LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 8
MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E INTERVENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
Art. 16
Modifiche all'articolo 17 della L.R. n. 30 del 1998
1. La rubrica dell'articolo 17 della L.R. n. 30 del 1998, e' cosi'
modificata: "Carta dei servizi e Comitato consultivo degli utenti".
2. Il comma 1 dell'articolo 17 della L.R. n. 30 del 1998, e'
sostituito dal seguente:
"1. La Regione individua per la valorizzazione e promozione della
qualita' dei servizi pubblici di trasporto e per la tutela degli
interessi dei cittadini-utenti lo strumento operativo della Carta dei
servizi, da adottarsi entro sei mesi dall'approvazione della presente
legge. La Carta dei servizi prevede i casi di indennizzo agli utenti
derivanti da irregolare, insufficiente o inefficace erogazione del
servizio.".
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della L.R. n. 30 del 1998, e'
aggiunto il seguente comma 1 bis:
"1 bis. Entro centoventi giorni dall'affidamento del servizio gli
Enti locali competenti, o le loro agenzie, costituiscono il Comitato
degli utenti, con funzioni consultive, di verifica e proposta per la
qualita' del servizio di trasporto pubblico e in particolare in
merito alla Carta dei servizi, di cui al comma 1. Il Comitato e'
composto dai cittadini utenti che ne fanno esplicita richiesta agli
enti stessi o alla societa' affidataria. L'abbonato puo' indicare al
momento della sottoscrizione la sua volonta'. La prima assemblea e'
convocata dagli enti sopraindicati. Del Comitato fanno inoltre parte
a pieno titolo i rappresentanti delle associazioni dei consumatori
presenti sul territorio.".