DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 marzo 2003, n. 447
Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
atteso che:
- l'art. 38 demanda alla Giunta regionale, il compito di adottare
disposizioni di indirizzo sulle relazioni organizzative e funzionali
tra le strutture regionali;
- l'art. 37, comma 4 attribuisce alla Giunta regionale e all'Ufficio
di Presidenza del Consiglio l'individuazione congiunta delle
modalita' e delle competenze per l'espressione dei pareri di
regolarita' amministrativa e contabile sulle proposte di atti degli
organi politici;
- l'art. 37, comma 5 demanda alla Giunta regionale, previa
consultazione delle rappresentanze sindacali, l'individuazione di
funzioni dirigenziali delegabili a funzionari direttivi di elevata
responsabilita', fermo restando che il compimento di taluni atti
indicati nel medesimo comma non possono essere oggetto di delega;
- gli articoli 39 e 40 specificano, rispettivamente, le funzioni dei
dirigenti e le funzioni del direttore generale;
- l'art. 42 disciplina l'esercizio del potere sostitutivo da parte
della Giunta regionale in caso di inerzia o ritardo nell'adozione di
un atto;
- l'art. 56 prevede la ridefinizione complessiva del sistema dei
controlli di regolarita' amministrativa e contabile;
richiamata la propria deliberazione 338/01 con la quale si e'
proceduto al riordino delle Direzioni generali e ne sono state
definite le funzioni e le attivita';
richiamata la propria deliberazione 2832/01 nonche' le successive
deliberazioni con le quale si e' proceduto alla riorganizzazione
delle posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi e
Professional - e sono state indicate le principali competenze dei
servizi;
rilevato che con proprie determinazioni i Direttori generali hanno
istituito le posizioni dirigenziali professional e ne hanno
specificato i contenuti nonche' hanno provveduto a specificare i
contenuti delle posizioni dirigenziali di responsabilita' di
servizio;
rilevato che:
- la L.R. 43/01 e i sopracitati atti di ridefinizione della struttura
organizzativa della Regione rappresentano uno dei tasselli del
processo di innovazione della Regione e allo stesso tempo
costituiscono la trama organizzativa necessaria per consentire
all'Ente di divenire quello snodo di governo delle politiche di
sviluppo e di coesione sociale prefigurato dal nuovo assetto del
ruolo, delle funzioni regionali e dei rapporti con le autonomie
locali come delineato dalla riforma del Titolo V della Costituzione;
- la ridefinizione delle funzioni della direzione politica e della
dirigenza, effettuata dalla L.R. 43/01, in coerenza con i principi
della legislazione statale, consente poi di articolare con maggiore
chiarezza le responsabilita' nella attuazione delle politiche
regionali e nella gestione, con una distinzione tra i diversi ruoli
che postula necessariamente la collaborazione tra gli stessi;
- il contesto nel quale ci si colloca e' caratterizzato da
un'accresciuta valorizzazione dei profili di flessibilita'
organizzativa e degli strumenti di governo di tale flessibilita'
collocati a diversi livelli di responsabilita' - della direzione
politica e della dirigenza - e con diverse modalita' - atti della
Giunta, della dirigenza ovvero nella contrattazione collettiva;
- la L.R. 43/01 ha pertanto demandato ad atti successivi degli organi
politici, oltre alla determinazione della articolazione della
struttura organizzativa, approvata con le deliberazioni sopracitate,
la definizione di profili di grande rilievo ai fini del completamento
dell'assetto organizzativo e delle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture regionali: e' anche con questi atti che
il riorientamento dell'organizzazione regionale acquisisce
concretezza ed operativita' e induce quei cambiamenti di carattere
organizzativo che la legge ha delineato;
rilevato che con propria deliberazione 2775/01 con la quale e' stato
confermato, per le parti ivi espressamente richiamate e nuovamente
approvate, l'assetto delle competenze per l'esercizio delle funzioni
dirigenziali delineato nella propria deliberazione 2541/95, per il
periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della L.R. 43/01 e
l'adozione da parte della Giunta degli atti previsti dalle
sopraindicate previsioni della L.R. 43/01;
rilevato che con propria deliberazione 2774/01 venivano stabilite le
modalita' di espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e
contabile nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della
L.R. 43/01 e la data di adozione dell'atto generale del nuovo sistema
dei controlli interni;
rilevato, inoltre, che con la propria sopracitata deliberazione
2775/01 si dava incarico al Direttore generale a "Organizzazione,
Sistemi informativi e Telematica" di costituire un gruppo di lavoro
con il compito di predisporre una proposta complessiva degli atti
della Giunta previsti dalle sopraindicate previsioni della L.R.
43/01;
vista la determinazione 311/02 del Direttore generale a
"Organizzazione, Sistemi informativi e telematica" con la quale e'
stato costituito il gruppo previsto dalla sopracitata deliberazione
2775/01, coordinato dalla dott.ssa Elena Saccenti, Responsabile del
Servizio Relazioni istituzionali e Affari della Presidenza e composto
da dott.ssa Amina Curti, dott.ssa Anna Fiorenza, dott.ssa Tamara
Simoni, dott.ssa Nadia Biavati, dott.ssa Patrizia Bertuzzi, dott.ssa
Ivanna Pazzi, dott. Maurizio Ricciardelli, dott.ssa Grazia Cesari;
rilevato che tale gruppo ha svolto un ampio e approfondito lavoro e
che sulle proposte elaborate il Direttore a "Organizzazione, Sistemi
informativi e Telematica" ha svolto diversi incontri di
approfondimento con le Direzioni della Giunta regionale al fine di
illustrare la proposta ed acquisire valutazioni e proposte;
acquisita agli atti la proposta di "Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali" rassegnata dal gruppo di
lavoro sopracitato in data 25/2/2003;
visto in particolare l'art. 35 della L.R. 43/01 il quale stabilisce
che il Comitato di direzione e' organo ausiliario della Giunta al
fine di garantire il raccordo e la collaborazione fra direzione
politica e direzione amministrativa;
dato atto che le Direzioni generali hanno fornito un positivo
contributo alla elaborazione degli indirizzi in questione;
dato atto che, relativamente alle modalita' e alle competenze
sull'espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e
contabile, sara' sottoposto all'Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale analogo atto;
dato atto che sono state rispettate le vigenti procedure sindacali di
consultazione, con incontri di approfondimento con le rappresentanze
sindacali del comparto in data 9/12/2002 e 20/1/2003 e con le
rappresentanze sindacali della dirigenza in data 29/11/2002 e
20/1/2003;
ritenuto di approvare con il presente atto gli "Indirizzi in ordine
alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali" con il quale si intende
definire nel complesso il sistema delle relazioni fra direzione
politica e dirigenza nonche' il sistema delle responsabilita'
dirigenziali e di funzionari direttivi di elevata responsabilita'
dando attuazione alle previsioni della L.R. 43/01 sopra richiamate,
dando atto che gli stessi si applicano a far tempo dal 12 maggio
2003;
ritenuto inoltre di demandare ad una successiva specifica
deliberazione la disciplina delle forme di controllo di regolarita'
amministrativa e contabile previste dall'art. 56 della L.R. 43/01 nel
rispetto dell'assetto delle responsabilita' dirigenziali definite con
la presente deliberazione, dando atto che le modalita' di espressione
dei pareri di regolarita' amministrativa e contabile stabilite con il
presente atto si applicano a far tempo dal 12 maggio 2003;
ritenuto, infine, che l'assetto delle responsabilita' dirigenziali
stabilito con la presente deliberazione debba applicarsi a far tempo
dal 12 maggio 2003 anche qualora atti amministrativi in precedenza
adottati abbiano demandato, nel rispetto della legislazione
previgente e della propria deliberazione 2541/95, l'adozione di
determinati atti a figure dirigenziali diverse da quelle competenti
ai sensi della presente deliberazione;
dato atto ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della
deliberazione 2774/01:
- del parere di regolarita' amministrativa e del parere di
legittimita' espressi dal Direttore generale all'Organizzazione,
Sistemi informativi e Telematica dott. Gaudenzio Garavini;
su proposta del Vice Presidente ed Assessore alle Finanze,
Organizzazione, Sistemi informativi e Controllo strategico prof.
Flavio Delbono;
a voti unanimi e palesi, delibera:
A) di approvare gli allegati "Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle
funzioni dirigenziali", parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
B) di dare atto che gli indirizzi di cui al punto A) precisano le
modalita' con cui si svolgono i rapporti intercorrenti tra la
direzione politica e la dirigenza e specificano le responsabilita'
dirigenziali connesse alla direzione di strutture o alla titolarita'
di posizioni dirigenziali professional con riguardo:
1) alle responsabilita' di carattere generale;
2) alle responsabilita' in materia di attivita' contrattuale;
3) alle responsabilita' in materia di procedure di entrata;
4) alle responsabilita' in materia di spesa;
5) alle responsabilita' in materia di processi organizzativi,
gestione delle risorse umane e sicurezza nei luoghi di lavoro;
6) alle responsabilita' in materia di trattamento dei dati
personali;
C) di dare atto che gli indirizzi di cui al punto A) stabiliscono le
modalita' e le competenze per l'espressione dei pareri di regolarita'
amministrativa e del parere di regolarita' contabile (art. 37, comma
4 della L.R. 43/01) nonche' individuano le funzioni dirigenziali
delegabili a funzionari direttivi di elevata responsabilita' (art.
37, comma 5 della L.R. 43/01);
D) di dare atto che gli Indirizzi di cui al punto A) dettano gli
indirizzi per la costituzione da parte dei Direttori generali dei
gruppi temporanei di lavoro ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. m)
della L.R. 43/01;
E) di richiamare le competenze dei Direttori generali ad articolare,
con proprie determinazioni, le responsabilita' dirigenziali in
relazione alle specifiche funzioni secondo quanto indicato al punto
3.3 degli Indirizzi allegati parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
F) di demandare al Direttore a "Organizzazione, Sistemi informativi e
Telematica" la definizione delle modalita' con le quali il gruppo di
lavoro istituito con determinazione 311/02 assicura il monitoraggio
dell'applicazione nonche' svolge attivita' di supporto
nell'attuazione degli Indirizzi allegati parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
G) di stabilire che le responsabilita' dirigenziali definite negli
Indirizzi parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
si applicano a far tempo dalla data indicata al punto I), anche
qualora atti amministrativi in precedenza adottati abbiano demandato
l'adozione di determinati atti a figure dirigenziali diverse da
quelle competenti ai sensi della presente deliberazione;
H) di demandare ad una successiva specifica deliberazione la
disciplina delle forme di controllo di regolarita' amministrativa e
contabile previste dall'art. 56 della L.R. 43/01 nel rispetto
dell'assetto delle responsabilita' dirigenziali definite con la
presente deliberazione;
I) di stabilire che il presente atto di indirizzo si applica a far
tempo dal 12 maggio 2003;
L) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
ALLEGATO
Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali
1. Finalita', quadro normativo e contenuto degli indirizzi
2. Indirizzi generali
2.1 Rapporti tra direzione politica e dirigenza
2.1.1 Interventi degli organi politici sull'attivita' amministrativa
2.1.2 Valutazione dell'attivita' amministrativa e di gestione
2.2 Relazioni funzionali tra le direzioni generali e le Agenzie
2.2.1 L'istituzione di gruppi di lavoro
3. Le attribuzioni della dirigenza
3.1 Attivita' propositiva
3.2 Attivita' di amministrazione e gestione
3.3 Attribuzioni e funzioni dei Direttori generali
3.4 Attribuzioni e funzioni dei dirigenti: servizi e professional
4. L'espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e contabile
4.1 Provvedimenti di competenza degli organi politici
4.2 Provvedimenti di competenza del Direttore generale
4.3 Provvedimenti di competenza del Responsabile di Servizio
4.4 Provvedimenti di competenza del dirigente professional
4.5 Delega ad altra posizione dirigenziale della funzione di
espressione del parere preventivo di regolarita' amministrativa
4.6 Delega ad altra posizione dirigenziale della funzione di
espressione del parere preventivo di regolarita' contabile
5. Le funzioni dei titolari di posizioni organizzative
5.1 Le funzioni dirigenziali delegabili a funzionari direttivi di
elevata responsabilita'
Allegato 1 Responsabilita' dirigenziali in materia di attivita'
contrattuale
Allegato 2 Responsabilita' dirigenziali in materia di procedure di
entrata
Allegato 3 Responsabilita' dirigenziali in materia di procedure di
spesa
Allegato 4 Responsabilita' dirigenziali in materia di processi
organizzativi, gestione delle risorse umane e sicurezza nei luoghi di
lavoro
Allegato 5 Responsabilita' dirigenziali in materia di trattamento
dei dati personali
Allegato 6 Elenco esemplificativo delle categorie di atti e
provvedimenti di competenza della dirigenza
1. Finalita', quadro normativo e contenuto degli indirizzi
La Giunta regionale con il presente atto definisce gli indirizzi in
ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture
regionali, dando attuazione all'art. 38 della L.R. 26 novembre 2001,
n. 43 (di seguito indicata come "legge regionale") e, piu' in
generale, alle norme che regolano l'esercizio delle funzioni
dirigenziali e il rapporto con la direzione politica.
