REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 8

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E INTERVENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

          Art. 17                                                               
Modifiche all'articolo 18 della L.R. n. 30 del 1998                             
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 18 della L.R. n. 30 del            
1998, le parole: ", con esclusione dell'aggiudicazione" sono                    
soppresse.                                                                      
2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 della L.R. n. 30 del              
1998, e' sostituita dalla seguente:                                             
"c) monitoraggio e valutazione comparativa della qualita' dei servizi           
di trasporto pubblico regionale e locale e della loro efficacia ai              
fini degli obiettivi della presente legge, attuati con cadenza                  
annuale e con riferimento prioritario alle aree urbane e ai bacini              
provinciali, al fine di rendere omogenei in ambito regionale gli                
interventi locali;".                                                            
3. Al comma 3 dell'articolo 18 della L.R. n. 30 del 1998, le parole:            
"dell'art. 24 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41." sono sostituite              
dalle seguenti: "dell'articolo 18 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43            
(Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro               
nella Regione Emilia-Romagna).".                                                
4. Al comma 5 dell'articolo 18 della L.R. n. 30 del 1998, la parola:            
"direttore" e' sostituita dalle seguenti: "dirigente competente".               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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