REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 8

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E INTERVENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

          Art. 29                                                               
Modifiche all'articolo 29 della L.R. n. 30 del 1998                             
1. Al comma 1 dell'articolo 29 della L.R. n. 30 del 1998, dopo la               
parola: "pubblico" sono aggiunte le seguenti: "secondo le finalita'             
definite all'articolo 1.".                                                      
2. Alla lettera c), del comma 2 dell'articolo 29 della L.R. n. 30 del           
1998, dopo la parola: "Traffico" sono inserite le parole: "e dei                
piani urbani della mobilita'".                                                  
3. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 29 della L.R. n. 30 del            
1998, le parole: "migliorare la circolazione delle persone e delle              
merci" sono sostituite con: "ridurre la congestione del traffico e              
favorire la mobilita' delle persone e il trasporto delle merci".                
4. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 29 della L.R. n. 30 del            
1998, le parole: "compresi i" sono sostituite con: "agevolando                  
l'accesso dei".                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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