I presenti indirizzi sono volti in particolare a:
- precisare le modalita' con cui si svolgono i rapporti tra il
Presidente della Giunta, la Giunta regionale e i singoli assessori e
la dirigenza regionale;
- fornire indirizzi/indicazioni in ordine alle relazioni funzionali
tra le direzioni generali, con particolare riguardo alle direzioni
con funzioni trasversali;
- specificare le attribuzioni e i compiti connessi alla direzione di
strutture amministrative e alla titolarita' di posizioni dirigenziali
"professional".
L'esperienza attuativa della disciplina previgente alla legge
regionale, cioe' dei principi organizzativi contenuti nelle LL.RR.
41/92 e 31/94 come precisati ed articolati nella Direttiva della
Giunta regionale approvata con deliberazione n. 2541 del 4 luglio
1995, ha consentito il consolidamento di ruoli e responsabilita'
della dirigenza regionale e, per altro verso, una piu' compiuta
individuazione delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo,
della determinazione degli obiettivi e di valutazione dei risultati
da parte della direzione politica.
L'impianto normativo della nuova disciplina regionale con le
innovazioni apportate, sia in ordine alla articolazione delle
funzioni della direzione politica e della dirigenza sia con
riferimento al nuovo assetto e tipologia dei controlli interni,
consentono di articolare l'esercizio delle funzioni dirigenziali e di
definire le relazioni funzionali fra le strutture avendo riguardo
alla valorizzazione dei profili di responsabilizzazione e di
integrazione. Nei rapporti con la direzione politica maggiore
attenzione va posta alle forme e modalita' di collaborazione/proposta
e valutazione dei risultati nella distinzione piu' chiara che in
passato dei reciproci ruoli.
L'attuazione del nuovo sistema di relazioni organizzative avviene,
inoltre, in un quadro istituzionale e normativo in evoluzione.
Infatti l'assetto del sistema istituzionale nel quale la riforma
organizzativa si colloca e' interessato da profondi mutamenti che
riguardano, per evidenziare solo i profili che in questa sede
maggiormente interessano, i ruoli e le funzioni degli organi
regionali, il sistema delle relazioni con gli enti territoriali, le
stesse funzioni della Regione, che potranno sperimentarsi fin d'ora
su politiche e materie in passato in gran parte estranee alla
attivita' regionale.
Di tali cambiamenti il nuovo sistema di relazioni organizzative e'
parte integrante e, in tal senso, deve essere funzionale al nuovo
modo d'essere della Regione. In questa ottica si collocano i presenti
indirizzi, pur nella consapevolezza che solo con l'approvazione del
nuovo Statuto e della/e leggi attuative del Titolo V della
Costituzione il disegno complessivo nel quale collocare in
particolare le competenze degli organi politici della Regione, e di
conseguenza i rapporti tra direzione politica e dirigenza nell'ambito
delle funzioni della Giunta, potra' dirsi compiuto.
Fin d'ora l'attuazione del nuovo sistema di relazioni organizzative
richiede che siano superati i vincoli ancora posti dalla legislazione
regionale vigente, non tutti eliminati da quella successiva alle
riforme organizzative approvate con le LL.RR. 41/92 e 31/94.
Tuttavia le disposizioni contenute nella legge regionale, che
costituiscono uno sviluppo e una evoluzione della normativa in
materia di organizzazione previgente, producono l'effetto di abrogare
norme previgenti incompatibili e, per altro verso, la necessita' che
siano portate al massimo grado di operativita', impone una
interpretazione evolutiva della normativa che ne consenta una piena e
immediata applicazione.
Del resto la distinzione tra attivita' di indirizzo e gestione ha
gia' avuto una significativa esperienza applicativa nella vigenza
delle LL.RR. 41/92 e 31/94, che si tratta ora di portare a
compimento.
Il presente atto intende fornire indirizzi per l'attuazione del nuovo
sistema anche attraverso una interpretazione evolutiva dei dati
normativi che li adegui al loro significato attuale.
2. Indirizzi generali
2.1 Rapporti tra direzione politica e dirigenza
Secondo i principi stabiliti dalla Legge regionale, gli organi
politici esercitano la funzione di indirizzo politico-amministrativo
"fissando gli obiettivi da perseguire e definendo i programmi da
realizzare nonche' adottando gli altri atti rientranti nello
svolgimento di tali funzioni" (art. 33, comma 1).
In particolare, spetta alla Giunta regionale, nell'esercizio delle
proprie attribuzioni (art. 33, comma 2):
a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei
relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e
direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
c) la quantificazione delle risorse umane, materiali ed
economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e la loro
ripartizione tra le direzioni generali;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili
finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni o analoghi
oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazione ed atti analoghi ad essi attribuiti da
specifiche disposizioni.
Alla dirigenza sono attribuite la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi
approvati dai competenti organi della Regione, ivi compresa
l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano
l'Amministrazione verso l'esterno, nel rispetto delle direttive
generali per l'azione amministrativa e per la gestione adottate dalla
Giunta.
Tale distinzione di funzioni mantiene in capo agli organi di governo
la titolarita' delle scelte politiche. Il Presidente e la Giunta
nella sua collegialita' restano responsabili delle scelte di governo
ad essi riservate, mentre i singoli Assessori conservano la
responsabilita' politica complessiva del ramo dell'amministrazione al
quale sono preposti, anche quando gli atti sono adottati dai
dirigenti. In tal senso resta inalterata la responsabilita' politica
del Presidente, della Giunta e dei singoli Assessori nei confronti
del Consiglio e dei consiglieri regionali nell'esercizio delle loro
funzioni di vigilanza e di sindacato ispettivo (ad es. informazioni
alle Commissioni consiliari, audizioni, riposte ad interrogazioni ed
interpellanze anche in Commissione). Per lo stesso motivo nei casi,
previsti dallo Statuto e dalla vigente legislazione, di concorso del
Consiglio regionale all'attivita' amministrativa della Giunta,
attraverso un parere della competente Commissione consiliare, la
relativa richiesta e' formulata dall'Assessore competente per
materia. Cosi' come non possono che indirizzarsi al Presidente ed
alla Giunta gli atti di indirizzo politico-amministrativo del
Consiglio (ad es. ordini del giorno, risoluzioni). Cosi' come nulla
e' mutato in ordine ai poteri delle Commissioni consiliari previsti
dall'art. 23 del Regolamento consiliare, in particolare alla lett. b)
del comma 3 laddove e' previsto che le Commissioni consiliari
possano, previa comunicazione alla Giunta, richiedere l'intervento
alle proprie sedute dei titolari degli uffici dell'Amministrazione
regionale.
I dirigenti, peraltro, sono responsabili in via esclusiva
dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi
risultati.
Per mantenere distinte le sfere riservate alla direzione politica e
alla dirigenza ed i connessi ambiti di responsabilita', gli organi
politici devono operare in modo da fornire le coordinate necessarie e
sufficienti ad indirizzare l'azione autonoma dei dirigenti.
Un ruolo rilevante nel rapporto tra direzione politica e dirigenza e'
poi assegnato dalla legge regionale al Comitato di direzione,
significativamente istituito presso il Presidente della Regione, il
quale dirige la politica della Giunta e ne e' responsabile (art. 121
Cost.). Il Comitato assolve a compiti di snodo tra direzione politica
e dirigenza per assicurare il raccordo e la collaborazione tra i due
distinti ambiti di responsabilita'. In tal senso il Comitato puo'
costituire la sede di elaborazione, valutazione integrata e
coordinamento di progetti e proposte agli organi politici oltre a
garantire integrazione e coordinamento dell'azione amministrativa e
della gestione. L'attivita' di indirizzo della direzione politica
si esplica attraverso gli atti di programmazione, di pianificazione,
di determinazione degli obiettivi dell'azione amministrativa adottati
nelle diverse materie sulla base della vigente legislazione; questi
atti contengono le scelte programmatiche, i criteri e le priorita'
necessarie ad indirizzare l'attivita' di gestione. Si svolge,
inoltre, con l'adozione, da parte del Presidente ovvero della Giunta,
di direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;
queste direttive determinano le priorita' e gli obiettivi che
l'amministrazione deve perseguire nel rispetto delle politiche
pubbliche che caratterizzano l'azione complessiva della Giunta e
costituiscono uno degli elementi che concorrono nella valutazione dei
dirigenti prevista dall'art. 47 della legge regionale. Le direttive
identificano con chiarezza le linee guida dell'azione amministrativa
con riferimento alle politiche generali e settoriali individuate come
prioritarie negli strumenti di programmazione regionali e nel
Documento di politica economico-finanziaria, selezionando e
incentrando l'attivita' su obiettivi qualificanti, percepibili
dall'Amministrazione e dai cittadini.
Attraverso l'esercizio del potere di indirizzo il Presidente e la
Giunta, nella sua collegialita', conformano l'esercizio delle
funzioni di gestione attribuite ai dirigenti tenendo conto dei
concreti contenuti dell'azione amministrativa. In questo quadro, gli
Assessori possono, ove opportuno, emanare direttive che specifichino
gli obiettivi, le scelte e gli indirizzi individuati negli atti della
Giunta.
In ogni caso gli atti di indirizzo dell'azione dei dirigenti devono
definire l'ambito dell'attivita' affidata, in modo piu' o meno
stringente in relazione agli interessi pubblici perseguiti, senza
configurare direttamente le scelte gestionali. In particolare le
deliberazioni degli organi politici concernenti programmi operativi
devono almeno:
- indicare gli obiettivi da perseguire e le iniziative o azioni da
porre in essere a tal fine;
- avere i contenuti previsti dalle singole leggi di settore e/o, nel
caso di programmi per la concessione di contributi in conto capitale,
gli elementi previsti piu' in generale dal comma 2, art. 11 della
L.R. 29/85 e tali comunque da consentire che gli atti di concessione
del finanziamento siano riconducibili alla sola discrezionalita'
tecnica;
- contenere il riferimento all'autorizzazione di spesa e
l'indicazione dei mezzi finanziari di bilancio;
- dettare, qualora il programma operativo riguardi la concessione di
finanziamenti e contributi, indicazioni sulle modalita' di
liquidazione e/o erogazione degli stessi, laddove non gia'
disciplinati dalla legge e nel caso in cui involgano scelte di
carattere politico-amministrativo ovvero incidano sugli equilibri
economico-finanziari dell'Ente.
