REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 8

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E INTERVENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

          Art. 18                                                               
Modifiche all'articolo 19 della L.R. n. 30 del 1998                             
1. Al comma 1 dell'articolo 19 della L.R. n. 30 del 1998, le parole             
"possono costituire" sono sostituite con "costituiscono" e sono                 
eliminate le parole "o metropolitano".                                          
2. Il comma 2 dell'articolo 19 della L.R. n. 30 del 1998, e'                    
sostituito dal seguente:                                                        
"2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 13 comma 3,                   
l'Agenzia e' costituita nei modi e nelle forme individuati dagli Enti           
locali, tra cui il consorzio di funzioni, consorzio impresa o                   
societa' di capitali di proprieta' esclusiva degli enti stessi. Gli             
Enti locali non possono cedere quote a soggetti diversi. L'Agenzia              
puo' essere costituita a seguito di scissione dei consorzi per                  
l'esercizio del trasporto pubblico locale operanti alla data di                 
entrata in vigore della presente legge. Lo statuto dell'Agenzia puo'            
prevedere che gli incarichi di amministratore con poteri di                     
rappresentanza o di coordinamento della stessa siano attribuiti, in             
ragione del mandato elettivo, ad amministratori o consiglieri della             
Provincia o dei Comuni. Gli Enti locali possono integrare il ruolo              
dell'Agenzia tramite il trasferimento di proprie funzioni al fine               
della gestione e del controllo complessivo della mobilita' delle                
persone e delle merci. Per adempiere a tali funzioni le Agenzie                 
possono avvalersi di personale proprio o trasferito dagli Enti locali           
nei modi e nelle forme previste dalla legislazione vigente e dai                
contratti di settore.".                                                         
3. All'inizio della lettera b) del comma 3 dell'articolo 19 della               
L.R. n. 30 del 1998, e' aggiunto il seguente periodo: "gestione della           
mobilita' complessiva,".                                                        
4. Dopo il comma 5 dell'articolo 19 della L.R. n. 30 del 1998, sono             
inseriti i commi 5 bis e 5 ter:                                                 
"5 bis. All'Agenzia, costituita in una delle forme di cui al comma 2,           
puo' essere affidata direttamente, ove esistano ragioni tecniche ed             
economiche, la gestione delle reti e delle dotazioni essenziali al              
trasporto pubblico regionale e locale. Inoltre alla stessa puo'                 
essere conferita la proprieta' di detti beni.                                   
5 ter. Le Agenzie costituite per diversi ambiti territoriali                    
provinciali possono stabilire fra loro forme di cooperazione al fine            
di esplicare piu' efficacemente le funzioni a ciascuna di esse                  
assegnate.".                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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