LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 8
MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E INTERVENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
Art. 2
Modifiche all'articolo 2 della L.R. n. 30 del 1998
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, della legge regionale
n. 30 del 1998, e' sostituita dalla seguente:
"c) sussidiarieta' e liberalizzazione nel rispetto dei principi
sanciti dalle norme comunitarie e da quelle statali in materia di
concorrenza, oltre a quelli stabiliti dalla presente legge;".
2. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 2, della L.R. n. 30 del
1998, e' sostituita dalla seguente:
"f) confronto tra i costi interni ed esterni dei diversi modi di
trasporto individuali e collettivi, sulla base dell'unita' di
prodotto "persona trasportata per chilometro", al fine di rendere
possibile ed incentivare la scelta delle modalita' di trasporto meno
costose per la collettivita' in termini ambientali, sociali ed
economici, anche tramite l'adozione di apposite politiche tariffarie,
fiscali e dei prezzi;".
3. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 2, della L.R. n. 30
del 1998, e' aggiunta la seguente lettera f bis):
"f bis) favorire la priorita' a pedoni, ciclisti e mezzi pubblici,
nelle aree urbane e ai sistemi integrati con il trasporto pubblico,
su ferro e su gomma, per la mobilita' pendolare, in applicazione
delle direttive comunitarie e delle leggi statali relative alla
mobilita' sostenibile e agli obiettivi dei piani urbani della
mobilita' (PUM);".