           
         Programmazione del trasporto pubblico                                  
           regionale e locale                                                   
          Art. 8                                                                
(modificato comma 1 e aggiunto comma 1 bis                                      
da art. 7, L.R. 28 aprile 2003, n. 8)                                           
Atto di indirizzo generale                                                      
1. Il Consiglio regionale adotta, ogni tre anni, un atto di indirizzo           
generale per la elaborazione degli accordi di programma di cui                  
all'articolo 12 e per la programmazione e amministrazione del                   
trasporto pubblico regionale e locale, anche in attuazione del PRIT e           
tenendo conto della programmazione locale, di bacino o di area                  
metropolitana.                                                                  
1 bis. La Giunta regionale presenta annualmente alla Commissione                
consiliare competente il consuntivo dell'attivita' svolta e le                  
previsioni operative conseguenti.                                               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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