LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 8
MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E INTERVENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
Art. 4
Modifiche all'articolo 5 della L.R. n. 30 del 1998
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della L.R. n. 30 del 1998, sono
soppresse le parole: "di bacino".
2. Il comma 4 dell'articolo 5 della L.R. n. 30 del 1998, e'
sostituito dal seguente:
"4. Il PRIT e' predisposto ed approvato secondo le modalita' previste
dall'articolo 25 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale
sulla tutela e l'uso del territorio), verificando la congruenza con
gli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto e con le direttive
1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori
limite di qualita' dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il
biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, e
2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre
2000, concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di
carbonio nell'aria ambiente, come gia' recepite nella normativa
statale, tenendo conto degli accordi sulla qualita' dell'aria
sottoscritti con gli Enti locali, e definisce prescrizioni, indirizzi
e direttive per i piani territoriali di coordinamento provinciali.".