LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 8
MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E INTERVENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
Art. 36
Modifiche all'articolo 39 della L.R. n. 30 del 1998
1. Il comma 1 dell'articolo 39 della L.R. n. 30 del 1998, e'
sostituito dal seguente:
"1. La Regione persegue l'armonizzazione delle tariffe e dei titoli
di viaggio al fine di conseguire, anche attraverso il sistema
tariffario, la massima integrazione tra i diversi modi di
trasporto.".
2. Al comma 5 dell'articolo 39 della L.R. n. 30 del 1998 le parole
"normativa vigente" sono sostituite dalle parole "disposizioni
vigenti in materia".
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 39 della L.R. n. 30 del 1998 sono
inseriti i seguenti commi:
"5 bis. Gli Enti locali e le loro agenzie, in attuazione degli
indirizzi per il sistema tariffario integrato di bacino, possono
autorizzare tariffe speciali per utenti specifici o servizi
particolari, oltre che in occasione di particolari situazioni
ambientali. Inoltre, al fine di favorire l'uso del trasporto
pubblico, possono autorizzare accordi tariffari speciali con
consumatori collettivi (enti e aziende pubbliche e private, scuole,
universita').
5 ter. Comunque, qualora le entrate da tariffe non raggiungano il 35
per cento dei costi dei servizi del bacino provinciale o i costi
risultino superiori alle previsioni, Province e Comuni sono tenuti a
integrare le entrate per garantire il pareggio del bilancio sulla
base dei contratti di servizio e degli accordi sottoscritti.".