LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 8
MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E INTERVENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
Art. 7
Modifiche all'articolo 8 della L.R. n. 30 del 1998
1. Al comma 1 dell'articolo 8 della L.R. n. 30 del 1998, le parole:
"in materia di" sono sostituite con: "per la elaborazione degli
accordi di programma di cui all'articolo 12 e per la".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della L.R. n. 30 del 1998, e'
aggiunto il seguente comma 1 bis:
"1 bis. La Giunta regionale presenta annualmente alla Commissione
consiliare competente il consuntivo dell'attivita' svolta e le
previsioni operative conseguenti.".