Si chiarisce inoltre, che il programma operativo, ivi compreso quello
delle opere e dei lavori pubblici di competenza della Regione, puo'
assumere anche la valenza e l'efficacia del programma di acquisizione
di beni e servizi previsto dalla L.R. 9/00 qualora ne abbia il
contenuto e siano rispettate le previsioni di detta legge e del
regolamento attuativo (R.R. 6/01 e successive modifiche). In ogni
caso compete alla Giunta regionale approvare il programma di
acquisizione di beni e servizi previsto alla L.R. 9/00, quale
specificazione e attuazione di carattere indicativo del programma
operativo stesso.
Si rammenta, infine, che ai sensi dell'art. 21 dello Statuto
regionale, il Presidente della Giunta rappresenta la Regione. Si
ritiene, pertanto, che il compimento di taluni atti o l'esercizio di
taluni diritti permanga in capo all'organo politico. In particolare
anche nel nuovo assetto delle funzioni della dirigenza, permane in
capo al Presidente il potere di conferire mandato al difensore della
Regione, in caso di promozione di liti o di difesa in giudizio. Cosi'
come permane in capo al Presidente l'esercizio dei diritti inerenti
la qualita' della Regione di socio in societa' di capitali ovvero di
associato in associazioni riconosciute, quali ad esempio la
partecipazione ad assemblee. In questi ultimi casi il Presidente puo'
delegare, con apposito decreto, il compimento di atti o l'esercizio
dei diritti, ad esempio la partecipazione ad assemblee societarie.
2.1.1 Interventi degli organi politici sull'attivita' amministrativa
Gli atti assunti dai dirigenti sono definitivi secondo l'espressa
previsione dell'art. 41, comma 1 della legge regionale. Cio'
significa che non sono sottoposti ad ulteriore esame da parte degli
organi politici, salvo che nei casi espressamente previsti dalla
legislazione regionale e di seguito specificati.
Al fine di assicurare alla Giunta regionale la conoscenza degli atti
adottati dai dirigenti, a norma del comma 2 dell'art. 41 della legge
regionale, il Servizio Segreteria e Affari generali della Giunta
predispone periodicamente un elenco degli atti adottati dai dirigenti
per la relativa presa d'atto da parte della Giunta.
In ogni caso l'intervento dell'organo politico - l'annullamento -
sugli atti adottati dai dirigenti si configura come straordinario e
come tale puo' essere esercitato solo in presenza di determinati
presupposti indicati al comma 2 del citato art. 41.
Il definitivo superamento di un rapporto gerarchico tra direzione
politica e dirigenza verso un rapporto fondato sulla distinzione dei
ruoli e sulla collaborazione, rende ragione del divieto espresso di
avocazione da parte degli organi politici di atti di competenza
dirigenziale, possibilita' prevista invece nell'abrogato art. 8 della
L.R. 41/92. L'atto di competenza dirigenziale eventualmente adottato
da un organo politico ancorche' per motivi di urgenza a provvedere e'
pertanto viziato da incompetenza.
Anche nel caso di inerzia ed omissione, infatti, la legge regionale
mantiene in capo alla dirigenza la competenza ad adottare l'atto
prevedendo le modalita' per sostituire il dirigente inerte o
inadempiente in presenza di determinati presupposti.
La relativa disciplina e' contenuta nell'art. 42, comma 2 della legge
regionale relativo al controllo sostitutivo con riferimento agli atti
di competenza dei Direttori generali, mentre per quanto riguarda gli
atti degli altri dirigenti si rinvia alle previsioni della lett. c)
del comma 1 dell'art. 39 sulle funzioni dei dirigenti e della lett.
h) del comma 1 dell'art. 40, sulle funzioni del Direttore generale ed
alle indicazioni contenute nel paragrafo 3.2.
In primo luogo in caso di inerzia o ritardo, la Giunta puo' fissare
con apposita deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in
materia di Organizzazione e acquisito il parere del Direttore
generale competente in materia di organizzazione (ovvero del
Direttore generale alla Presidenza nel caso in cui il Direttore
competente in materia di organizzazione sia quello interessato), un
termine perentorio al Direttore generale competente ad adottare gli
atti. Il termine deve essere congruo in relazione alla complessita'
dell'atto da adottare e alle ragioni di interesse pubblico che
motivano la necessita' della sua adozione. Qualora l'inerzia permanga
scaduto il termine assegnato, la Giunta, su proposta dell'Assessore
competente in materia di Organizzazione e acquisito il parere del
Direttore generale competente in materia di organizzazione (ovvero
del Direttore generale alla Presidenza nel caso in cui il Direttore
competente in materia di organizzazione sia quello interessato), puo'
attribuire ad altro Direttore generale, previa contestazione, il
compito di adottare gli atti.
In secondo luogo, in caso di grave inosservanza delle direttive
generali da parte del Direttore generale, la Giunta, con apposita
motivata deliberazione su proposta dell'Assessore competente in
materia di Organizzazione e acquisito il parere del Direttore
generale competente in materia di organizzazione (ovvero del
Direttore generale alla Presidenza nel caso in cui il Direttore
competente in materia organizzazione sia quello interessato), puo'
attribuire ad altro Direttore generale, previa contestazione, il
compito di adottare gli atti.
In entrambe le ipotesi previste dal comma 2 dell'art. 42 della legge
regionale e in casi di particolare urgenza, la Giunta puo' procedere,
su proposta dell'Assessore competente in materia di Organizzazione e
acquisito il parere del Direttore generale competente in materia di
organizzazione (ovvero del Direttore generale alla Presidenza nel
caso in cui il Direttore competente in materia di organizzazione sia
quello interessato), senza previa contestazione, all'attribuzione ad
altro Direttore generale della competenza ad adottare gli atti; nella
deliberazione che provvede alla sostituzione dovranno essere indicati
i motivi che giustificano l'urgenza a provvedere.
2.1.2 Valutazione dell'attivita' amministrativa e di gestione
La legge regionale appronta diversi strumenti per valutare, in senso
lato, l'attivita' amministrativa e di gestione. Si tratta di
strumenti e metodologie ciascuna con specifici contenuti ed orientate
a finalita' distinte ma che concorrono, unitariamente considerate, a
porre in essere un sistema integrato di
verifica/controllo/riorientamento a supporto sia delle decisioni di
indirizzo politico-amministrativo sia dell'attivita' amministrativa e
di gestione.
Si tratta di attivita' che prendono in considerazione l'azione della
Regione sotto diversi profili non solo quelli di regolarita'
amministrativa e contabile ma che tendono a valutare anche il
raggiungimento degli obiettivi prefissati (il controllo strategico),
l'efficacia e l'efficienza della gestione (il controllo di gestione),
l'attivita' dei dirigenti (la valutazione della dirigenza).
Il Titolo VI della legge regionale prevede e disciplina in via
generale tali strumenti che trovano attuazione in successivi ed
appositi atti della Giunta regionale, per quanto di competenza, e
secondo modalita' stabilite dai contratti di lavoro per la
valutazione della dirigenza.
2.2 Relazioni tra le direzioni generali e le Agenzie
L'integrazione nelle attivita' e la collaborazione tra le Direzioni
generali costituisce una modalita' ordinaria di lavoro che puo'
assumere le forme piu' diversificate in relazione agli obiettivi da
raggiungere e al contenuto dell'attivita' e che trova nelle funzioni
del Comitato di direzione una necessaria premessa. Compete, infatti,
ai Direttori generali ed ai dirigenti individuare, in relazione agli
obiettivi assegnati, ai programmi di lavoro e agli indirizzi sulla
gestione e sull'amministrazione definiti dagli organi politici, le
forme piu' idonee e flessibili di collaborazione e integrazione
(gruppi di lavoro secondo quanto specificato al punto 2.2.1,
istruttorie comuni, laboratori, focus group, progetti comuni o
collaborazione su progetti o iniziative specifiche ecc.).
In particolare il ridisegno delle relazioni tra direzioni generali
trasversali e le altre direzioni generali relativamente alle materie
proprie delle prime, ma di forte impatto sul funzionamento e
l'efficacia operativa delle altre direzioni e dell'Ente nel suo
complesso, costituisce uno degli obiettivi riorganizzativi da
conseguire nel breve-medio periodo. L'approfondimento relativo a
nuove modalita' di relazione tra le due tipologie di direzioni e'
gia' in corso, quale frutto di un ampio processo che ha comportato
anche forme di sperimentazione condotte nei laboratori istituiti
nell'anno 2000, nell'ambito del programma "Agenda per la
modernizzazione"; tale processo, che ha visto insieme impegnate
direzioni trasversali e di settore nella ridefinizione delle
reciproche finalita' gestionali ed operative, ha fino ad ora
consentito di:
- identificare nelle direzioni generali trasversali i nodi
specializzati di una rete organizzativa che ha come sua finalita'
unitaria la propria utilita' sociale; quali strutture sempre meno
dedicate alla gestione amministrativa dei fattori, le direzioni
generali trasversali operano al fine di garantire il massimo di
efficacia ed efficienza delle azioni anche tramite il decentramento
alle direzioni settoriali di attivita' gestionali e di sviluppo che
piu' propriamente ed efficacemente possono essere svolte presso le
singole direzioni generali;
- avviare l'utilizzo dello strumento del decentramento di funzioni
dalle direzioni generali trasversali a quelle settoriali, per
consentire a queste ultime una piu' piena responsabilita' di gestione
dei fattori, in un quadro flessibile di regole che valgono per tutto
l'ente, attivando nel contempo in modo organico forme di cooperazione
nella progettazione di modelli, criteri e soluzioni suscettibili di
essere adattati ed utilizzati da tutte le direzioni generali;
- individuare quelle funzioni che permangono nella esclusiva
responsabilita' delle direzioni trasversali, in quanto connesse alla
loro finalita' intrinseca di garanzia della omogeneita' e della
coerenza delle soluzioni, alle pratiche trasversali, alle innovazioni
sistemiche o ad azioni che costituiscono economia di scala.
Cio' premesso, l'obiettivo dei processi di riposizionamento
gestionale delle direzioni trasversali dovra' condurre ad un modello
di funzionamento secondo il quale esse abbiano responsabilita', per
le materie di competenza, relativamente a normazione, indirizzo,
regolazione/compatibilizzazione, servizio/consulenza interni ,
gestione di processi/procedimenti specialistici e ad alta
complessita' o per economie di scala, monitoraggio e controllo,
rappresentanza dell'ente con gli interlocutori a livello nazionale e
regionale, regolazione delle attivita' delle Agenzie/enti regionali o
di emanazione regionale.
Le direzioni di settore/Agenzie/Istituti direttamente dipendenti
dalla Giunta dovranno invece nel tempo assumere piena titolarita'
nella gestione dei fattori, assumendone responsabilita' diretta ed
effettiva; in questa logica vanno lette le recenti scelte effettuate
nell'ambito della riorganizzazione delle posizioni dirigenziali di
prevedere, nelle direzioni generali di settore, apposite strutture
amministrative denominate "Servizi Affari generali".
Lo strumento gia' sperimentato come il piu' idoneo per il
conseguimento dei risultati sopraindicati e' "l'intesa tra le
direzioni", tramite la quale convenire su priorita', tempi e
modalita' di soddisfacimento delle esigenze espresse dalle direzioni
di settore, nel quadro delle compatibilita' generali dell'Ente,
unitamente ad una articolazione reciproca dei compiti rispetto agli
obiettivi comuni oggetto delle intese. Tale strumento consente
inoltre di graduare, in funzione delle concrete possibilita' di
ciascuna direzione, tempi e modi di conseguimento dei risultati sopra
indicati quali obiettivi di breve-medio periodo.
