REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 8

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E INTERVENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

          Art. 14                                                               
Integrazioni alla L.R. n. 30 del 1998                                           
1. Dopo l'articolo 14 della L.R. n. 30 del 1998, sono inseriti i                
seguenti articoli:                                                              
"Art. 14 bis                                                                    
Subaffidamento della gestione                                                   
1. L'ente competente puo' autorizzare il subaffidamento della                   
gestione, fatte salve le quote della gestione in corso, con                     
l'obiettivo di raggiungere il limite massimo del 15 per cento                   
dell'affidamento complessivo entro il periodo di tre anni                       
dall'affidamento dei servizi tramite procedure concorsuali. Il limite           
di cui sopra e' regolato dall'atto di indirizzo previsto                        
dall'articolo 8 della presente legge. Tale atto potra' prevedere                
proroghe al limite temporale precedente, qualora si verifichino                 
particolari e motivate condizioni di gestione del servizio.                     
2. L'ente competente stabilisce i criteri e le modalita' del                    
subaffidamento nei documenti di indizione delle procedure concorsuali           
per l'affidamento. Restano preminenti in ogni caso gli obiettivi di             
qualita' e quantita' del servizio da erogare, stabiliti nell'atto di            
affidamento e nel contratto di servizio.                                        
          Art. 14 ter                                                           
Sviluppo dell'integrazione territoriale                                         
nella gestione dei servizi autofilotranviari                                    
1. La Regione riconosce come strumento di miglioramento della                   
qualita' dei servizi lo sviluppo dell'integrazione territoriale nella           
loro gestione, da perseguire anche gradualmente nel tempo. Per i                
servizi autofilotranviari, le dimensioni dei lotti da porre a base              
delle procedure concorsuali coincidono per quanto possibile con le              
dimensioni programmatorie ottimali definite all'articolo 6 e comunque           
non sono inferiori agli affidamenti in atto al momento delle                    
indizioni delle procedure.                                                      
2. Qualora due o piu' esercenti, risultati affidatari a seguito di              
procedure concorsuali, pervengano alla gestione integrata attraverso            
unica impresa di un intero bacino provinciale o, ancor meglio, di               
piu' bacini provinciali completi, hanno diritto alla proroga                    
triennale dell'affidamento, sempre che abbiano adempiuto gli altri              
obblighi previsti dagli atti di affidamento.                                    
3. Ai fini del perseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1,                  
l'affidamento separato alle imprese componenti di una ATI, di cui               
all'articolo 13, comma 8, puo' essere previsto unicamente per lotti             
che aggreghino due o piu' affidamenti in atto al momento                        
dell'indizione delle procedure concorsuali. In ogni caso                        
l'affidamento separato non puo' dar luogo alla segmentazione di                 
gestioni in atto al momento dell'indizione delle procedure                      
concorsuali.                                                                    
4. L'atto di indirizzo, previsto dall'articolo 8 della presente                 
legge, puo' prevedere, anche nel caso di affidamento separato,                  
subaffidamenti limitati ed eccezionali in aree a bassa                          
frequentazione.                                                                 
5. Qualora l'ente affidante intenda avvalersi dell'istituto del                 
subaffidamento o dell'affidamento separato alle imprese componenti di           
una ATI, il periodo massimo di affidamento di nove anni, di cui                 
all'articolo 13, comma 10, e' ridotto di tre anni.                              
6. Qualora gli esercenti, risultati affidatari a seguito di procedure           
concorsuali, che abbiano previsto il subaffidamento o l'affidamento             
separato ai componenti di una ATI, pervengano alla riunificazione               
gestionale dell'intero lotto in una unica impresa, l'impresa                    
risultante ha diritto alla proroga triennale dell'affidamento, sempre           
che siano stati adempiuti gli altri obblighi previsti dagli atti di             
affidamento.".                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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