REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 8

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E INTERVENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

          Art. 16                                                               
Modifiche all'articolo 17 della L.R. n. 30 del 1998                             
1. La rubrica dell'articolo 17 della L.R. n. 30 del 1998, e' cosi'              
modificata: "Carta dei servizi e Comitato consultivo degli utenti".             
2. Il comma 1 dell'articolo 17 della L.R. n. 30 del 1998, e'                    
sostituito dal seguente:                                                        
"1. La Regione individua per la valorizzazione e promozione della               
qualita' dei servizi pubblici di trasporto e per la tutela degli                
interessi dei cittadini-utenti lo strumento operativo della Carta dei           
servizi, da adottarsi entro sei mesi dall'approvazione della presente           
legge. La Carta dei servizi prevede i casi di indennizzo agli utenti            
derivanti da irregolare, insufficiente o inefficace erogazione del              
servizio.".                                                                     
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della L.R. n. 30 del 1998, e'               
aggiunto il seguente comma 1 bis:                                               
"1 bis. Entro centoventi giorni dall'affidamento del servizio gli               
Enti locali competenti, o le loro agenzie, costituiscono il Comitato            
degli utenti, con funzioni consultive, di verifica e proposta per la            
qualita' del servizio di trasporto pubblico e in particolare in                 
merito alla Carta dei servizi, di cui al comma 1. Il Comitato e'                
composto dai cittadini utenti che ne fanno esplicita richiesta agli             
enti stessi o alla societa' affidataria. L'abbonato puo' indicare al            
momento della sottoscrizione la sua volonta'. La prima assemblea e'             
convocata dagli enti sopraindicati. Del Comitato fanno inoltre parte            
a pieno titolo i rappresentanti delle associazioni dei consumatori              
presenti sul territorio.".                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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