Ulteriori soluzioni organizzative sono tuttora oggetto di
sperimentazione, cosicche' le forme in cui si esercita
l'interrelazione tra le direzioni trasversali e quelle settoriali
nelle materie di competenza delle prime devono essere considerate
sperimentali e passibili di modifiche ed arricchimenti successivi.
Poiche' si tratta di un processo tuttora in corso, le specificazioni
relative alle singole aree di attivita' unitamente alle mappature
allegate, per ciascuna direzione generale trasversale, costituiscono
esemplificazione dei livelli di integrazione gia' raggiunti.
Le relazioni organizzative e funzionali tra le Direzioni generali e
le Agenzie sono regolate dalla normativa vigente istitutiva delle
stesse nonche' dai relativi atti di organizzazione.
2.2.1 L'istituzione di gruppi di lavoro
Con il presente atto si forniscono gli indirizzi organizzativi
relativi alla costituzione dei gruppi di lavoro, previsti dalla lett.
m) del comma 1 dell'art. 40 della L.R. 43/01.
I Direttori generali possono costituire, con apposita determina,
gruppi di lavoro nell'ambito della direzione ovvero interdirezione
per lo svolgimento coordinato di azioni, progetti, attivita'
istruttorie che comportano il concorso di competenze diversificate
e/o specialistiche. Nel caso di gruppi di lavoro interdirezioni,
provvede all'istituzione il Direttore generale competente in via
prevalente. Il provvedimento di istituzione del gruppo, oltre ad
individuarne i componenti e il referente, stabilisce obiettivi,
oggetto dei lavori del gruppo, risultati da ottenere e tempi da
rispettare.
Del gruppo di lavoro possono far parte anche soggetti esterni alla
Regione ai quali puo' spettare, ove ricorrano i presupposti, i
compensi e i rimborsi previsti dalla L.R. 8/85. Diversamente, un
eventuale compenso di diverso ammontare configura un incarico di
prestazione professionale assoggettato alla normativa contenuta
nell'art. 12 della legge regionale e alla disciplina attuativa della
Giunta regionale (deliberazione 181/02 e successive modificazioni e
integrazioni).
3. Le attribuzioni alla dirigenza
3.1 Attivita' propositiva
Nel perseguire l'obiettivo fondamentale, comune alla direzione
politica ed alla dirigenza, di assicurare il buon andamento
dell'amministrazione ed il piu' efficiente svolgimento dell'azione
amministrativa, i dirigenti collaborano con la Giunta nella
elaborazione degli atti di indirizzo politico-amministrativo, nella
definizione dei programmi da realizzare e degli altri atti che
rientrano nello svolgimento di tali funzioni.
A tal fine, nel formulare le proposte di atti rientranti nella
competenza degli organi politici, i dirigenti:
- devono curare il rispetto dei criteri per la formulazione degli
atti di indirizzo e di determinazione degli obiettivi e dei programmi
generali, indicati nel precedente punto 2.1;
- devono indicare i criteri di riferimento, che appare opportuno
siano definiti in sede politica, per consentire l'adozione degli atti
di amministrazione e di gestione.
3.2 Attivita' di amministrazione e gestione
Nell'esercizio delle funzioni di gestione, proprie della dirigenza
amministrativa, i Direttori generali devono assicurare il rispetto
del principio della piena collaborazione tra la direzione politica e
la direzione amministrativa. Tale principio fondamentale deve essere
applicato in modo flessibile in relazione al concreto atteggiarsi
delle situazioni. In particolare, nel compiere le valutazioni che
rientrano nella sfera delle loro attribuzioni, i Direttori devono
investire la direzione politica delle valutazioni necessarie per
l'adozione degli atti quando la specificita' delle situazioni lo
richieda, e la decisione da assumere presenti una particolare
rilevanza politica. Spetta al Direttore generale valutare la
situazione concreta ed individuare i casi in cui, per la stessa
efficiente gestione dell'attivita' amministrativa, risulta opportuno
coinvolgere l'organo politico in determinate valutazioni che
presentano profili di particolare delicatezza.
Al fine di garantire l'unitarieta' e la coerenza dell'attivita' dei
singoli settori: i Direttori generali ispirano la propria attivita'
al metodo della collegialita' e della condivisione delle scelte,
anche proponendo all'interno del Comitato di direzione
l'individuazione di specifici strumenti di coordinamento. I Direttori
generali coinvolgono i dirigenti nelle attivita' di gestione proprie
della direzione.
I Direttori generali, i dirigenti in relazione alle funzioni
assegnate ai servizi, ovvero altri funzionari delegati appositamente,
partecipano alle riunioni del Consiglio e delle Commissioni
consiliari, secondo le modalita' previste dal regolamento del
Consiglio; essi collaborano altresi' con le strutture consiliari alla
redazione di testi normativi.
Mentre restano ferme le competenze degli organi politici ad approvare
ed autorizzare la sottoscrizione di atti nell'ambito della
programmazione negoziata o concertata con altre Amministrazioni e
soggetti pubblici o privati, in quanto espressione delle funzioni di
indirizzo politico amministrativo che si estrinsecano attraverso la
definizione di piani e programmi e la determinazione di obiettivi,
spetta alla dirigenza l'approvazione e la stipula di accordi, anche
con altre Amministrazioni pubbliche, da ascrivere all'attivita' di
gestione tecnica e amministrativa previsti per l'attuazione di
programmi e progetti approvati dai competenti organi politici della
Regione.
Infatti, l'attribuzione ai dirigenti delle funzioni di gestione
tecnico-amministrativa, ivi compresa la competenza ad adottare i
relativi atti a rilevanza esterna, comporta che in tali ambiti i
dirigenti possano concludere gli accordi che ineriscono l'esercizio
di tali funzioni, ivi compresi quelli sostitutivi o integrativi di
provvedimenti (art. 11, Legge 241/90).
Sempre in tali ambiti spetta ai dirigenti partecipare a conferenze di
servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 241/90. In
particolare, il dirigente puo' indire la Conferenza, rendere
nell'ambito della stessa le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta
e, in generale, gli atti di assenso ovvero i dinieghi di propria
competenza ed esprimere in modo vincolante la volonta'
dell'Amministrazione qualora rientri nell'ambito delle proprie
competenze.
Qualora, invece, il provvedimento, i pareri o altri atti d'assenso
comunque denominati che la Regione "rende" nell'ambito della
Conferenza di servizi sia di competenza degli organi politici, alla
Conferenza, in particolare alla seduta nella quale si assume la
determinazione conclusiva, deve partecipare un rappresentante munito
del potere, preventivamente conferito, di esprimere definitivamente
la volonta' dell'Amministrazione e le relative determinazioni devono
essere adottate, in ogni caso, dal competente organo politico.
Resta, infine, di competenza della Giunta regionale la decisione di
impugnare la determinazione conclusiva della Conferenza di servizi,
anche ai fini previsti dal comma 7 dell'art. 14 ter della Legge
241/90, e assumere la determinazione conclusiva del procedimento nei
casi previsti dal comma 3 dell'art. 14 quater della Legge 241/90.
Qualora, nel rispetto delle indicazioni dei presenti indirizzi, siano
delegate funzioni dirigenziali ad altri dirigenti o a funzionari
titolari di posizione organizzativa, la determina di delega
stabilisce, oltre al contenuto della stessa, i tempi e i modi per
assicurare informazione e coordinamento decisionale in capo al
titolare della funzione. La revoca della delega di funzioni
dirigenziali e' disposta con apposita determinazione da parte del
delegante. Il Comitato di direzione assicura il monitoraggio e la
coerenza complessiva nell'ente della applicazione dell'istituto
della delega di funzioni dirigenziali.
Infine, per assicurare la conoscenza degli atti adottati dai
dirigenti:
- i Direttori generali devono comunicare tempestivamente
all'Assessore competente per materia, secondo modalita' con lo stesso
concordate, l'elenco di tutti i provvedimenti adottati nella propria
direzione;
- i Direttori generali ovvero i responsabili dei competenti servizi
curano la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei
provvedimenti adottati nella propria Direzione che, per motivi di
opportunita' o per un obbligo di legge, devono essere pubblicati,
fermo restando che tutti i provvedimenti sono resi disponibili, a
norma dell'art. 6, comma 1 della L.R. 32/93, a chiunque ne faccia
richiesta;
- i dirigenti responsabili di servizio devono trasmettere al
Direttore generale l'elenco degli atti adottati, comprendente
l'elenco di quelli adottati dai dirigenti professional assegnati al
servizio, secondo modalita' e frequenza stabilite dal Direttore
generale;
- i dirigenti professional assegnati alla direzione trasmettono
direttamente al Direttore generale l'elenco degli atti adottati
secondo modalita' e frequenza stabilite dal Direttore generale.
Gli atti e i provvedimenti di competenza dirigenziale possono essere
adottati anche nella forma prevista e nel rispetto della normativa
statale in materia di firma digitale secondo modalita' operative che
saranno appositamente definite.
3.3 Attribuzioni e funzioni dei Direttori generali
Ai Direttori generali sono demandate le funzioni indicate nell'art.
40 della legge regionale. E' responsabilita' del Direttore generale
l'attivita' di indirizzo, regolazione e controllo dell'attivita'
amministrativo-gestionale svolta dalle strutture organizzative
facenti capo alla Direzione e dal personale direttamente assegnato.
In particolare il Direttore generale, nella predisposizione del
programma di lavoro della direzione, valorizza l'apporto dei
dirigenti. Inoltre il Direttore generale valuta il piano operativo
annuale proposto dai dirigenti di servizio, prima dell'adozione dei
relativi atti attuativi, al fine di assicurare il coordinamento
generale tra i servizi della direzione e la coerenza con il programma
di lavoro della direzione, prevedendo anche modalita' di verifica
periodica e di informazione reciproca.
Nell'ambito delle funzioni di controllo dell'attivita' della
direzione, l'art. 40 della legge regionale (precisamente la lett. h
del comma 1) prevede in capo al Direttore generale un potere di
sostituzione del dirigente in caso di inerzia. Pertanto, in caso di
inerzia di un dirigente Responsabile di Servizio o di un dirigente
professional alle dirette dipendenze della direzione, il Direttore
generale puo' fissare con apposita determina un termine perentorio
per l'adozione dell'atto. Il termine deve essere congruo in relazione
alla complessita' dell'atto da adottare e alle ragioni di interesse
pubblico che motivano la necessita' della sua adozione. Qualora
l'inerzia permanga scaduto il termine assegnato, il Direttore
generale puo' adottare l'atto in sostituzione del dirigente
ordinariamente competente. Qualora l'atto sia di competenza di un
dirigente professional non alle dirette dipendenze della direzione,
il Direttore generale provvede su proposta del Responsabile di
Servizio.
La sostituzione del Direttore generale in caso di assenza o
impedimento e' disciplinata dal comma 1 dell'art. 46 della legge
regionale. Nel caso previsto dalla seconda parte di tale comma
(assenze o impedimenti per un periodo inferiore a un mese per
attivita' di ordinaria amministrazione), il Direttore generale
individua, con apposita nota, il proprio sostituto il quale puo'
essere anche un dirigente responsabile di servizio assegnato alla
direzione.
Negli Allegati 1, 2, 3, 4 e 5 sono indicati i dirigenti responsabili
di procedure e processi di lavoro ovvero competenti ad adottare gli
atti e i provvedimenti in materia di organizzazione e personale,
procedure di spesa, acquisizione di beni e servizi, lavori e opere
pubbliche, trattamento dei dati personali. Negli stessi allegati sono
anche indicate le funzioni e gli atti di competenza del Direttore
generale delegabili a dirigenti responsabili di servizio o titolari
di posizioni professional alle dirette dipendenze della direzione,
fermo restando quanto previsto al punto 5.1. La delega attiene alla
responsabilita' ed alle scelte complessive di carattere organizzativo
proprie del Direttore generale; nel caso in cui venga effettuata,
tenendo conto delle funzioni e dei compiti attribuiti alla struttura
o posizione dirigenziale destinataria della delega, deve risultare da
apposita determina e riguardare una funzione e/o l'adozione di atti o
provvedimenti di una determinata tipologia.
