LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 8
MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E INTERVENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
Art. 19
Modifiche all'articolo 21 della L.R. n. 30 del 1998
1. Al comma 1 dell'articolo 21 della L.R. n. 30 del 1998, le parole
"non mantenute allo Stato ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59."
sono sostituite dalle seguenti "con esclusione delle funzioni di
sicurezza proprie dello Stato.".
2. Il comma 3 dell'articolo 21 della L.R. n. 30 del 1998, e'
sostituito dal seguente:
"3. La programmazione e la progettazione del servizio ferroviario
metropolitano bolognese sono effettuate dalla Regione d'intesa con la
Provincia e il Comune di Bologna ovvero con la loro Agenzia, per
quanto delegato, tenendo conto del livello dei servizi minimi
ferroviari individuato nell'atto di indirizzo generale di cui
all'articolo 8 della presente legge nel rispetto degli accordi
sottoscritti con Stato e FS SpA a cui abbia aderito anche la
Regione.".
3. I commi 4 e 5 dell'articolo 21 della L.R. n. 30 del 1998 sono
soppressi.