REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 8

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E INTERVENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

          Art. 21                                                               
Modifica all'articolo 23 della L.R. n. 30 del 1998                              
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 della L.R. n. 30 del 1998, e'               
inserito il seguente comma:                                                     
"2 bis. La Regione stipula periodicamente con i gestori di reti                 
ferroviarie, che siano diverse dalla propria ma interessate dai                 
servizi di sua competenza, accordi quadro secondo le previsioni della           
direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26             
febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacita' di                    
infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per                     
l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di             
sicurezza.".                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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