REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 8

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E INTERVENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

          Art. 6                                                                
Sostituzione dell'articolo 7                                                    
della L.R. n. 30 del 1998                                                       
1. L'articolo 7 della L.R. n. 30 del 1998 e' sostituito dal seguente:           
"Art. 7                                                                         
Programmazione di livello comunale                                              
1. I Comuni cosi' come individuati dalla Regione ai sensi                       
dell'articolo 36 del DLgs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della            
strada), sono tenuti all'adozione dei piani urbani della mobilita' e            
dei piani urbani del traffico, con particolare attenzione al                    
trasporto pubblico e alla mobilita' pedonale e ciclabile, cosi' come            
indicati dalle direttive europee, dai piani di trasporto e dalle                
leggi statali e regionali.                                                      
2. La Regione, nell'ambito delle azioni di attuazione dei principi              
della mobilita' sostenibile, della sua regolamentazione e di sviluppo           
della integrazione modale, di cui all'articolo 30 della presente                
legge, promuove e finanzia prioritariamente l'attuazione degli                  
interventi, volti alla valorizzazione e al potenziamento dei servizi            
di trasporto pubblico regionale e locale, delle reti della mobilita'            
pedonale e ciclabile e dei sistemi integrati di mobilita', previsti             
nei piani urbani della mobilita' e nei piani urbani del traffico.               
3. La Regione puo' inoltre promuovere interventi di Comuni singoli o            
associati che non sono compresi tra quelli tenuti alla                          
predisposizione dei piani urbani del traffico.                                  
4. I piani di settore di livello comunale seguono le procedure di               
approvazione di cui all'articolo 34 della L.R. n. 20 del 2000 e                 
possono apportare modifiche o integrazioni, relativamente alle                  
infrastrutture per la mobilita' previste dal piano operativo                    
comunale, ai sensi dell'articolo 30 della medesima L.R. n. 20 del               
2000.".                                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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