REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 8

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E INTERVENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
I N D I C E                                                                     
          Art.  1 - Modifiche all'articolo 1 (Finalita') della legge            
regionale n. 30 del 1998                                                        
          Art.  2 - Modifiche all'articolo 2 (Principi generali e               
modalita' attuative) della legge regionale n. 30 del 1998                       
          Art.  3 -  Modifica all'articolo 3 (Articolazione del                 
trasporto pubblico regionale e locale) della legge regionale n. 30              
del 1998                                                                        
          Art.  4 - Modifiche all'articolo 5 (Piano regionale                   
integrato dei trasporti) della legge regionale n. 30 del 1998                   
          Art.  5 -   Sostituzione dell'articolo 6 (Programmazione di           
bacino provinciale) della legge regionale n. 30 del 1998                        
          Art.  6 - Sostituzione dell'articolo 7 (Programmazione di             
livello comunale) della legge regionale n. 30 del 1998                          
          Art.  7 - Modifiche all'articolo 8 (Atto di indirizzo                 
generale) della legge regionale n. 30 del 1998                                  
          Art.  8 - Modifiche all'articolo 9 (Servizi minimi) della             
legge regionale n. 30 del 1998                                                  
          Art.  9 - Sostituzione dell'articolo 10 (Intesa tra Regione           
ed Enti locali sui servizi minimi) della legge regionale n. 30 del              
1998                                                                            
          Art.  10 - Modifiche all'articolo 11 (Accordi di programma            
con lo Stato e le altre Regioni) della legge regionale n. 30 del 1998           
          Art.  11 - Modifiche all'articolo 12 (Accordi di programma            
con gli Enti locali) della legge regionale n. 30 del 1998                       
          Art.  12 - Sostituzione dell'articolo 13 (Affidamento della           
gestione del trasporto pubblico regionale e locale) della legge                 
regionale n. 30 del 1998                                                        
          Art.  13 - Sostituzione dell'articolo 14 (Subentro                    
d'impresa) della legge regionale n. 30 del 1998                                 
          Art.  14 - Integrazioni alla legge regionale n. 30 del 1998           
(art. 14 bis - Subaffidamento della gestione; art. 14 ter - Sviluppo            
dell'integrazione territoriale nella gestione dei servizi                       
autofilotranviari)                                                              
          Art.  15 - Modifiche all'articolo 16 (Obblighi di servizio            
pubblico e contratti di servizio) della legge regionale n. 30 del               
1998                                                                            
          Art.  16 - Modifiche all'articolo 17 (Carta dei servizi e             
Comitato consultivo degli utenti) della legge regionale n. 30 del               
1998                                                                            
          Art.  17 - Modifiche all'articolo 18 (Agenzia per il                  
trasporto pubblico regionale e locale) della legge regionale n. 30              
del 1998                                                                        
          Art.  18 - Modifiche all'articolo 19 (Agenzie locali per la           
mobilita' e il trasporto pubblico locale) della legge regionale n. 30           
del 1998                                                                        
          Art.  19 - Modifiche all'articolo 21 (Competenze) della               
legge regionale n. 30 del 1998                                                  
          Art.  20 - Modifiche all'articolo 22 (Rete ferroviaria)               
della legge regionale n. 30 del 1998                                            
          Art.  21 - Modifica all'articolo 23 (Servizi ferroviari di            
competenza regionale) della legge regionale n. 30 del 1998                      
          Art.  22 - Modifica alla rubrica del Titolo III della legge           
regionale n. 30 del 1998 (Trasporto autofilotranviario e trasporto              
rapido a guida vincolata)                                                       
          Art.  23 - Modifiche all'articolo 24 (Classificazione dei             
servizi) della legge regionale n. 30 del 1998                                   
          Art.  24 - Modifica all'articolo 25 (Forme d'esercizio)               
della legge regionale n. 30 del 1998                                            
          Art.  25 - Modifica all'articolo 26 (Istituzione dei                  
servizi) della legge regionale n. 30 del 1998                                   
