REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 8

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E INTERVENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

          Art. 30                                                               
Modifiche all'articolo 30 della L.R. n. 30 del 1998                             
1. All'inizio del comma 1 dell'articolo 30 della L.R. n. 30 del 1998,           
sono aggiunte le seguenti parole: "Le finalita' della presente legge            
e".                                                                             
2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 30 della L.R. n. 30 del              
1998, e' cosi' sostituita:                                                      
"a) la realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali protetti e                
integrati, l'integrazione in rete dei percorsi esistenti, la                    
realizzazione di zone a traffico limitato e velocita' controllata;".            
3. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 30 della L.R. n. 30             
del 1998, sono aggiunte le seguenti lettere c bis) e c ter):                    
"c bis) l'attuazione di progetti integrati sviluppati anche                     
attraverso le competenze dei responsabili della mobilita' aziendali e           
d'area opportunamente coordinate dalle strutture locali di governo              
della mobilita';                                                                
c ter) l'attuazione di progetti di car-sharing e car-pooling (auto              
privata con piu' utenti a bordo);".                                             
4. La lettera l) del comma 1 dell'articolo 30 della L.R. n. 30 del              
1998, e' cosi' sostituita:                                                      
"l) l'incentivazione dell'uso dei veicoli a bassa o nulla emissione             
inquinante di proprieta' dei soggetti pubblici e privati previsti               
dall'articolo 34 comma 6, con particolare riferimento a: acquisto di            
mezzi a trazione elettrica e/o ibrida compresi i motocicli e i                  
quadricicli; acquisto di mezzi alimentati a gas metano o GPL o altri            
combustibili che riducano l'impatto ambientale secondo gli obiettivi            
fissati dal Protocollo di Kyoto; riconversione dell'alimentazione di            
mezzi gia' in circolazione a gas metano o GPL o altri combustibili              
che riducano l'impatto ambientale secondo gli obiettivi fissati dal             
Protocollo di Kyoto;".                                                          
5. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 30 della L.R. n. 30             
del 1998, sono aggiunte le seguenti lettere 1 bis) e 1 ter):                    
"1 bis) l'incentivazione dell'utilizzo, nelle aree urbane, di mezzi a           
bassa o nulla emissione inquinante nelle attivita' produttive,                  
commerciali e di distribuzione delle merci;                                     
1 ter) l'incentivazione della realizzazione di piattaforme per il               
consolidamento delle merci destinate alla distribuzione commerciale             
nelle aree urbane, finalizzate alla riduzione e alla                            
razionalizzazione del traffico, all'aumento del carico medio dei                
veicoli e al trasporto delle merci con mezzi a bassa o nulla                    
emissione inquinante;".                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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