REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 124 d

L.R. 13 novembre 2001, n. 38

             CAPO II                                                            
        Programmazione dei trasporti                                            
Sezione I                                                                       
Programmazione regionale e locale                                               
          Art. 6                                                                
(sostituito da art. 5, L.R. 28 aprile 2003, n. 8)                               
Programmazione di bacino provinciale                                            
1. La programmazione della mobilita' delle persone e delle merci si             
articola per bacini provinciali e per ambiti di mobilita' di area               
vasta, intesi come unita' territoriali entro le quali possa essere              
programmato un sistema di trasporto pubblico integrato, fortemente              
orientato all'organizzazione intermodale dei servizi e coordinato in            
rapporto ai modi e ai fabbisogni di mobilita'. Su tali ambiti                   
agiscono gli strumenti delle programmazioni provinciali, sia generali           
sia settoriali che riguardino i trasporti, i Piani del traffico della           
viabilita' extraurbana e i piani urbani della mobilita' di area                 
vasta.                                                                          
2. La Provincia, di concerto con la Regione e d'intesa con i Comuni             
interessati, individua gli ambiti intercomunali ove promuovere la               
formazione dei piani di area vasta di cui al comma 1, propone i                 
documenti preliminari di indirizzi e promuove i relativi accordi di             
programma.                                                                      
3. Qualora i suddetti piani di livello intercomunale comportino                 
varianti alla pianificazione territoriale e urbanistica si applicano            
le procedure di cui all'articolo 40 della L.R. n. 20 del 2000.                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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