LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 8
MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E INTERVENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
Art. 18
Modifiche all'articolo 19 della L.R. n. 30 del 1998
1. Al comma 1 dell'articolo 19 della L.R. n. 30 del 1998, le parole
"possono costituire" sono sostituite con "costituiscono" e sono
eliminate le parole "o metropolitano".
2. Il comma 2 dell'articolo 19 della L.R. n. 30 del 1998, e'
sostituito dal seguente:
"2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 13 comma 3,
l'Agenzia e' costituita nei modi e nelle forme individuati dagli Enti
locali, tra cui il consorzio di funzioni, consorzio impresa o
societa' di capitali di proprieta' esclusiva degli enti stessi. Gli
Enti locali non possono cedere quote a soggetti diversi. L'Agenzia
puo' essere costituita a seguito di scissione dei consorzi per
l'esercizio del trasporto pubblico locale operanti alla data di
entrata in vigore della presente legge. Lo statuto dell'Agenzia puo'
prevedere che gli incarichi di amministratore con poteri di
rappresentanza o di coordinamento della stessa siano attribuiti, in
ragione del mandato elettivo, ad amministratori o consiglieri della
Provincia o dei Comuni. Gli Enti locali possono integrare il ruolo
dell'Agenzia tramite il trasferimento di proprie funzioni al fine
della gestione e del controllo complessivo della mobilita' delle
persone e delle merci. Per adempiere a tali funzioni le Agenzie
possono avvalersi di personale proprio o trasferito dagli Enti locali
nei modi e nelle forme previste dalla legislazione vigente e dai
contratti di settore.".
3. All'inizio della lettera b) del comma 3 dell'articolo 19 della
L.R. n. 30 del 1998, e' aggiunto il seguente periodo: "gestione della
mobilita' complessiva,".
4. Dopo il comma 5 dell'articolo 19 della L.R. n. 30 del 1998, sono
inseriti i commi 5 bis e 5 ter:
"5 bis. All'Agenzia, costituita in una delle forme di cui al comma 2,
puo' essere affidata direttamente, ove esistano ragioni tecniche ed
economiche, la gestione delle reti e delle dotazioni essenziali al
trasporto pubblico regionale e locale. Inoltre alla stessa puo'
essere conferita la proprieta' di detti beni.
5 ter. Le Agenzie costituite per diversi ambiti territoriali
provinciali possono stabilire fra loro forme di cooperazione al fine
di esplicare piu' efficacemente le funzioni a ciascuna di esse
assegnate.".