Fermo restando il rispetto degli indirizzi generali contenuti nei
punti 2, 2.2 e 3 del presente atto nonche' delle indicazioni
contenute negli Allegati 1, 2, 3, 4 e 5, i Direttori generali
individuano, in relazione alle funzioni ed ai compiti delle strutture
organizzative e dei dirigenti titolari di posizione professional alle
loro dirette dipendenze, i dirigenti competenti ad adottare gli atti
e i provvedimenti che possono essere ascritti alle categorie
individuate in via esemplificativa nell'Allegato 6 di competenza
della propria direzione.
3.4 Attribuzioni e funzioni dei dirigenti: servizi e professional
Alle posizioni dirigenziali con responsabilita' di servizio sono
demandate le responsabilita' indicate nell'art. 39 della legge in
relazione alle attribuzioni proprie del servizio come sinteticamente
indicate nella deliberazione della Giunta regionale di istituzione
della struttura e specificate da ciascun Direttore generale.
Alle posizioni dirigenziali professional, con riguardo agli ambiti di
attivita' definiti negli atti di organizzazione, sono demandate le
responsabilita' dei procedimenti/processi/progetti assegnati in sede
di pianificazione annuale delle attivita', avuto a riferimento anche
quanto stabilito dagli artt. 11, 12 e 13 della L.R. 32/93 in una
ottica di valorizzazione degli stessi nell'attivita' della direzione
generale o dei servizi cui sono assegnati.
In detto ambito i dirigenti professional hanno responsabilita'
tecnica propria delle relative risultanze, siano esse direttamente
prodotte quale apporto tecnico-professionale, sia frutto del
coordinamento di gruppi di lavoro e adottano tutti i necessari atti
di tipo endoprocedimentale, anche a rilevanza esterna, ad esclusione
del provvedimento finale, che, salva espressa delega, permane nella
responsabilita' del dirigente preposto alla struttura cui fa capo la
funzione. Relativamente a detti provvedimenti, il dirigente
professional cura le fasi attuative e le necessarie comunicazioni.
Sia i Responsabili dei Servizi che i dirigenti professional
partecipano con piena capacita' propositiva alla redazione annuale di
programmi annuali di tutta l'attivita' e a loro volta, sono tenuti a
coinvolgere, sia nella fase propositiva che in quella attuativa,
tutto il personale del proprio servizio e segnatamente i titolari di
posizione organizzativa.
Con specifico riguardo alle procedure di spesa, ai dirigenti
professional sono attribuite le responsabilita' indicate
nell'Allegato 3. Negli Allegati 1, 2, 3, 4 e 5 sono indicati i
dirigenti responsabili di procedure e processi di lavoro ovvero
competenti ad adottare gli atti e i provvedimenti in materia di
organizzazione e personale, procedure di spesa, acquisizione di beni
e servizi, lavori e opere pubbliche, di trattamento dei dati
personali. Negli stessi allegati sono anche indicate le funzioni e
gli atti di competenza del dirigente responsabile di servizio
delegabili a dirigenti titolari di posizioni professional assegnati
al servizio, fermo restando quanto previsto al punto 5.1. La delega
attiene alla responsabilita' ed alle scelte di carattere
organizzativo proprie del responsabile di servizio; nel caso in cui
venga effettuata, tenendo conto delle funzioni e dei compiti
attribuiti alla struttura o posizione dirigenziale destinataria della
delega, deve risultare da apposita determina e riguardare una
funzione e/o l'adozione di atti o provvedimenti di una determinata
tipologia.
4. L'espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e contabile
La funzione e' esercitata indicando esplicitamente la denominazione
della posizione dirigenziale competente, il riferimento al
provvedimento amministrativo di assegnazione della specifica
competenza connessa al contenuto dell'atto oggetto del parere nonche'
il nominativo del dirigente che esprime il parere stesso.
4.1 Provvedimenti di competenza degli organi politici
4.1.1 Al Direttore generale, competente per materia, spetta
l'espressione del parere preventivo di regolarita' amministrativa;
4.1.2 Al Responsabile del Servizio Bilancio-Risorse finanziarie
compete l'espressione:
- del parere preventivo di regolarita' contabile sui provvedimenti
che comportano impegno di spesa ai sensi della L.R. 40/01;
- del visto preventivo di riscontro degli equilibri
economico-finanziari sui progetti di legge in materia di bilancio,
sui provvedimenti amministrativi di variazione al bilancio, sui
progetti di legge con oneri a carico della Regione, sugli atti
programmatici nonche' sui provvedimenti riferiti all'accertabilita'
delle entrate.
4.2 Provvedimenti di competenza del Direttore generale
4.2.1 Il Direttore generale attesta la regolarita' amministrativa sui
provvedimenti di sua diretta ed esclusiva competenza.
4.2.2 Al Responsabile di Servizio, competente per materia, spetta
l'espressione del parere preventivo di regolarita' amministrativa.
4.2.3 Al dirigente professional del Servizio Bilancio-Risorse
finanziarie, al quale e' assegnato il presidio dei processi connessi
alle attivita' di controllo contabile sui provvedimenti di spesa,
spetta l'espressione del parere preventivo di regolarita' contabile
sui provvedimenti che comportano impegno di spesa a carico del
bilancio regionale ai sensi della L.R. 40/01.
4.3 Provvedimenti di competenza del Responsabile di Servizio
4.3.1 Il dirigente Responsabile di Servizio attesta la regolarita'
amministrativa sui provvedimenti di sua diretta ed esclusiva
competenza.
4.3.2 Al dirigente professional, competente per materia, spetta
l'espressione del parere preventivo di regolarita' amministrativa.
4.3.3 Al Responsabile del Servizio Bilancio-Risorse finanziarie
compete l'espressione del visto preventivo di riscontro degli
equilibri economico-finanziari sui provvedimenti riferiti
all'accertabilita' delle entrate.
4.3.4 Al dirigente professional del Servizio Bilancio-Risorse
finanziarie, al quale e' assegnato il presidio dei processi connessi
alle attivita' di controllo contabile sui provvedimenti di spesa,
spetta l'espressione del parere preventivo di regolarita' contabile
sui provvedimenti che comportano impegni di spesa sul bilancio
regionale ai sensi della L.R. 40/01.
4.4 Provvedimenti di competenza del dirigente professional
4.4.1 Il dirigente professional che adotta il provvedimento attesta
la regolarita' amministrativa.
4.4.2 Al dirigente professional del Servizio Bilancio-Risorse
finanziarie, al quale e' assegnato il presidio dei processi connessi
alle attivita' di controllo contabile sui provvedimenti di spesa,
spetta l'espressione del parere preventivo di regolarita' contabile.
4.5 Delega ad altra posizione dirigenziale della funzione di
espressione del parere preventivo di regolarita' amministrativa
Nell'ipotesi 4.1 Provvedimenti di competenza degli organi politici,
il Direttore generale puo', con propria determina, delegare
l'espressione del parere preventivo di regolarita' amministrativa
riferito a specifiche tipologie di atti al dirigente Responsabile del
Servizio al quale sono state attribuite le competenze oggetto dei
provvedimenti sottoposti a parere.
Nell'ipotesi prevista al punto 4.2.1 Provvedimenti di competenza del
Direttore generale, il Direttore generale puo', con propria
determina, delegare il dirigente professional al quale e' assegnato
il presidio della funzione, allocato sotto la diretta dipendenza
funzionale della direzione, ad esprimere il parere di regolarita'
amministrativa riferito a specifiche tipologie di atti.
vietata la sub-delega della funzione di espressione del parere
preventivo di regolarita' amministrativa.
4.6 Delega ad altra posizione dirigenziale della funzione di
espressione del parere preventivo di regolarita' contabile
Nell'ipotesi 4.1 Provvedimenti di competenza degli Organi politici,
il Responsabile del Servizio Bilancio-Risorse Finanziarie puo', con
propria determina, delegare:
- l'espressione del parere preventivo di regolarita' contabile al
dirigente professional del Servizio Bilancio-Risorse Finanziarie al
quale e' assegnato il presidio dei processi connessi alle attivita'
di controllo contabile sui provvedimenti di spesa;
- l'espressione del visto preventivo di riscontro degli equilibri
economico-finanziari al dirigente professional del Servizio
Bilancio-Risorse finanziarie competente al presidio dei processi
connessi alla predisposizione del bilancio di previsione e del
rendiconto generale.
vietata la sub-delega della funzione di espressione del parere
preventivo di regolarita' contabile e del visto di riscontro degli
equilibri economico-finanziari.
5. Le funzioni dei titolari di posizione organizzativa
Ai titolari delle posizioni organizzative e' conferibile la
responsabilita' dei procedimenti, progetti ed attivita' assegnati in
sede di pianificazione annuale, avuto a riferimento le finalita' e le
disposizioni di cui alla L. R. 32/93, artt. 11, 12 e 13,
relativamente ai processi, progetti ed attivita'
tecnico-specialistiche oggetto delle posizioni organizzative, cosi'
come individuate nelle schede descrittive.
Agli stessi e' altresi' richiesta una capacita' propositiva, con
riferimento agli ambiti di competenza, sia in relazione alla
predisposizione dei programmi annuali sia in relazione alla loro
attuazione. In detto ambito i titolari di posizione organizzativa
hanno responsabilita' tecnico-professionale propria relativamente
alle risultanze delle istruttorie tecniche a rilevanza interna loro
affidate.
I titolari di posizione organizzativa in particolare possono inoltre:
- effettuare istruttorie tecniche preliminari all'assunzione, da
parte del dirigente preposto, di provvedimenti di gestione del
personale (attivazione di specifici percorsi di formazione del
personale, incarichi esterni, aspettative ecc..);
- rilasciare certificazioni al personale attestanti stati di fatto
desumibili dagli atti d'ufficio;
- effettuare ricognizioni di ordine tecnico preliminari
all'attuazione di misure di prevenzione e protezione dai rischi
ecc..;
- rilasciare attestazione di regolarita', preliminari alla
liquidazione della spesa e di cui dare atto nel provvedimento,
relativamente ad azioni afferenti l'ambito di responsabilita' della
posizione organizzativa.
5.1 Le funzioni dirigenziali delegabili a funzionari direttivi di
elevata responsabilita'
In attuazione di quanto disposto dalla L.R. 43/01, all'art. 37, commi
5 e 6, i funzionari direttivi di elevata responsabilita' cui possono
essere delegate funzioni dirigenziali sono individuati nei titolari
di incarico di posizione organizzativa.
Ai medesimi sono delegabili, relativamente alle attivita' di
competenza, cosi' come indicate nella documentazione di istituzione
delle stesse Posizioni organizzative, le responsabilita' dirigenziali
di gestione endoprocedimentale (comunicazione di avvio e conclusione
di procedimenti, di progetti ovvero richieste di precisazioni e
documentazione ecc..), ivi compresa l'adozione degli eventuali
provvedimenti a rilevanza interna, nonche' la comunicazione o la
notifica di provvedimenti adottati dal dirigente preposto alla
struttura di appartenenza della posizione organizzativa.
Fermo restando quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 43/01, puo'
essere oggetto di delega di funzioni dirigenziali, in relazione alle
attivita' di competenza, l'adozione degli eventuali atti
amministrativi, anche a rilevanza esterna, quali ad esempio
attestazioni, certificazioni e simili rientranti nella categoria
delle dichiarazioni di scienza.
La delega di funzioni non puo', in ogni caso, costituire attivita'
prevalente del titolari di posizione organizzativa.
