LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 8
MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E INTERVENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
Art. 21
Modifica all'articolo 23 della L.R. n. 30 del 1998
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 della L.R. n. 30 del 1998, e'
inserito il seguente comma:
"2 bis. La Regione stipula periodicamente con i gestori di reti
ferroviarie, che siano diverse dalla propria ma interessate dai
servizi di sua competenza, accordi quadro secondo le previsioni della
direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacita' di
infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per
l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di
sicurezza.".