TESTO COORDINATO DELLA L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 124 d
L.R. 13 novembre 2001, n. 38
Art. 2
(modificato comma 1 da art. 2,
L.R. 28 aprile 2003, n. 8)
Principi generali e modalita' attuative
1. L'azione regionale in materia di trasporto pubblico regionale e
locale si ispira ai seguenti principi generali:
a) cooperazione tra i livelli di governo statale, regionale e degli
Enti locali nel rispetto delle reciproche autonomie;
b) responsabilita', adeguatezza, unicita' e autonomia organizzativa
delle Amministrazioni;
c) sussidiarieta' e liberalizzazione nel rispetto dei principi
sanciti dalle norme comunitarie e da quelle statali in materia di
concorrenza, oltre a quelli stabiliti dalla presente legge;
d) economicita', sicurezza, qualita' ambientale, efficienza ed
efficacia nella gestione delle reti e dei servizi;
e) integrazione dei diversi operatori sia pubblici che privati e
progressiva apertura al mercato dei servizi;
f) confronto tra i costi interni ed esterni dei diversi modi di
trasporto individuali e collettivi, sulla base dell'unita' di
prodotto "persona trasportata per chilometro", al fine di rendere
possibile ed incentivare la scelta delle modalita' di trasporto meno
costose per la collettivita' in termini ambientali, sociali ed
economici, anche tramite l'adozione di apposite politiche tariffarie,
fiscali e dei prezzi;
f bis) favorire la priorita' a pedoni, ciclisti e mezzi pubblici,
nelle aree urbane e ai sistemi integrati con il trasporto pubblico,
su ferro e su gomma, per la mobilita' pendolare, in applicazione
delle direttive comunitarie e delle leggi statali relative alla
mobilita' sostenibile e agli obiettivi dei piani urbani della
mobilita' (PUM).
2. Le modalita' attuative della presente legge, in essa non
espressamente previste, sono demandate al Consiglio regionale e alla
Giunta regionale secondo le rispettive competenze.