TESTO COORDINATO DELLA L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 124 d
L.R. 13 novembre 2001, n. 38
CAPO II
Programmazione dei trasporti
Sezione I
Programmazione regionale e locale
Art. 6
(sostituito da art. 5, L.R. 28 aprile 2003, n. 8)
Programmazione di bacino provinciale
1. La programmazione della mobilita' delle persone e delle merci si
articola per bacini provinciali e per ambiti di mobilita' di area
vasta, intesi come unita' territoriali entro le quali possa essere
programmato un sistema di trasporto pubblico integrato, fortemente
orientato all'organizzazione intermodale dei servizi e coordinato in
rapporto ai modi e ai fabbisogni di mobilita'. Su tali ambiti
agiscono gli strumenti delle programmazioni provinciali, sia generali
sia settoriali che riguardino i trasporti, i Piani del traffico della
viabilita' extraurbana e i piani urbani della mobilita' di area
vasta.
2. La Provincia, di concerto con la Regione e d'intesa con i Comuni
interessati, individua gli ambiti intercomunali ove promuovere la
formazione dei piani di area vasta di cui al comma 1, propone i
documenti preliminari di indirizzi e promuove i relativi accordi di
programma.
3. Qualora i suddetti piani di livello intercomunale comportino
varianti alla pianificazione territoriale e urbanistica si applicano
le procedure di cui all'articolo 40 della L.R. n. 20 del 2000.