Relativamente ai provvedimenti di competenza dirigenziale, la
responsabilita' tecnica demandata ai responsabili di posizione
organizzativa puo' essere esercitata anche tramite l'espressione del
parere di regolarita' amministrativa, come di seguito specificato:
- il Direttore generale puo', con propria determina, delegare
l'espressione del parere di regolarita' amministrativa sugli atti di
sua diretta ed esclusiva competenza al titolare della posizione
organizzativa competente posta sotto la diretta dipendenza della
direzione;
- il Responsabile di Servizio competente puo', con propria determina,
delegare l'espressione del parere di regolarita' amministrativa al
titolare di posizione organizzativa competente, allocato sotto la
diretta dipendenza del servizio;
- il dirigente professional, in accordo con il Responsabile del
Servizio, nel quadro del programma di attivita' della rispettiva
direzione generale, puo' delegare, con propria determina,
l'espressione del parere di regolarita' amministrativa sugli atti di
propria competenza al titolare di posizione organizzativa competente.
Ai titolari di posizioni organizzative istituite anche per le
finalita' del controllo contabile puo' essere delegata l'espressione
del parere di regolarita' contabile e precisamente il dirigente
professional del Servizio Bilancio-Risorse finanziarie, al quale e'
assegnato il presidio dei processi connessi alle attivita' di
controllo contabile sui provvedimenti di spesa puo' delegare, con
propria determina acquisito l'assenso del Responsabile del Servizio,
l'espressione del parere preventivo di regolarita' contabile al
titolare di posizione organizzativa competente posto sotto la diretta
dipendenza del servizio di appartenenza.
Inoltre in materia di bilancio e contabilita':
- il Responsabile del Servizio Bilancio-Risorse finanziarie puo', con
propria determina, delegare l'espressione del visto preventivo di
riscontro degli equilibri economico-finanziari al titolare della
posizione organizzativa competente posto sotto la diretta dipendenza
del servizio;
- il Responsabile del Servizio Bilancio-Risorse finanziarie puo', con
propria determina delegare l'espressione del visto di verifica sugli
ordinativi di incasso al titolare della posizione organizzativa
competente posta sotto la diretta dipendenza del servizio;
- il dirigente professional del Servizio Bilancio-Risorse finanziarie
al quale e' assegnato il presidio dei processi connessi alle
attivita' di controllo contabile sui provvedimenti di spesa, puo',
con propria determina acquisito l'assenso del Responsabile del
servizio, delegare l'espressione del visto di verifica sui titoli di
spesa al titolare della posizione organizzativa competente posta
sotto la diretta dipendenza del servizio.
ALLEGATO 1
Responsabilita' dirigenziali in materia di attivita' contrattuale
1. Attivita' contrattuale
Al Direttore generale competono le funzioni di direzione e
coordinamento dell'attivita' contrattuale posta in essere nella
direzione; compete inoltre la programmazione delle stesse attivita'
ai fini della approvazione da parte della Giunta regionale degli atti
di programmazione previsti dalla L.R. 20/00 in materia di opere e
lavori pubblici e dalla L.R. 9/00 in materia di beni e servizi.
riservata in via generale al Direttore generale la facolta' di
effettuare controlli, disporre sopralluoghi, d'ufficio o previa
proposta dei competenti servizi in merito alle attivita' connesse ai
lavori ed opere pubbliche, alla fornitura di beni e servizi di
pertinenza della direzione generale medesima, anche mediante
richiesta di dettagliata ed analitica rendicontazione, con esclusione
di quelli realizzati dai soggetti previsti alla lettera a) del comma
2 dell'art. 9 della L.R. 22/00.
riservata, altresi', al Direttore generale, relativamente alla
realizzazione di lavori ed opere pubbliche, l'adozione degli atti
concernenti l'affidamento a soggetti esterni degli incarichi di
progettazione, studio, consulenza, supporto, nonche' quelli connessi
al DLgs 494/96, fatta salva la possibilita' di delegare tali
responsabilita' a dirigenti Responsabili di servizio.
Inoltre, qualora sulla base dei provvedimenti normativi e
amministrativi in materia di organizzazione siano attribuite al
Direttore generale competenze dirette ed esclusive con riferimento a
opere o lavori pubblici di iniziativa diretta della Regione ovvero in
materia di acquisizione di beni e servizi, le funzioni poste in capo
al Responsabile di servizio dal presente allegato, sono attribuite
allo stesso Direttore generale.
1.1. Opere o lavori pubblici di iniziativa diretta della Regione
Le funzioni del Responsabile di Servizio, con riferimento alle
competenze ad esso assegnate dai provvedimenti normativi e
amministrativi in materia di organizzazione, sono definite come
segue:
a) approvazione dei progetti cosi' come definiti dalla normativa di
settore vigente;
b) adozione del provvedimento a contrarre ed approvazione del bando
di gara ovvero dell'affidamento dell'appalto a trattativa privata nei
casi previsti dalla normativa vigente;
c) nomina della Commissione giudicatrice ai sensi della normativa
vigente di settore;
d) approvazione del contratto;
e) pubblicazione del bando di gara;
f) approvazione delle perizie di variante e suppletive che non
modifichino i programmi e i progetti come definiti al punto 2.1.
degli indirizzi sulle funzioni dirigenziali;
g) recesso unilaterale del committente e scioglimento del contratto
per mutuo consenso, previo parere del Direttore generale;
h) risoluzione in danno ed esecuzione d'ufficio previo parere del
Direttore generale;
i) determinazione in merito alla proposta di accordo bonario di cui
all'art. 31 bis della Legge 109/94 previo parere del Direttore
generale;
j) nomina dell'Ufficiale rogante.
Le funzioni del dirigente professional, con riferimento alle
competenze ad esso assegnate dai provvedimenti normativi e
amministrativi in materia di organizzazione, sono definite come
segue:
a) esecuzione di tutte le procedure necessarie per l'individuazione
del contraente fino alla aggiudicazione della gara o affidamento;
b) stipula del contratto;
c) atti di gestione tecnica e amministrativa necessari per
l'esecuzione del contratto;
d) autorizzazioni al subappalto;
e) approvazione dei certificati di regolare esecuzione e degli atti
di collaudo.
Nel caso in cui i provvedimenti amministrativi in materia di
organizzazione non individuino, per le competenze di cui sopra, una
posizione dirigenziale professional tali funzioni sono esercitate
direttamente dal Responsabile di servizio.
1.1.2 Procedure in economia per lavori
Le funzioni del Responsabile di Servizio, con riferimento alle
competenze ad esso assegnate dai provvedimenti normativi e
amministrativi in materia di organizzazione, sono definite come
segue:
a) approvazione perizia;
b) affidamento lavori;
c) approvazione del contratto;
d) approvazione delle perizie di variante.
Le funzioni del dirigente professional, con riferimento alle
competenze ad esso assegnate dai provvedimenti normativi ed
amministrativi in materia di organizzazione, sono definite come
segue:
a) esecuzione di tutte le procedure necessarie per l'individuazione
del contraente fino all'affidamento;
b) stipula del contratto;
c) atti di gestione tecnica e amministrativa necessari per
l'esecuzione del contratto;
d) approvazione dei certificati di regolare esecuzione.
Nel caso in cui i provvedimenti amministrativi in materia di
organizzazione non individuino, per le competenze di cui sopra, una
posizione dirigenziale professional tali funzioni sono esercitate
direttamente dal Responsabile di Servizio.
1.2 Acquisizione di beni o servizi
Con riferimento alle procedure di acquisizione di beni e servizi
espletate mediante gara ufficiale, sono attribuite alla esclusiva
competenza del Responsabile del Servizio Patrimonio e Provveditorato
le seguenti competenze:
a) adozione del provvedimento a contrarre ed approvazione del bando
di gara;
b) pubblicazione del bando di gara;
c) approvazione dei preventivi di spesa o delle perizie con annessi
capitolati d'oneri in esecuzione di piani di approvvigionamento o di
spesa come definiti al punto 2.1 degli indirizzi sulle funzioni
dirigenziali;
d) nomina della commissione aggiudicatrice a norma delle vigenti
disposizioni di cui alla L.R. 9/00 nonche' del R.R. 6/01 e successive
modifiche;
e) approvazione del contratto.
Le funzioni del Responsabile di Servizio, con riferimento alle
competenze ad esso assegnate dai provvedimenti normativi e
amministrativi in materia di organizzazione e limitatamente alle
acquisizioni di beni e servizi espletate tramite procedure negoziate
(trattativa privata previa gara ufficiosa e affidamento diretto),
sono definite come segue:
a) approvazione dei preventivi di spesa o delle perizie con annessi
capitolati d'oneri in esecuzione di piani di approvvigionamento o di
spesa come definiti al punto 2.1 degli indirizzi sulle funzioni
dirigenziali;
b) approvazione del contratto.
Le funzioni del dirigente professional, con riferimento alle
competenze ad esso assegnate dai provvedimenti normativi e
amministrativi in materia di organizzazione, sono definite come
segue:
a) esecuzione di tutte le procedure inerenti l'espletamento della
gara fino alla sua aggiudicazione;
b) stipula del contratto. Nel caso in cui i provvedimenti
amministrativi in materia di organizzazione non individuino, per le
competenze di cui sopra, una posizione dirigenziale professional tali
funzioni sono esercitate direttamente dal Responsabile di Servizio.
1.2.1 Procedure in economia per acquisto di beni e servizi
Le funzioni del Direttore generale, con riferimento alle competenze
ad esso assegnate dai provvedimenti normativi e amministrativi in
materia di organizzazione, sono definite, secondo le disposizioni
contenute nella L.R. 9/00 nonche' nel R.R. 6/01 e successive
modifiche, come segue:
a) ordinazione delle forniture e dei servizi non standardizzati
(art. 19, R.R. 6/01 e successive modifiche);
b) ordinazione delle forniture e dei servizi con riferimento ai
budget assegnati alle diverse direzioni generali (art. 20, R.R. 6/01
e successive modifiche).
Il Direttore generale puo', con propria determina, delegare la
funzione di cui alla lettera b) al dirigente professional posto sotto
la diretta dipendenza della direzione.
Il Responsabile di Servizio, con riferimento alle competenze ad esso
assegnate dai provvedimenti normativi e amministrativi in materia di
organizzazione, secondo le disposizioni contenute nella L.R. 9/00
nonche' nel R.R. 6/01, provvede alla ordinazione delle forniture e
dei servizi di tipo non standardizzato (art. 19, R.R. 6/01 e
successive modifiche).
Il Responsabile del Servizio Patrimonio e Provveditorato, con
riferimento alle competenze ad esso assegnate dai provvedimenti
normativi e amministrativi in materia di organizzazione, secondo le
disposizioni contenute nella L.R. 9/00 nonche' nel R.R. 6/01,
provvede alla ordinazione delle forniture e dei servizi di tipo
standardizzato (art. 19, R.R. 6/01 e successive modifiche).
Il Responsabile del Servizio Patrimonio e Provveditorato puo', con
propria determina, delegare l'ordinazione di spese minute per
forniture di beni e servizi di tipo standardizzato ai Cassieri
economi periferici secondo le modalita' previste al comma 2, art. 17
del R.R. 6/01 e successive modifiche.
ALLEGATO 2
Responsabilita' dirigenziali in materia di procedure di entrata
2.1 Accertamento delle entrate
Il Responsabile del Servizio Bilancio-Risorse finanziarie, nel
rispetto di quanto disposto dall'art. 42, L.R. 40/01, procede
d'ufficio all'accertamento delle entrate.
Laddove non ricorrano i presupposti previsti dall'art. 42, il
Responsabile del Servizio Bilancio-Risorse finanziarie procede
all'accertamento delle entrate sulla base di provvedimenti adottati
dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore di settore
competente per materia.
2.2 Riscossione e versamento delle entrate
Compete al Responsabile del Servizio Bilancio-Risorse finanziarie:
- l'espressione del visto di verifica sugli ordinativi d'incasso;
- l'emissione e la firma degli ordinativi d'incasso.
