LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 8
MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E INTERVENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
Art. 13
Sostituzione dell'articolo 14 della L.R. n. 30 del 1998
1. L'articolo 14 della L.R. n. 30 del 1998 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 14
Subentro di impresa
1. In caso di subentro di nuova impresa, tutto il personale in forza
all'impresa cessante al momento dell'indizione delle procedure
concorsuali continua il rapporto di lavoro con l'impresa subentrante.
Il trasferimento del personale dell'impresa cessante all'impresa
subentrante e' regolato, nel rispetto di quanto definito con le
organizzazioni sindacali a norma dell'articolo 13, comma 6, secondo i
principi dell'articolo 2112 del Codice civile, anche per quanto
attiene all'applicazione dei trattamenti economici e normativi
previsti dai contratti nazionali e aziendali vigenti alla data del
subentro, altresi' nel rispetto della normativa aziendale vigente
relativa alla residenza nel bacino messo a gara per i lavoratori
dipendenti alla data del subentro stesso.
2. Il soggetto non piu' affidatario che risulti tuttavia proprietario
di beni, acquistati con contributi pubblici a fondo perduto,
individuati dall'ente competente come funzionali all'effettuazione
del servizio, quali il materiale rotabile, gli eventuali sistemi di
controllo della navigazione e di bigliettazione tecnologicamente
assistita, e' tenuto a cederne la proprieta' al subentrante, secondo
la modalita' e le valutazioni stabilite preventivamente tra il
soggetto proprietario e l'ente medesimo nel contratto di servizio e
da questo riportate nei documenti di gara, fermo restando quanto
stabilito al comma 9 dell'articolo 13. Al subentrante sono trasferite
anche le condizioni e i vincoli di cui all'articolo 35.
3. In sede di bando l'ente competente definira' la sede del sistema
centralizzato di controllo, le modalita' di rilevamento e di uso dei
dati relativi alla puntualita' e alla qualita' del servizio sia per
le finalita' operative delle imprese di gestione, sia per le funzioni
di controllo previste dal contratto di servizio. Nel caso il sistema
centralizzato di controllo sia dato in affidamento alle societa' di
gestione l'ente competente definira' nel contratto di servizio le
modalita' di accesso autonomo a tali dati dell'ente incaricato delle
funzioni di controllo. Tutti i dati sono a disposizione della
Regione.".