REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 8

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E INTERVENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

          Art. 23                                                               
Modifiche all'articolo 24 della L.R. n. 30 del 1998                             
1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 24 della L.R. n. 30 del 1998,           
la parola: "autofilotranviario" e' sostituita dalle parole: "di cui             
al presente Titolo".                                                            
2. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 24 della L.R. n. 30 del              
1998, e' sostituita dalla seguente:                                             
"a) regolari, quando l'offerta risulta indifferenziata e individuati,           
eventualmente anche in una articolazione variabile, l'orario,                   
l'itinerario e la frequenza, nonche' predeterminata la tariffa;".               
3. Il comma 5 dell'articolo 24 della L.R. n. 30 del 1998, e'                    
sostituito dal seguente:                                                        
"5. Sono servizi pubblici non di linea quelli che provvedono al                 
trasporto collettivo o individuale di persone svolgendo una funzione            
complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.                    
Rientrano tra questi:                                                           
a) i servizi di taxi e di noleggio con conducente come definiti                 
rispettivamente agli articoli 2 e 3 della Legge 15 gennaio 1992, n.             
21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi               
pubblici non di linea);                                                         
b) i servizi a contratto, caratterizzati dal fatto di trasportare               
gruppi costituiti su iniziativa di un committente o del vettore                 
stesso, anche se effettuati con una certa frequenza;                            
c) i servizi di car-sharing (auto ad uso condiviso) accessibili al              
pubblico.".                                                                     
4. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 della L.R. n. 30 del 1998, sono             
inseriti i seguenti commi 5-bis e 5-ter:                                        
"5 bis. Per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto locale gli            
enti competenti possono individuare modalita' particolari di                    
espletamento dei servizi di linea, da affidare, attraverso procedure            
concorsuali, alle imprese che hanno i requisiti per esercitare                  
autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone             
su strada. Nei comuni montani o nei territori a bassa frequentazione            
possono essere utilizzati veicoli adibiti ad uso proprio, fermo                 
restando l'obbligo del possesso dei requisiti professionali per                 
l'esercizio del trasporto pubblico di persone. Per queste particolari           
ed eccezionali tipologie di servizio, le Agenzie della mobilita'                
territoriali stabiliscono, di concerto con i Comuni interessati e               
avvalendosi del supporto dell'Agenzia regionale, i criteri di                   
indirizzo per la stesura dei bandi di gara relativi alle modalita' di           
espletamento e gli standard di qualita' che devono essere rispettati.           
5 ter. I servizi specializzati di cui al comma 4, lettera b) e i                
servizi di cui al comma 5 bis possono essere svolti secondo le                  
modalita' di trasporto in deroga previste dall'articolo 23 della                
Legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone                    
montane).".                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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