Il Responsabile del Servizio puo', con propria determina, delegare un
dirigente professional, posto sotto la diretta dipendenza del
servizio, l'esercizio della funzione di emissione e firma degli
ordinativi d'incasso.
2.3 Atti relativi a procedure sanzionatorie amministrative e
tributarie
Compete al Responsabile del Servizio Bilancio-Risorse finanziarie
l'adozione dei provvedimenti relativi alle procedure sanzionatorie
amministrative e tributarie nonche' degli ulteriori provvedimenti
accessori che impegnano l'Amministrazione nei confronti di terzi.
Il Responsabile del Servizio puo', con propria determina, delegare al
dirigente professional competente al presidio del processo in materia
di tributi e di sanzioni tributarie e amministrative, l'adozione dei
provvedimenti di cui sopra.
ALLEGATO 3
Responsabilita' dirigenziali in materia di procedure di spesa
In via ordinaria e salvo le diverse specificazioni di seguito
riportate, le attribuzioni in materia di spesa sono definite come
segue:
- spetta al Responsabile del Servizio competente l'adozione dei
provvedimenti che comportano impegni di spesa, a carico del Bilancio
regionale, in attuazione dei programmi deliberati dai competenti
organi politici della Regione;
- spetta al dirigente professional competente l'adozione dei
provvedimenti comportanti impegni di spesa a carico del bilancio
regionale, privi di discrezionalita', derivanti da obblighi
contrattuali o da disposizioni legislative nonche' relativi alla
reiscrizione di residui passivi perenti, per il riaccertamento di
residui passivi perenti corrispondenti ad obbligazioni giuridiche
regolarmente contratte o alle procedure di regolarizzazione
contabile;
- spetta al dirigente professional competente l'adozione dei
provvedimenti di liquidazione della spesa;
- spetta al dirigente professional competente la richiesta di
emissione dei titoli di pagamento;
- spetta al Responsabile del Servizio Bilancio-Risorse finanziarie o
ad un suo delegato l'ordinazione dei titoli di spesa.
3.1 Attribuzioni e compiti del Direttore generale in materia di
procedure di spesa
Le funzioni del Direttore generale, con riferimento alle competenze
ad esso assegnate con i provvedimenti normativi e amministrativi in
materia di organizzazione, sono definite come segue:
3.1.1 Impegno di spesa (artt. 47 e 48, L.R. 40/01)
La competenza ad assumere impegni, nell'ambito delle procedure di
spesa, e' attribuita, in via ordinaria ai dirigenti Responsabili di
Servizio. Spetta, comunque, al Direttore generale l'adozione dei
provvedimenti comportanti impegno di spesa sul bilancio regionale nei
seguenti casi:
A) conferimenti di incarichi di prestazioni professionali a soggetti
esterni alla Regione (art. 12 della legge regionale). L'assunzione
degli impegni di spesa e' disposta nel rispetto del documento annuale
di previsione del fabbisogno di massima di incarichi di prestazioni
professionali adottato dalla Giunta regionale;
B) acquisizioni di beni e servizi non programmate ma urgenti, ove
motivatamente necessarie a non pregiudicare la funzionalita' dei
servizi secondo le modalita' disciplinate dalla lett. e), comma 2,
art. 5, L.R. 9/00 e dall'art. 3, R.R. 6/01 e successive modifiche;
C) acquisizioni di beni e servizi con procedure in economia secondo
le modalita' disciplinate dall'art. 20 del R.R. 6/01 e successive
modifiche;
D) assunzione impegni di spesa in attuazione dei programmi
deliberati dai competenti organi della Regione o in esecuzione di
provvedimenti di spesa adottati dagli stessi organi tali da non
comportare ulteriori decisioni da ricondurre alla discrezionalita'
politica. Tale funzione e' esercitata dal Direttore generale nei soli
casi in cui la competenza non sia stata attribuita ad un servizio,
con i provvedimenti di conferimento di competenze e funzioni, e sia
pertanto da configurarsi come competenza diretta ed esclusiva dello
stesso Direttore generale.
La funzione non e' esercitata qualora, in sede di approvazione degli
atti programmatici, l'organo competente abbia provveduto, nel
rispetto di quanto disposto dal comma 2, art. 49 della L.R. 40/01,
all'impegno dei fondi.
I programmi o i provvedimenti di spesa devono contenere comunque gli
elementi gia' indicati nel paragrafo precedente - punto 2.1 degli
indirizzi.Spetta inoltre al Direttore generale, salvo delega al
dirigente professional alle dirette dipendenze del Direttore
generale, l'adozione dei provvedimenti di impegno per la
reiscrizione di residui passivi perenti, per il riaccertamento di
residui passivi perenti corrispondenti ad obbligazioni giuridiche
regolarmente contratte, di regolarizzazione contabile nonche'
discendenti da obblighi contrattuali o in forza di legge, ed in
quanto tali privi di ogni discrezionalita' tecnica, limitatamente
alle procedure di spesa riferite ad attribuzioni di diretta ed
esclusiva competenza del Direttore generale.
3.1.2 Liquidazione della spesa (artt. 51, L.R. 40/01)
La funzione di liquidazione della spesa e' attribuita, in via
ordinaria, al dirigente professional. Spetta, comunque, al Direttore
generale l'adozione dei provvedimenti di seguito specificati nei soli
casi riferiti ad attribuzioni di diretta ed esclusiva competenza del
Direttore generale.
A) l'adozione dei provvedimenti di liquidazione a norma dell'art.
51, L.R. 40/01;
B) la determinazione, in sede di liquidazione, delle eventuali
economie di spesa e l'autorizzazione al disimpegno;
C) il recupero di eventuali somme erogate in eccedenza rispetto
all'importo liquidato.
3.1.3 Richiesta di emissione del titolo di pagamento (art, 52 L.R.
40/01)
La funzione di richiesta di emissione del titolo di pagamento e'
esercita, in via ordinaria, dal dirigente professional. Spetta,
comunque, al Direttore generale la richiesta di emissione del titolo
di pagamento nei soli casi riferiti ad attribuzioni di diretta ed
esclusiva competenza del Direttore generale.
3.2 Attribuzioni e compiti del Responsabile di Servizio in materia di
procedure di spesa
Le funzioni del Responsabile di Servizio, con riferimento alle
competenze ad esso assegnate con i provvedimenti normativi e
amministrativi in materia di organizzazione, sono definite come
segue:
3.2.1 Impegno di spesa (artt. 47 e 48, L.R. 40/01)
Spetta al Responsabile di Servizio l'adozione dei provvedimenti
comportanti impegno di spesa sul bilancio regionale nei seguenti
casi:
A) assunzione impegni di spesa in attuazione dei programmi
deliberati dai competenti organi della Regione o in esecuzione di
provvedimenti di spesa adottati dagli stessi organi tali da non
comportare ulteriori decisioni da ricondurre alla discrezionalita'
politica. La funzione non e' esercitata qualora, in sede di
approvazione degli atti programmatici, l'organo competente abbia
provveduto, nel rispetto di quanto disposto dal comma 2, art. 49,
della L.R. 40/01, all'impegno dei fondi. I programmi o i
provvedimenti di spesa devono contenere comunque gli elementi gia'
indicati nel paragrafo precedente punto 2.1 degli indirizzi.
B) acquisizioni di beni e servizi con procedure in economia secondo
le modalita' disciplinate dall'art. 20 del R.R. 6/01 e successive
modifiche.
La funzione non e' esercitata con riferimento ai provvedimenti di
impegno relativi ad attribuzioni di diretta ed esclusiva competenza
del Direttore generale.
Spetta inoltre al Responsabile del Servizio l'adozione dei
provvedimenti di impegno di reiscrizione di residui passivi perenti,
per il riaccertamento di residui passivi perenti corrispondenti ad
obbligazioni giuridiche regolarmente contratte, di regolarizzazione
contabile nonche' discendenti da obblighi contrattuali o in forza di
legge, ed in quanto tali privi di ogni discrezionalita' tecnica,
limitatamente alle procedure di spesa riferite ad attribuzioni di
diretta ed esclusiva competenza del Responsabile di servizio.
3.2.2 Liquidazione della spesa (artt. 51, L.R. 40/01)
La funzione di liquidazione della spesa e' attribuita, in via
ordinaria, al dirigente professional. Spetta, comunque, al
Responsabile di servizio l'adozione dei provvedimenti, di seguito
specificati, nei soli casi riferiti ad attribuzioni di diretta ed
esclusiva competenza del Responsabile di Servizio.
A) l'adozione dei provvedimenti di liquidazione a norma dell'art.
51, L.R. 40/01;
B) la determinazione, in sede di liquidazione, delle eventuali
economie di spesa e l'autorizzazione al disimpegno;
C) il recupero di eventuali somme erogate in eccedenza rispetto
all'importo liquidato.
3.2.3 Richiesta di emissione del titolo di pagamento (art. 52, L.R.
40/01)
La funzione di richiesta di emissione del titolo di pagamento e'
esercitata, in via ordinaria, dal dirigente professional. Spetta,
comunque, al Responsabile di servizio la richiesta di emissione del
titolo di pagamento nei soli casi riferiti ad attribuzioni rientranti
nella diretta ed esclusiva competenza del Responsabile di servizio.
3.2.4 Ordinazione dei titoli di spesa (art. 53, L.R. 40/01)
Compete al Responsabile del Servizio Bilancio-Risorse finanziarie
l'emissione e la firma dei titoli di spesa ai sensi del comma 2, art.
53 della L.R. 40/01.
Il Responsabile del Servizio puo', con propria determina, delegare
tale compito ad un dirigente secondo quanto previsto dal comma 2
dell'art. 52 della L.R. 40/01.
3.3 Attribuzioni e compiti del dirigente professional in materia di
procedure di spesa
Le funzioni del dirigente professional, con riferimento alle
competenze ad esso assegnate con i provvedimenti normativi e
amministrativi in materia di organizzazione, sono definite come
segue:
3.3.1 Impegno di spesa (artt. 47 e 48, L.R. 40/01)
Spetta al dirigente professional l'adozione dei provvedimenti
comportanti impegno di spesa sul bilancio regionale nei seguenti
casi:
A) assunzione degli impegni di spesa per quanto dovuto in relazione
all'adozione degli atti obbligati, di competenza, discendenti da
obblighi contrattuali o comunque in forza di legge ed in quanto tali
privi di ogni discrezionalita';
B) assunzione degli impegni di spesa per reiscrizioni di residui
passivi perenti ai sensi del comma 5, art. 60, L.R. 40/01 nonche' per
il riaccertamento di residui passivi perenti corrispondenti ad
obbligazioni giuridiche regolarmente contratte;
C) assunzione degli impegni di spesa per le procedure relative alle
regolarizzazioni contabili.
3.3.2 Liquidazione della spesa (art. 51, L.R. 40/01)
Con riferimento alle funzioni attribuite ai dirigenti professional
dai provvedimenti di organizzazione e definizione delle competenze,
spettano al dirigente professional:
A) l'adozione dei provvedimenti di liquidazione a norma dell'art.
51, L.R. 40/01;
B) la determinazione, in sede di liquidazione, delle eventuali
economie di spesa e l'autorizzazione al disimpegno;
C) il recupero di eventuali somme erogate in eccedenza rispetto
all'importo liquidato.
La funzione non e' esercitata qualora, in sede di adozione dei
provvedimenti di assunzione di impegno, il Direttore generale o il
Responsabile di servizio abbiano provveduto, nel rispetto di quanto
disposto dall'art. 51 della L.R. 40/01, a disporre la liquidazione
della spesa.
