LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 8
MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E INTERVENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
Art. 34
Modifiche all'articolo 34 della L.R. n. 30 del 1998
1. Il comma 4 dell'articolo 34 della L.R. n. 30 del 1998, e'
sostituito dal seguente:
"4. Il limite del 70 per cento previsto ai commi 1 e 3 non si applica
agli interventi dei concessionari e affidatari sui beni ferroviari di
proprieta' della Regione.".
2. Alla lettera a) del comma 6 dell'articolo 34 della L.R. n. 30 del
1998, dopo la parola: "locali" sono inserite le seguenti: "e le loro
agenzie".