TESTO COORDINATO DELLA L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 124 d
L.R. 13 novembre 2001, n. 38
CAPO II
Programmazione dei trasporti
Sezione I
Programmazione regionale e locale
Art. 5
(modificato comma 1 e sostituito comma 4
da art. 4, L.R., 28 aprile 2003, n. 8)
Piano regionale integrato dei trasporti
1. La Regione programma le reti di infrastrutture e i servizi
relativi alla mobilita' delle persone e delle merci e il trasporto
pubblico regionale e locale con il concorso degli Enti locali e
tenendo conto della loro programmazione ed in particolare dei piani
".." predisposti dalle Province, al fine di pervenire, nel rispetto
del principio di sussidiarieta', alla massima integrazione delle
scelte, operate nell'ambito delle rispettive autonomie.
2. Il piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) costituisce il
principale strumento di pianificazione dei trasporti della Regione
secondo le finalita' e i principi definiti agli artt. 1 e 2.
3. La Regione, mediante il PRIT:
a) disciplina i propri interventi;
b) indirizza e coordina gli interventi degli Enti locali e di altri
soggetti pubblici e privati operanti nel sistema dei trasporti e
della mobilita' d'interesse regionale e locale;
c) definisce per quanto di sua competenza il sistema delle
comunicazioni ferroviarie, stradali, portuali, idroviarie, marittime,
aeree, interportuali e autofilotranviarie;
d) definisce le principali proposte rispetto alla politica nazionale
e comunitaria.
4. Il PRIT e' predisposto ed approvato secondo le modalita' previste
dall'articolo 25 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale
sulla tutela e l'uso del territorio), verificando la congruenza con
gli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto e con le direttive
1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori
limite di qualita' dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il
biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, e
2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre
2000, concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di
carbonio nell'aria ambiente, come gia' recepite nella normativa
statale, tenendo conto degli accordi sulla qualita' dell'aria
sottoscritti con gli Enti locali, e definisce prescrizioni, indirizzi
e direttive per i piani territoriali di coordinamento provinciali.
5. I Comuni adeguano i propri piani urbanistici alle previsioni del
PRIT relative alle opere pubbliche o di interesse pubblico, in
conformita' a quanto disposto dal piano territoriale di coordinamento
provinciale.