REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 124 d

L.R. 13 novembre 2001, n. 38

             CAPO II                                                            
        Programmazione dei trasporti                                            
Sezione I                                                                       
Programmazione regionale e locale                                               
          Art. 5                                                                
(modificato comma 1 e sostituito comma 4                                        
da art. 4, L.R., 28 aprile 2003, n. 8)                                          
Piano regionale integrato dei trasporti                                         
1. La Regione programma le reti di infrastrutture e i servizi                   
relativi alla mobilita' delle persone e delle merci e il trasporto              
pubblico regionale e locale con il concorso degli Enti locali e                 
tenendo conto della loro programmazione ed in particolare dei piani             
".." predisposti dalle Province, al fine di pervenire, nel rispetto             
del principio di sussidiarieta', alla massima integrazione delle                
scelte, operate nell'ambito delle rispettive autonomie.                         
2. Il piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) costituisce il             
principale strumento di pianificazione dei trasporti della Regione              
secondo le finalita' e i principi definiti agli artt. 1 e 2.                    
3. La Regione, mediante il PRIT:                                                
a) disciplina i propri interventi;                                              
b) indirizza e coordina gli interventi degli Enti locali e di altri             
soggetti pubblici e privati operanti nel sistema dei trasporti e                
della mobilita' d'interesse regionale e locale;                                 
c) definisce per quanto di sua competenza il sistema delle                      
comunicazioni ferroviarie, stradali, portuali, idroviarie, marittime,           
aeree, interportuali e autofilotranviarie;                                      
d) definisce le principali proposte rispetto alla politica nazionale            
e comunitaria.                                                                  
4. Il PRIT e' predisposto ed approvato secondo le modalita' previste            
dall'articolo 25 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale           
sulla tutela e l'uso del territorio), verificando la congruenza con             
gli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto e con le direttive                
1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori              
limite di qualita' dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il              
biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, e            
2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre               
2000, concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di             
carbonio nell'aria ambiente, come gia' recepite nella normativa                 
statale, tenendo conto degli accordi sulla qualita' dell'aria                   
sottoscritti con gli Enti locali, e definisce prescrizioni, indirizzi           
e direttive per i piani territoriali di coordinamento provinciali.              
5. I Comuni adeguano i propri piani urbanistici alle previsioni del             
PRIT relative alle opere pubbliche o di interesse pubblico, in                  
conformita' a quanto disposto dal piano territoriale di coordinamento           
provinciale.                                                                    

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