LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 8
MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E INTERVENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
Art. 20
Modifiche all'articolo 22 della L.R. n. 30 del 1998
1. Il comma 2 dell'articolo 22 della L.R. n. 30 del 1998, e'
sostituito dal seguente:
"2. La Regione affida la gestione della rete di sua competenza, nel
rispetto delle disposizioni dell'articolo 13, comma 3, ad apposita
societa' pubblica di capitali, di proprieta' esclusiva della Regione
e degli Enti locali. Gli Enti locali a loro volta non possono cedere
quote a soggetti diversi. A tale societa' puo' anche essere
trasferita dalla Regione, in tutto o in parte, la proprieta' delle
reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali.".
2. Il comma 4 dell'articolo 22 della L.R. n. 30 del 1998, e'
sostituito dal seguente:
"4. La societa' di cui al comma 2 esercita le funzioni di sicurezza
proprie della Regione, alle condizioni stabilite nella concessione di
cui al comma 3.".