LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 8
MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E INTERVENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
Art. 11
Modifiche all'articolo 12 della L.R. n. 30 del 1998
1. Il comma 1 dell'articolo 12 della L.R. n. 30 del 1998, e' cosi'
sostituito:
"1. La Regione, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 8,
promuove la stipula di accordi di programma con gli Enti locali al
fine di realizzare interventi per la riorganizzazione della mobilita'
e la qualificazione dell'accesso ai servizi di interesse pubblico
finalizzati anche alla riduzione del trasporto privato.".
2. Il comma 5 dell'articolo 12 della L.R. n. 30 del 1998, e' cosi'
sostituito:
"5. Gli indirizzi, di cui all'articolo 8, per la stipula degli
accordi di programma sono oggetto di confronto preventivo con le
organizzazioni sindacali, le associazioni imprenditoriali e
ambientali, dei consumatori e degli utenti.".