LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 8
MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E INTERVENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
Art. 14
Integrazioni alla L.R. n. 30 del 1998
1. Dopo l'articolo 14 della L.R. n. 30 del 1998, sono inseriti i
seguenti articoli:
"Art. 14 bis
Subaffidamento della gestione
1. L'ente competente puo' autorizzare il subaffidamento della
gestione, fatte salve le quote della gestione in corso, con
l'obiettivo di raggiungere il limite massimo del 15 per cento
dell'affidamento complessivo entro il periodo di tre anni
dall'affidamento dei servizi tramite procedure concorsuali. Il limite
di cui sopra e' regolato dall'atto di indirizzo previsto
dall'articolo 8 della presente legge. Tale atto potra' prevedere
proroghe al limite temporale precedente, qualora si verifichino
particolari e motivate condizioni di gestione del servizio.
2. L'ente competente stabilisce i criteri e le modalita' del
subaffidamento nei documenti di indizione delle procedure concorsuali
per l'affidamento. Restano preminenti in ogni caso gli obiettivi di
qualita' e quantita' del servizio da erogare, stabiliti nell'atto di
affidamento e nel contratto di servizio.
Art. 14 ter
Sviluppo dell'integrazione territoriale
nella gestione dei servizi autofilotranviari
1. La Regione riconosce come strumento di miglioramento della
qualita' dei servizi lo sviluppo dell'integrazione territoriale nella
loro gestione, da perseguire anche gradualmente nel tempo. Per i
servizi autofilotranviari, le dimensioni dei lotti da porre a base
delle procedure concorsuali coincidono per quanto possibile con le
dimensioni programmatorie ottimali definite all'articolo 6 e comunque
non sono inferiori agli affidamenti in atto al momento delle
indizioni delle procedure.
2. Qualora due o piu' esercenti, risultati affidatari a seguito di
procedure concorsuali, pervengano alla gestione integrata attraverso
unica impresa di un intero bacino provinciale o, ancor meglio, di
piu' bacini provinciali completi, hanno diritto alla proroga
triennale dell'affidamento, sempre che abbiano adempiuto gli altri
obblighi previsti dagli atti di affidamento.
3. Ai fini del perseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1,
l'affidamento separato alle imprese componenti di una ATI, di cui
all'articolo 13, comma 8, puo' essere previsto unicamente per lotti
che aggreghino due o piu' affidamenti in atto al momento
dell'indizione delle procedure concorsuali. In ogni caso
l'affidamento separato non puo' dar luogo alla segmentazione di
gestioni in atto al momento dell'indizione delle procedure
concorsuali.
4. L'atto di indirizzo, previsto dall'articolo 8 della presente
legge, puo' prevedere, anche nel caso di affidamento separato,
subaffidamenti limitati ed eccezionali in aree a bassa
frequentazione.
5. Qualora l'ente affidante intenda avvalersi dell'istituto del
subaffidamento o dell'affidamento separato alle imprese componenti di
una ATI, il periodo massimo di affidamento di nove anni, di cui
all'articolo 13, comma 10, e' ridotto di tre anni.
6. Qualora gli esercenti, risultati affidatari a seguito di procedure
concorsuali, che abbiano previsto il subaffidamento o l'affidamento
separato ai componenti di una ATI, pervengano alla riunificazione
gestionale dell'intero lotto in una unica impresa, l'impresa
risultante ha diritto alla proroga triennale dell'affidamento, sempre
che siano stati adempiuti gli altri obblighi previsti dagli atti di
affidamento.".