LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 8
MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E INTERVENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
Art. 12
Sostituzione dell'articolo 13 della L.R. n. 30 del 1998
1. L'articolo 13 della L.R. n. 30 del 1998 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 13
Affidamento della gestione
del trasporto pubblico regionale e locale
1. La Regione assume come principio la separazione tra le funzioni di
amministrazione, programmazione, progettazione e la gestione del
trasporto pubblico regionale e locale. L'affidamento della gestione
del servizio avviene nel rispetto delle leggi e degli indirizzi
regionali.
2. Le funzioni di programmazione attengono all'analisi della domanda
e alla definizione della rete e della qualita' e quantita'
dell'offerta di trasporto pubblico, su ferro e su gomma, e sono
definite dall'accordo di programma tra Regione, Province e Comuni; le
funzioni di progettazione sono di competenza degli Enti locali
territoriali o delle loro agenzie e attengono alla definizione del
servizio offerto al pubblico (orari, numero delle corse giornaliere
per ogni linea, bigliettazione integrata, tenuta dei mezzi, e simili)
oggetto dell'affidamento; la gestione del servizio e' regolata dal
contratto di servizio tra gli Enti locali competenti, o la loro
agenzia, e i soggetti affidatari ed e' sottoposta al controllo degli
enti stessi o della loro agenzia.
3. Il trasporto pubblico regionale e locale e' altresi' improntato al
principio della separazione societaria tra i soggetti titolari della
proprieta' della rete e degli impianti e quelli titolari della
gestione dei servizi. Inoltre, per il trasporto ferroviario, il
principio della separazione tra la gestione della rete e la gestione
dei servizi, indicato dalla direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del
29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, e'
attuato nella forma della separazione societaria, secondo le
modalita' e i tempi definiti dagli articoli 22 e 44 della presente
legge.
4. Gli enti competenti affidano la gestione delle reti mediante
provvedimento di concessione, mentre conferiscono la gestione dei
servizi di trasporto pubblico regionale e locale mediante affidamento
a soggetti individuati secondo le modalita' stabilite dalla presente
legge. Ove esistano ragioni tecniche, economiche o di opportunita',
inerenti prioritariamente l'efficacia, l'affidamento del servizio
puo' essere in esclusiva. E' in ogni caso esclusiva la concessione
della gestione della rete.
5. I gestori devono essere in possesso dei requisiti di comprovata
idoneita' morale, tecnica, professionale e finanziaria, nonche'
riconoscere il sistema contrattuale fondato sull'accordo
interconfederale con la Presidenza del Consiglio dei ministri del 23
luglio 1993 e successivi eventuali aggiornamenti. I gestori a
qualunque titolo applicano il relativo contratto nazionale di
settore.
6. La scelta dei soggetti gestori dei servizi e' effettuata di norma
attraverso procedure concorsuali ispirate ai criteri di pubblicia',
trasparenza e concorrenzialita', a garanzia dell'imparzialita' e del
buon andamento della pubblica Amministrazione e tenendo conto del
principio di adeguatezza tra le modalita' prescelte e il valore
economico dell'oggetto di affidamento. Prima dell'espletamento delle
procedure concorsuali, l'ente competente definisce con le
organizzazioni sindacali gli aspetti relativi ai diritti dei
dipendenti. Per l'aggiudicazione si applica di norma il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa ai sensi dell'articolo
24, comma 1, lettera b) del DLgs 17 marzo 1995, n. 158 (Attuazione
della direttiva 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di
appalti nei settori esclusi).
7. Alle procedure concorsuali di cui al comma 6 e al successivo
affidamento sono ammesse imprese idonee, tra cui societa' di
capitali, anche consortili, e societa' costituite in forma
cooperativa ed in forma consortile. Alle suddette procedure
concorsuali sono ammesse anche associazioni temporanee (ATI)
costituite da imprese idonee. L'ente competente puo' definire in fase
di bando l'obbligatorieta', in caso di aggiudicazione, della
trasformazione dell'ATI in societa' di capitali o in forma
consortile.
8. Laddove l'ente competente non preveda l'obbligo della
trasformazione in societa' di capitali o in forma consortile, lo
stesso prevede, in sede di bando e con i limiti imposti dall'articolo
14 ter, in caso di aggiudicazione a una ATI, il separato affidamento
a ciascun componente della stessa della parte del lotto di servizi
specificata nell'offerta. In caso di inadempienza di uno degli
affidatari, e' necessario il subentro negli obblighi delle imprese
gia' componenti l'ATI. L'offerta deve prevedere esplicite
dichiarazioni di disponibilita' e precise individuazioni in merito.
In caso di ulteriore inadempienza, l'ente affidante procede alla
revoca di tutti gli affidamenti conseguenti alla procedura in
questione.
9. L'ente competente, in sede di bando, garantisce che la
disponibilita' delle reti, degli impianti e delle dotazioni
patrimoniali, ivi compreso il materiale rotabile, essenziali per
l'effettuazione del servizio, non costituisca elemento discriminante
per la valutazione delle offerte. In particolare l'ente competente
garantisce al gestore risultante aggiudicatario la disponibilita'
delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali essenziali
per l'effettuazione del servizio.
10. Gli affidamenti dei servizi disciplinati dalla presente legge
hanno la durata stabilita dall'ente competente, comunque non
superiore a nove anni, che possono subire incremento esclusivamente
nei casi particolari previsti dall'articolo 14 ter.
11. Per il trasporto autofilotranviario, qualora la rete e gli
impianti non siano gestiti dal soggetto che ne detiene la proprieta',
gli stessi sono gestiti dal soggetto titolare dell'affidamento dei
servizi per la medesima durata di detto affidamento.".