LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 8
MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E INTERVENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
Art. 6
Sostituzione dell'articolo 7
della L.R. n. 30 del 1998
1. L'articolo 7 della L.R. n. 30 del 1998 e' sostituito dal seguente:
"Art. 7
Programmazione di livello comunale
1. I Comuni cosi' come individuati dalla Regione ai sensi
dell'articolo 36 del DLgs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), sono tenuti all'adozione dei piani urbani della mobilita' e
dei piani urbani del traffico, con particolare attenzione al
trasporto pubblico e alla mobilita' pedonale e ciclabile, cosi' come
indicati dalle direttive europee, dai piani di trasporto e dalle
leggi statali e regionali.
2. La Regione, nell'ambito delle azioni di attuazione dei principi
della mobilita' sostenibile, della sua regolamentazione e di sviluppo
della integrazione modale, di cui all'articolo 30 della presente
legge, promuove e finanzia prioritariamente l'attuazione degli
interventi, volti alla valorizzazione e al potenziamento dei servizi
di trasporto pubblico regionale e locale, delle reti della mobilita'
pedonale e ciclabile e dei sistemi integrati di mobilita', previsti
nei piani urbani della mobilita' e nei piani urbani del traffico.
3. La Regione puo' inoltre promuovere interventi di Comuni singoli o
associati che non sono compresi tra quelli tenuti alla
predisposizione dei piani urbani del traffico.
4. I piani di settore di livello comunale seguono le procedure di
approvazione di cui all'articolo 34 della L.R. n. 20 del 2000 e
possono apportare modifiche o integrazioni, relativamente alle
infrastrutture per la mobilita' previste dal piano operativo
comunale, ai sensi dell'articolo 30 della medesima L.R. n. 20 del
2000.".