LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 8
MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E INTERVENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
Art. 28
Modifiche all'articolo 28 della L.R. n. 30 del 1998
1. Il comma 1 dell'articolo 28 della L.R. n. 30 del 1998, e'
sostituito dal seguente:
"1. Spettano alle Province e ai Comuni, secondo le rispettive
competenze, tutte le funzioni in materia di trasporti di cui al
presente Titolo non espressamente riservate alla Regione dalla
presente legge.".
2. L'alinea del comma 2 dell'articolo 28 della L.R. n. 30 del 1998,
e' cosi' sostituita:
"2. Le Province esercitano le funzioni previste dalla presente legge
in materia di trasporto pubblico locale. In particolare spettano alle
Province le funzioni relative alla programmazione di bacino e tutte
le funzioni relative ai trasporti di cui al presente Titolo
classificati di bacino, interbacino, urbani intercomunali e
transfrontalieri, ivi comprese:".
3. Al comma 3 dell'articolo 28 della L.R. n. 30 del 1998, le parole:
"della delega per i servizi autofilotranviari" sono sostituite dalle
seguenti: "delle funzioni relative ai trasporti di cui al presente
Titolo classificati".
4. Il comma 4 dell'articolo 28 della L.R. n. 30 del 1998, e'
sostituito dal seguente:
"4. Restano nella competenza dei Comuni le funzioni in materia di
trasporti di cui al presente Titolo che si svolgono interamente nel
loro territorio.".
5. Al comma 5 dell'articolo 28 della L.R. n. 30 del 1998, le parole:
"Sono delegate" sono sostituite da: "Spettano".
6. Al comma 6 dell'articolo 28 della L.R. n. 30 del 1998, le parole:
"amministrative di competenza regionale sono delegate" sono
sostituite con la seguente: "spettano".
7. Il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 30 del 1998, e'
sostituito dal seguente:
"7. Le funzioni relative alla sicurezza, qualora non di competenza
dello Stato, spettano all'ente competente per l'istituzione e
l'affidamento in gestione dei servizi.".
8. Il comma 9 dell'articolo 28 della L.R. n. 30 del 1998, e'
sostituito dal seguente:
"9. Le Province e i Comuni possono procedere all'affidamento
coordinato di servizi di trasporti di cui al presente Titolo e di
servizi complementari per la mobilita', provvedendo anche, ove
necessario, alla stipula del relativo contratto di servizio.".