REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 8

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E INTERVENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

          Art. 34                                                               
Modifiche all'articolo 34 della L.R. n. 30 del 1998                             
1. Il comma 4 dell'articolo 34 della L.R. n. 30 del 1998, e'                    
sostituito dal seguente:                                                        
"4. Il limite del 70 per cento previsto ai commi 1 e 3 non si applica           
agli interventi dei concessionari e affidatari sui beni ferroviari di           
proprieta' della Regione.".                                                     
2. Alla lettera a) del comma 6 dell'articolo 34 della L.R. n. 30 del            
1998, dopo la parola: "locali" sono inserite le seguenti: "e le loro            
agenzie".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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