TESTO COORDINATO DELLA L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 124 d
L.R. 13 novembre 2001, n. 38
Art. 3
(modificato comma 2 da art. 3,
L.R. 28 aprile 2003, n. 8)
Articolazione del trasporto pubblico regionale e locale
1. Per sistema del trasporto pubblico regionale e locale si intende
l'insieme delle reti e dei servizi di trasporto pubblico di interesse
della Regione Emilia-Romagna non riservati alla competenza statale.
2. Il sistema del trasporto pubblico regionale e locale si articola
in:
a) rete delle ferrovie di competenza regionale;
b) servizi ferroviari regionali e locali e sistemi innovativi ad essi
strettamente connessi;
c) reti, servizi autofilotranviari e sistemi di trasporto rapido a
guida vincolata di superficie e sotterranei, quali tram-metro,
metropolitana e simili;
d) sistemi intermodali urbani ed extraurbani per la gestione della
mobilita';
e) impianti e servizi di trasporto a fune;
f) servizi marittimi, lacuali, fluviali e aerei.