LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 8
MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E INTERVENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
Art. 30
Modifiche all'articolo 30 della L.R. n. 30 del 1998
1. All'inizio del comma 1 dell'articolo 30 della L.R. n. 30 del 1998,
sono aggiunte le seguenti parole: "Le finalita' della presente legge
e".
2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 30 della L.R. n. 30 del
1998, e' cosi' sostituita:
"a) la realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali protetti e
integrati, l'integrazione in rete dei percorsi esistenti, la
realizzazione di zone a traffico limitato e velocita' controllata;".
3. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 30 della L.R. n. 30
del 1998, sono aggiunte le seguenti lettere c bis) e c ter):
"c bis) l'attuazione di progetti integrati sviluppati anche
attraverso le competenze dei responsabili della mobilita' aziendali e
d'area opportunamente coordinate dalle strutture locali di governo
della mobilita';
c ter) l'attuazione di progetti di car-sharing e car-pooling (auto
privata con piu' utenti a bordo);".
4. La lettera l) del comma 1 dell'articolo 30 della L.R. n. 30 del
1998, e' cosi' sostituita:
"l) l'incentivazione dell'uso dei veicoli a bassa o nulla emissione
inquinante di proprieta' dei soggetti pubblici e privati previsti
dall'articolo 34 comma 6, con particolare riferimento a: acquisto di
mezzi a trazione elettrica e/o ibrida compresi i motocicli e i
quadricicli; acquisto di mezzi alimentati a gas metano o GPL o altri
combustibili che riducano l'impatto ambientale secondo gli obiettivi
fissati dal Protocollo di Kyoto; riconversione dell'alimentazione di
mezzi gia' in circolazione a gas metano o GPL o altri combustibili
che riducano l'impatto ambientale secondo gli obiettivi fissati dal
Protocollo di Kyoto;".
5. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 30 della L.R. n. 30
del 1998, sono aggiunte le seguenti lettere 1 bis) e 1 ter):
"1 bis) l'incentivazione dell'utilizzo, nelle aree urbane, di mezzi a
bassa o nulla emissione inquinante nelle attivita' produttive,
commerciali e di distribuzione delle merci;
1 ter) l'incentivazione della realizzazione di piattaforme per il
consolidamento delle merci destinate alla distribuzione commerciale
nelle aree urbane, finalizzate alla riduzione e alla
razionalizzazione del traffico, all'aumento del carico medio dei
veicoli e al trasporto delle merci con mezzi a bassa o nulla
emissione inquinante;".