LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 8
MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E INTERVENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
Art. 17
Modifiche all'articolo 18 della L.R. n. 30 del 1998
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 18 della L.R. n. 30 del
1998, le parole: ", con esclusione dell'aggiudicazione" sono
soppresse.
2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 della L.R. n. 30 del
1998, e' sostituita dalla seguente:
"c) monitoraggio e valutazione comparativa della qualita' dei servizi
di trasporto pubblico regionale e locale e della loro efficacia ai
fini degli obiettivi della presente legge, attuati con cadenza
annuale e con riferimento prioritario alle aree urbane e ai bacini
provinciali, al fine di rendere omogenei in ambito regionale gli
interventi locali;".
3. Al comma 3 dell'articolo 18 della L.R. n. 30 del 1998, le parole:
"dell'art. 24 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41." sono sostituite
dalle seguenti: "dell'articolo 18 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43
(Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nella Regione Emilia-Romagna).".
4. Al comma 5 dell'articolo 18 della L.R. n. 30 del 1998, la parola:
"direttore" e' sostituita dalle seguenti: "dirigente competente".