REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 8

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E INTERVENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

          Art. 37                                                               
Sostituzione dell'articolo 40 della L.R. n. 30 del 1998                         
1. L'articolo 40 della L.R. n. 30 del 1998, e' sostituito dal                   
seguente:                                                                       
"Art. 40                                                                        
Condizioni di trasporto e sanzioni amministrative                               
1. Le condizioni di trasporto sono stabilite dalle agenzie e/o dalle            
imprese di gestione in apposito regolamento di servizio, nel rispetto           
delle norme di legge, e devono essere portate a conoscenza del                  
pubblico in modo permanente.                                                    
2. Se il regolamento e' stabilito dall'impresa e' trasmesso                     
all'Agenzia locale o all'ente affidante e assume valore dopo due mesi           
dall'inoltro in assenza di rilievi.                                             
3. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale              
sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a convalidarlo e             
conservarlo per la durata del percorso e a esibirlo su richiesta                
degli agenti accertatori.                                                       
4. La violazione degli obblighi indicati al comma 3 comporta:                   
a) il pagamento dell'importo relativo alla tariffa di corsa semplice            
per il servizio gia' usufruito;                                                 
b) la sanzione amministrativa non inferiore a quaranta e non                    
superiore a centocinquanta volte la tariffa ordinaria in vigore                 
relativa alla prima fascia tariffaria; l'importo della sanzione e'              
arrotondato ai 0,50 Euro superiori;                                             
c) il pagamento dell'importo corrispondente al valore del titolo                
abusivamente utilizzato, nel caso di utilizzo di titolo di viaggio              
contraffatto o alterato, oltre a quanto previsto alla lettera b) e              
fatta salva l'azione penale.                                                    
5. Le sanzioni di cui al comma 4 si applicano anche quando l'utente,            
titolare di abbonamento nominativo, non sia in grado di esibirlo                
all'agente accertatore. Nel caso in cui lo stesso presenti il                   
documento di viaggio entro i successivi cinque giorni, purche' il               
documento non risulti regolarizzato successivamente all'accertamento            
della violazione, si applica una sanzione pecuniaria nella misura di            
un terzo dell'importo minimo previsto al comma 4. Su detto importo e'           
operata la riduzione a un terzo prevista dall'articolo 13 della L.R.            
28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni              
amministrative di competenza regionale).                                        
6. Il pagamento delle somme, dovute per le violazioni di cui alla               
presente legge, puo' essere effettuato nella misura minima indicata             
al comma 4 lettera b) immediatamente nelle mani dell'agente                     
accertatore all'atto della contestazione, ovvero entro i successivi             
cinque giorni nella sede del soggetto responsabile dell'emissione dei           
titoli di viaggio o anche a mezzo di versamento in conto corrente               
postale. Decorso tale termine, resta ferma la possibilita' del                  
pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 13 della L.R. n.             
21 del 1984.                                                                    
7. I soggetti responsabili dell'emissione dei titoli di viaggio                 
rendono nota al pubblico la comminatoria della sanzione e dei                   
connessi pagamenti, mediante avvisi da affiggersi in luoghi ben                 
visibili agli utenti a terra e a bordo dei veicoli.                             
8. L'accertamento e la contestazione immediata delle violazioni sono            
regolati dagli articoli 8 e seguenti della L.R. n. 21 del 1984, e               
sono svolti dagli agenti accertatori, incaricati dai soggetti                   
responsabili dell'emissione dei titoli di viaggio. Gli autisti, se              
previsto dai regolamenti aziendali, possono svolgere anche le                   
funzioni di agenti accertatori. Resta ferma la competenza degli                 
ufficiali e agenti di Polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13              
della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).             
9. Gli agenti accertatori sono abilitati a effettuare i controlli               
previsti dall'articolo 13 della Legge n. 689 del 1981, compresi                 
quelli necessari per la identificazione del trasgressore, nonche'               
tutte le altre attivita' istruttorie previste dal Capo I Sezione II             
della stessa legge e dalla L.R. n. 21 del 1984.                                 
10. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta,            
come prevede l'articolo 13 della L.R. n. 21 del 1984, l'agente che ha           
accertato l'inadempimento deve inoltrare, nella piu' vicina sede di             
esercizio, rapporto completo di processo verbale di accertamento al             
soggetto responsabile dell'emissione dei titoli di viaggio per i                
conseguenti adempimenti di legge.                                               
11. L'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 15 della L.R. n. 21             
del 1984, e' emessa dal soggetto responsabile dell'emissione dei                
titoli di viaggio.                                                              
12. Gli agenti accertatori provvedono anche a contestare le altre               
violazioni in materia di trasporto pubblico contenute nel decreto del           
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in              
materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle                
ferrovie e di altri servizi di trasporto), e per le quali sia                   
prevista la irrogazione di una sanzione amministrativa.                         
13. Per le infrazioni di cui all'articolo 29 del decreto del                    
Presidente della Repubblica n. 753 del 1980 che abbiano determinato             
danno materiale alle attrezzature o ai beni strumentali delle                   
imprese, si applica la sanzione accessoria da un minimo di 103,00               
Euro a un massimo di 309,00 Euro, oltre al risarcimento del danno               
derivante.                                                                      
14. I proventi delle sanzioni, nonche' i rimborsi del prezzo del                
servizio non pagato dall'utente, fino alla conclusione dell'eventuale           
contenzioso, sono trattenuti dai soggetti responsabili dell'emissione           
dei titoli di viaggio e registrati in apposita separata voce della              
contabilita'.".                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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