LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 8
MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E INTERVENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
Art. 29
Modifiche all'articolo 29 della L.R. n. 30 del 1998
1. Al comma 1 dell'articolo 29 della L.R. n. 30 del 1998, dopo la
parola: "pubblico" sono aggiunte le seguenti: "secondo le finalita'
definite all'articolo 1.".
2. Alla lettera c), del comma 2 dell'articolo 29 della L.R. n. 30 del
1998, dopo la parola: "Traffico" sono inserite le parole: "e dei
piani urbani della mobilita'".
3. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 29 della L.R. n. 30 del
1998, le parole: "migliorare la circolazione delle persone e delle
merci" sono sostituite con: "ridurre la congestione del traffico e
favorire la mobilita' delle persone e il trasporto delle merci".
4. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 29 della L.R. n. 30 del
1998, le parole: "compresi i" sono sostituite con: "agevolando
l'accesso dei".