          Art.  26 - Modifica alla rubrica del Capo II del Titolo III           
della legge regionale n. 30 del 1998 (Competenze)                               
          Art.  27 - Modifica all'articolo 27 (Competenze regionali)            
della legge regionale n. 30 del 1998                                            
          Art.  28 - Modifiche all'articolo 28 (Competenze delle                
Province e dei Comuni) della legge regionale n. 30 del 1998                     
          Art.  29 - Modifiche all'articolo 29 (Obiettivi degli                 
interventi) della legge regionale n. 30 del 1998                                
          Art.  30 - Modifiche all'articolo 30 (Azioni) della legge             
regionale n. 30 del 1998                                                        
          Art.  31 - Modifiche all'articolo 31 (Tipologia degli                 
interventi finanziari) della legge regionale n. 30 del 1998                     
          Art.  32 - Modifica all'articolo 32 (Contributi per i                 
servizi minimi) della legge regionale n. 30 del 1998                            
          Art.  33 - Integrazione alla legge regionale n. 30 del 1998           
(art. 32 bis - Contributi per interventi ferroviari di manutenzione             
straordinaria e rinnovo degli impianti e del materiale rotabile)                
          Art.  34 - Modifiche all'articolo 34 (Contributi sugli                
investimenti) della legge regionale n. 30 del 1998                              
          Art.  35 - Modifiche all'articolo 37 (Regolarita' di                  
esercizio) della legge regionale n. 30 del 1998                                 
          Art.  36 - Modifiche all'articolo 39 (Sistema tariffario)             
della legge regionale n. 30 del 1998                                            
          Art.  37 - Sostituzione dell'articolo 40 (Condizioni di               
trasporto e sanzioni amministrative) della legge regionale n. 30 del            
1998                                                                            
          Art.  38 - Modifica all'articolo 41 (Servizi aerei) della             
legge regionale n. 30 del 1998                                                  
          Art.  39 - Modifica all'articolo 42 (Servizi marittimi,               
lacuali e fluviali) della legge regionale n. 30 del 1998                        
          Art.  40 - Modifiche all'articolo 43 (Competenze) della               
legge regionale n. 30 del 1998                                                  
          Art.  41 - Sostituzione dell'articolo 44 (Norme transitorie           
per il trasporto ferroviario) della legge regionale n. 30 del 1998              
          Art.  42 - Modifiche all'articolo 45 (Norme transitorie in            
materia di trasporto autofilotranviario) della legge regionale n. 30            
del 1998                                                                        
          Art.  43 - Entrata in vigore                                          
          Art. 1                                                                
Modifiche all'articolo 1 della L.R. n. 30 del 1998                              
1. Il comma 1 dell'articolo 1 della L.R. 2 ottobre 1998, n. 30                  
(Disciplina regionale del trasporto pubblico regionale e locale) e'             
sostituito dal seguente:                                                        
"1. La presente legge disciplina in modo organico il sistema del                
trasporto pubblico regionale e locale con qualunque modalita'                   
esercitato nel rispetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001,             
n. 3 (Modifiche al Titolo V della seconda parte della                           
Costituzione).".                                                                
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della L.R. n. 30 del 1998 e'                 
aggiunto il seguente comma 1 bis:                                               
"1 bis. La Regione persegue il contenimento dei consumi energetici,             
la riduzione delle cause di inquinamento ambientale e la salvaguardia           
dell'inquinamento atmosferico anche a tutela della salute dei                   
cittadini, in armonia con i principi sanciti e gli obiettivi di                 
contenimento indicati dalle norme statali e comunitarie in materia,             
nonche' con gli impegni internazionali assunti dallo Stato                      
italiano.".                                                                     
3. All'alinea del comma 2 dell'articolo 1 della L.R. n. 30 del 1998             
le parole: "orienta la propria attivita' al" sono sostituite dalle              
parole: "a tal fine opera con il".                                              
4. Il comma 3 dell'articolo 1 della L.R. n. 30 del 1998 e' soppresso.           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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