LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 8
MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E INTERVENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
Art. 33
Integrazione alla L.R. n. 30 del 1998
1. Dopo l'articolo 32 della L.R. n. 30 del 1998, e' inserito
l'articolo seguente:
"Art. 32 bis
Contributi per interventi ferroviari
di manutenzione straordinaria e rinnovo
degli impianti e del materiale rotabile
1. La Regione fa fronte al finanziamento degli interventi di cui
all'articolo 31, comma 2, lettera e bis), esclusivamente con i fondi
dei trasferimenti statali relativi alla Legge 8 giugno 1978, n. 297
(Provvidenze per sovvenzioni annue di esercizio in favore delle
ferrovie Nord Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea).
2. La Giunta regionale approva annualmente un programma di interventi
di portata triennale, distinguendone la destinazione tra esercizio
delle infrastrutture ed esercizio dei servizi, concedendo i relativi
contributi ai rispettivi concessionari e affidatari e stabilendo le
modalita' di erogazione.
3. Con l'atto di cui al comma 2, che ha anche valore di concessione
dei contributi, la Giunta regionale puo' disporre l'erogazione a
titolo di acconto di una somma non superiore al 50 per cento del
contributo complessivamente concesso per il medesimo anno a ciascun
concessionario di infrastruttura o affidatario di servizi ferroviari.
4. Ai contributi di cui al presente articolo si applicano le
condizioni e i vincoli previsti dall'articolo 35.".