LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 8
MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E INTERVENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
Art. 41
Sostituzione dell'articolo 44 della L.R. n. 30 del 1998
1. L'articolo 44 della L.R. n. 30 del 1998 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 44
Norme transitorie per il trasporto ferroviario
1. E' fissata al 31 dicembre 2003 la scadenza degli affidamenti
diretti in materia di servizi ferroviari.
2. La Regione procede alla costituzione della societa' di gestione
della rete, di cui all'articolo 22, comma 2, tramite scissione della
societa' acquisita a norma della L.R. 28 dicembre 2000, n. 39
(Acquisizione da parte della Regione Emilia-Romagna delle quote della
societa' "Ferrovie Emilia-Romagna - Societa' a responsabilita'
limitata").
3. La Regione procede alla costituzione della societa' e
all'affidamento di cui all'articolo 22, comma 2 alla scadenza delle
concessioni novennali in essere. Fino a tale momento la Regione
stabilisce le forme di coordinamento e integrazione della gestione
della rete di sua competenza. Nel rispetto di specifiche direttive
emanate dalla Regione e' attribuita agli attuali concessionari fino
alla scadenza della concessione in atto, la titolarita' della
gestione dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili, per gli usi
particolari di cui all'articolo 6, comma 5 della L.R. 25 febbraio
2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della L.R.
10 aprile 1989, n. 11).
4. Una volta avvenuta la scissione di cui al comma 2 del presente
articolo, la Regione puo' ridurre la percentuale della propria
partecipazione alla societa' per i servizi anche al di sotto della
maggioranza delle quote, attraverso la cessione di proprie quote
esclusivamente a Enti locali oppure a societa' di cui gli Enti locali
stessi detengano la proprieta' maggioritaria assoluta.".