REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 8

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E INTERVENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

          Art. 20                                                               
Modifiche all'articolo 22 della L.R. n. 30 del 1998                             
1. Il comma 2 dell'articolo 22 della L.R. n. 30 del 1998, e'                    
sostituito dal seguente:                                                        
"2. La Regione affida la gestione della rete di sua competenza, nel             
rispetto delle disposizioni dell'articolo 13, comma 3, ad apposita              
societa' pubblica di capitali, di proprieta' esclusiva della Regione            
e degli Enti locali. Gli Enti locali a loro volta non possono cedere            
quote a soggetti diversi. A tale societa' puo' anche essere                     
trasferita dalla Regione, in tutto o in parte, la proprieta' delle              
reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali.".                          
2. Il comma 4 dell'articolo 22 della L.R. n. 30 del 1998, e'                    
sostituito dal seguente:                                                        
"4. La societa' di cui al comma 2 esercita le funzioni di sicurezza             
proprie della Regione, alle condizioni stabilite nella concessione di           
cui al comma 3.".                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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