LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 8
MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E INTERVENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
Art. 10
Modifiche all'articolo 11 della L.R. n. 30 del 1998
1. All'alinea del comma 2 dell'articolo 11 della L.R. n. 30 del 1998,
dopo la parola "accordi" sono aggiunte le seguenti parole: ", tenendo
conto delle valutazioni della competente Commissione consiliare,".
2. Il comma 3 dell'articolo 11, della L.R. n. 30 del 1998, e'
sostituito dal seguente:
"3. La Regione organizza, mediante apposita Conferenza, la
partecipazione delle Province e dei Comuni agli accordi di cui al
comma 1. Alla Conferenza partecipano anche le Comunita' montane, nel
caso di esercizio associato di servizi comunali di trasporto locale.
Qualora l'accordo rivesta importanza per una parte rilevante del
territorio regionale, la Regione organizza la partecipazione degli
Enti locali interessati acquisendone l'intesa in sede di Conferenza
Regione - Autonomie locali.".