LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 8
MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E INTERVENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
Art. 42
Modifiche all'articolo 45 della L.R. n. 30 del 1998
1. Il comma 4 dell'articolo 45 della L.R. n. 30 del 1998, e'
sostituito dal seguente:
"4. Alle imprese derivanti dalla trasformazione delle aziende
speciali e dei consorzi, nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 422 del 1997, possono
essere affidati direttamente dagli Enti locali proprietari, servizi
autofilotranviari per un periodo che non superi il 31 dicembre 2003.
Alla stessa data scade qualunque affidamento diretto in materia di
servizi autofilotranviari. Laddove l'ente competente abbia pubblicato
il bando della procedura concorsuale per l'affidamento dei servizi
entro il 31 dicembre 2003, e' consentita la prosecuzione
dell'esercizio da parte dell'affidatario presente fino al momento
dell'aggiudicazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004.".
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 45 della L.R. n. 30 del 1998, e'
aggiunto il seguente comma:
"4 bis. Gli enti locali attuano la norma di separazione di cui
all'articolo 13, comma 3, provvedendo anche ai necessari
aggiornamenti degli affidamenti, nonche' dei contratti di servizio in
essere. Le societa' esercenti possono partecipare alle procedure
concorsuali esclusivamente se la separazione risulta perfezionata.".
3. Il comma 5 dell'articolo 45 della L.R. n. 30 del 1998, e'
soppresso.
4. Dopo il comma 7 dell'articolo 45 della L.R. n. 30 del 1998 e'
aggiunto il seguente comma:
"7 bis. La Regione puo' individuare motivazioni eccezionali che
giustifichino l'affidamento diretto per la gestione dei servizi
nell'ambito dell'atto di indirizzo triennale previsto dall'articolo 8
della presente legge.".