REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 124 d

L.R. 13 novembre 2001, n. 38

          Art. 3                                                                
(modificato comma 2 da art. 3,                                                  
L.R. 28 aprile 2003, n. 8)                                                      
Articolazione del trasporto pubblico regionale e locale                         
1. Per sistema del trasporto pubblico regionale e locale si intende             
l'insieme delle reti e dei servizi di trasporto pubblico di interesse           
della Regione Emilia-Romagna non riservati alla competenza statale.             
2. Il sistema del trasporto pubblico regionale e locale si articola             
in:                                                                             
a) rete delle ferrovie di competenza regionale;                                 
b) servizi ferroviari regionali e locali e sistemi innovativi ad essi           
strettamente connessi;                                                          
c) reti, servizi autofilotranviari e sistemi di trasporto rapido a              
guida vincolata di superficie e sotterranei, quali tram-metro,                  
metropolitana e simili;                                                         
d) sistemi intermodali urbani ed extraurbani per la gestione della              
mobilita';                                                                      
e) impianti e servizi di trasporto a fune;                                      
f) servizi marittimi, lacuali, fluviali e aerei.                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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