REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 8

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E INTERVENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

          Art. 4                                                                
Modifiche all'articolo 5 della L.R. n. 30 del 1998                              
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della L.R. n. 30 del 1998, sono                   
soppresse le parole: "di bacino".                                               
2. Il comma 4 dell'articolo 5 della L.R. n. 30 del 1998, e'                     
sostituito dal seguente:                                                        
"4. Il PRIT e' predisposto ed approvato secondo le modalita' previste           
dall'articolo 25 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale           
sulla tutela e l'uso del territorio), verificando la congruenza con             
gli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto e con le direttive                
1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori              
limite di qualita' dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il              
biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, e            
2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre               
2000, concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di             
carbonio nell'aria ambiente, come gia' recepite nella normativa                 
statale, tenendo conto degli accordi sulla qualita' dell'aria                   
sottoscritti con gli Enti locali, e definisce prescrizioni, indirizzi           
e direttive per i piani territoriali di coordinamento provinciali.".            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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