LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 8
MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E INTERVENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
Art. 32
Modifica all'articolo 32 della L.R. n. 30 del 1998
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 32 della L.R. n. 30 del 1998, e'
inserito il seguente comma:
"1 bis La Regione, sulla base dell'atto di indirizzo di cui
all'articolo 8, concorre fino al 65 per cento della copertura dei
costi annuali dei servizi minimi previsti per ciascun bacino
provinciale dai relativi accordi di programma, di cui all'articolo
12.".