LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 8
MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E INTERVENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
Art. 8
Modifiche all'articolo 9 della L.R. n. 30 del 1998
1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 9 della L.R. n. 30 del 1998, e'
cosi' sostituita:
"1. L'atto di indirizzo di cui all'articolo 8 contiene la definizione
dei principi per la determinazione dei servizi minimi,
qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la
domanda di mobilita' dei cittadini, con riferimento:".
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della L.R. n. 30 del
1998, dopo la parola: "salvaguardia" sono aggiunte le parole: ", al
potenziamento".
3. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 della L.R. n. 30
del 1998, e' aggiunta la seguente lettera c bis):
"c bis) a una immagine omogenea, coordinata ed identificabile del
servizio pubblico, dei mezzi, delle fermate e dell'informazione;".
4. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 della L.R. n. 30 del
1998, e' sostituita dalla seguente:
"f) alla promozione di soluzioni che concorrano alla salvaguardia
dell'ambiente, alla riduzione dei consumi energetici, alla
vivibilita' delle aree urbane, extraurbane e delle zone sensibili,
favorendo l'introduzione di tecnologie innovative anche in coerenza
con gli obblighi assunti a livello statale ed internazionale;".
5. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 9 della L.R. n. 30 del
1998, e' sostituita dalla seguente:
"h) agli esiti della consultazione con gli Enti locali, con le
organizzazioni sindacali, con le associazioni di categoria, dei
consumatori e ambientaliste;".
6. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 9 della L.R. n. 30
del 1998, sono aggiunte le seguenti lettere i bis) e i ter):
"i bis) a garantire e facilitare il pendolarismo scolastico e
lavorativo, la fruibilita' dei servizi da parte degli utenti per
l'accesso prioritariamente alle strutture sociosanitarie e
amministrative;
i ter) a servire il territorio delle Comunita' montane e le aree a
bassa frequentazione.".
7. Al comma 2 dell'articolo 9 della L.R. n. 30 del 1998, dopo la
parola: "locale" sono soppresse le seguenti: "ai sensi della L.R. 19
luglio 1997, n. 22".