3.3.3 Richiesta di emissione del titolo di pagamento (art. 52, L.R.
40/01)
Con riferimento alle funzioni attribuite al dirigente professional
dai provvedimenti di organizzazione e alla definizione delle
competenze, spetta allo stesso la richiesta di emissione del titolo
di pagamento.
3.3.4 Ordinazione dei titoli di spesa (art. 53, L.R. 40/01)
Compete al dirigente professional del Servizio Bilancio-Risorse
finanziarie, al quale e' assegnato il presidio dei processi connessi
alle attivita' di controllo contabile sui provvedimenti di spesa
l'espressione del visto di verifica sui titoli di spesa di cui al
comma 1, art. 53, L.R. 40/01.
ALLEGATO 4
Responsabilita' dirigenziali in materia di processi organizzativi,
gestione risorse umane e sicurezza nei luoghi di lavoro
4.1 Indirizzi generali
A differenza di altri Settori di attivita' dell'ente le
responsabilita' in materia di gestione dei processi organizzativi,
delle risorse umane e della sicurezza nei luoghi di lavoro spesso non
richiedono, per essere esercitate, l'adozione di atti amministrativi;
tale fatto distintivo non deve tuttavia porre in ombra la forte
responsabilita' connessa alla gestione di fattori dai quali dipende
il successo di grande parte dell'attivita' dell'Ente e che
costituisce uno dei filoni di responsabilita' tipicamente
dirigenziale; in questo ambito, quindi, l'articolazione delle
responsabilita', di seguito indicata, tiene conto di questa
peculiarita', richiamando i ruoli dirigenziali che rispondono di
processi o fasi rilevanti degli stessi.
Il riorientamento del ruolo che le direzioni trasversali sono
chiamate a svolgere rispetto al passato, con particolare riferimento,
per quanto riguarda i processi organizzativi e di gestione delle
risorse umane, al decentramento di responsabilita' gestionali alle
altre direzioni generali, richiede che sia comunque garantita,
unitamente all'efficacia e pertinenza delle soluzioni, l'omogenea
applicazione delle regole che riguardano tutto l'Ente. A tal fine,
per processi rilevanti, che assumono impatto significativo
sull'insieme delle soluzioni organizzative e di sviluppo delle
risorse umane, puo' risultare necessario che l'esercizio di
responsabilita' ed autonomia da parte delle direzioni generali sia, a
seconda dei casi:
- accompagnato dall'acquisizione di una valutazione di congruenza
espressa dalla direzione competente in materia di processi
organizzativi, gestione delle risorse umane e prevenzione nei luoghi
di lavoro;
- caratterizzato dalla condivisione della responsabilita' tra la
direzione competente in materia di organizzazione e le singole
direzioni di settore/agenzie/enti, di volta in volta interessati;
cio' puo' anche comportare l'assunzione di "intese", con le quali
convenire su veri e propri protocolli di servizio, che impegnano
entrambe le strutture coinvolte.
Qualora prevista negli atti d'indirizzo della Giunta regionale, si
dara' atto - nei provvedimenti dirigenziali - dell'avvenuta
acquisizione della valutazione di cui sopra o delle modalita'
attraverso le quali si e' attuata la condivisione delle
responsabilita'.
Particolare rilievo e delicatezza assume la
attestazione/certificazione di attivita' svolte dal personale
assegnato alle strutture da parte dei relativi Direttori/dirigenti
responsabili; detta certificazione e' sottoscritta, su proposta del
dirigente da cui la singola unita' e' posta in dipendenza funzionale,
a firma congiunta con il Direttore/dirigente della struttura
trasversale presso cui e' allocata la competenza nella specifica
materia; detta firma congiunta e' finalizzata a garantire
l'omogeneita' delle attestazioni rispetto agli indirizzi generali ed
alle norme vigenti per tutto il personale dell'Ente. In assenza di
detta condivisione di responsabilita', l'attestazione non e'
considerata valida.
I dirigenti preposti (Direttori generali e responsabili di servizio),
nell'esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, promuovono il
concorso dei dirigenti professional e dei titolari di posizione
organizzativa all'esercizio delle responsabilita' ai medesimi
conferite, per quanto di rispettiva competenza.
I Direttori generali ed i responsabili di servizio assumono i
provvedimenti connessi all'esercizio delle responsabilita' loro
conferite dalla Giunta; i Direttori generali individuano e
disciplinano, con propri atti, le eventuali ulteriori responsabilita'
delegate ai responsabili di servizio.
Non sono delegabili a responsabili di posizione dirigenziale
professional e ai titolari di posizione organizzativa l'adozione di
provvedimenti finali inerenti l'organizzazione, la gestione, la
valutazione e lo sviluppo del personale.
4.2 Responsabilita' dei Direttori generali
responsabilita' del Direttore generale l'attivita' di normazione,
indirizzo, regolazione e controllo per quanto riguarda
l'organizzazione della direzione generale, delle risorse umane e
della sicurezza nell'ambito della struttura; in particolare e'
responsabilita' del Direttore generale: l'organizzazione ed il
funzionamento generale della direzione (art. 40, lettere c), d), f),
g), h) ed i) della legge regionale).
Precisamente e' responsabilita' del Direttore generale:
a) la specificazione delle funzioni demandate ai servizi;
b) l'istituzione delle posizioni dirigenziali ed organizzative;
c) il conferimento incarichi dirigenziali e di responsabilita' di
posizione organizzativa;
d) l'adozione di progetti di innovazione organizzativa, tecnologica,
di telelavoro ecc.;
e) la pianificazione del budget assegnato alla direzione per la
gestione del personale e formulazione dei relativi indirizzi per i
dirigenti di Servizio;
f) la formulazione delle proposte alla direzione generale competente
relativamente ai fabbisogni ordinari e straordinari di personale;
g) l'ottimizzazione dell'utilizzo del personale assegnato alla
direzione, anche tramite l'attuazione di processi di mobilita'
interna;
h) la formulazione, alla direzione generale competente, delle
proposte/espressione di assenso o diniego relativamente alla
acquisizione di personale proveniente da altre direzioni o enti,
anche esterni;
i) la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale e viceversa, relativamente al personale assegnato alla
direzione;
j) la formulazione, su richiesta della direzione generale competente
in materia di organizzazione, di proposte nominative di esperti da
inserire nelle commissioni esaminatrici dei concorsi, dei processi
selettivi interni o per la elaborazione di graduatorie per
l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato o con
contratto di formazione - lavoro ecc.;
k) la formulazione di proposte, alla direzione generale competente,
per l'accensione di contratti di fornitura di lavoro temporaneo;
l) la formulazione delle proposte da inserire nel programma degli
incarichi professionali (art. 12 della legge regionale);
m) il conferimento degli incarichi di prestazione professionale e di
collaborazione coordinata e continuativa;
n) la pianificazione delle risorse finanziarie assegnate per la
formazione del personale e verifica di coerenza delle azioni attuate;
formulazione di indirizzi ai dirigenti di servizio per la
segnalazione, alla direzione competente di fabbisogni formativi di
natura intersettoriale e per la partecipazione alle iniziative
trasversali del personale della direzione;
o) la valutazione dei dirigenti di Servizio e professional
direttamente dipendenti;
p) la valutazione dei Responsabili di posizione organizzativa e del
personale direttamente dipendenti;
q) la verifica sulla omogeneita' e coerenza applicativa dei criteri
stabiliti per la valutazione, da parte dei dirigenti di servizio;
r) il monitoraggio e controllo successivo sull'esercizio delle
responsabilita' dei dirigenti di servizio e delle altre
responsabilita' direttamente dipendenti;
s) l'autorizzazione o il diniego relativamente all'assunzione di
incarichi esterni da parte del personale assegnato;
t) la contestazione degli addebiti e la irrogazione di sanzioni
disciplinari, nei confronti dei dirigenti e del personale
funzionalmente dipendente;
u) l'adozione degli atti propri dei dirigenti in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro (es: designazione addetti gestione
emergenze e primo soccorso) e comunicazioni al datore di lavoro ex
DLgs 626/94, relativamente ai pericoli esistenti presso la struttura
di competenza.
Le attivita' di istruttoria, coordinamento e raccordo con la
direzione generale competente in materia di organizzazione
all'esercizio delle responsabilita' sopraprecisate, qualora non gia'
individuate come responsabilita' proprie di posizioni dirigenziali di
struttura, possono esser conferite ad altre posizioni dirigenziali -
di struttura o professional - e/o a funzionari responsabili di
posizione organizzativa.
Il Direttore generale puo' delegare ai dirigenti responsabili di
Servizio il conferimento degli incarichi di responsabilita' delle
posizioni organizzative istituite presso i rispettivi servizi.
I Responsabili dei Servizi decentrati possono essere delegati, datore
di lavoro ex DLgs 626/94 ad esercitare, per quanto di competenza, il
ruolo di datori di lavoro, relativamente all'attuazione delle misure
necessarie alla realizzazione del piano di azione contenuto nel
documento di valutazione dei rischi.
4.3 Responsabilita' dei dirigenti Responsabili di Servizio
responsabilita' dei Responsabili di Servizio, nell'ambito degli
indirizzi stabiliti dai relativi Direttori generali ai sensi
dell'art. 40 lettere c), g) ed i) della legge regionale:
a) la pianificazione annuale delle attivita' assegnate e
dell'organizzazione del lavoro all'interno del servizio;
b) la specificazione annuale dei procedimenti/progetti assegnati ai
dirigenti professional ed ai responsabili di posizione organizzativa
afferenti il servizio e relativa definizione del personale e delle
risorse di cui gli stessi si avvalgono per l'attuazione delle
attivita';
c) la proposta, al relativo Direttore generale per quanto riguarda:
1) i fabbisogni professionali ordinari e straordinari; 2) la
valutazione di preliminare congruenza relativamente al personale
previsto in ingresso nel servizio a vario titolo e la eventuale
dichiarazione di non avvenuto superamento del periodo di prova, per
quanto riguarda i neoassunti; 3) la proposta di piani di sviluppo del
personale e delle conseguenti azioni; individuazione dei partecipanti
ai percorsi di formazione trasversale;
d) l'attribuzione degli incentivi di cui alla Legge 109/94 e
successive modificazioni ed integrazioni, a seguito dell'affidamento
di progetti per l'attuazione di opere al personale, nonche' della
definizione delle relative percentuali di incentivazione;
e) la valutazione dei risultati e del personale assegnato al
servizio;
f) la gestione amministrativa del personale assegnato:
concessione/diniego aspettative, autorizzazione ferie, missioni e
relativa autorizzazione alla liquidazione delle parcelle, ecc..;
g) la valutazione di compatibilita' organizzativa rispetto alle
richieste di: trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale e viceversa, di assunzione di incarichi esterni,
attuazione di progetti di telelavoro ecc..;
h) la contestazione di addebiti e l'irrogazione di sanzioni
disciplinari nei confronti del personale assegnato;
i) il presidio organizzativo della sicurezza nei luoghi di lavoro
con particolare riferimento alla sorveglianza sanitaria, ai
dispositivi di protezione individuale, all'applicazione delle
procedure di sicurezza ed alla gestione emergenze, relativamente al
personale assegnato al servizio. Detta responsabilita' comporta
relazioni costanti con la direzione generale competente ed il
controllo del rispetto delle prescrizioni.
ALLEGATO 5
Responsabilita' dirigenziali in materia di trattamento dei dati
personali
5.1 Indirizzi generali
La Legge 31 dicembre 1996, n. 675, come e' noto, ha dettato una
complessa disciplina di carattere generale in materia di protezione
dei dati personali a tutela dei diritti fondamentali della
personalita' connessi all'utilizzo delle informazioni di carattere
personale ed ha previsto diversi adempimenti ed obblighi a carico dei
soggetti che trattano dati personali, ivi comprese le Amministrazioni
pubbliche.Dopo l'entrata in vigore della Legge 675/96, la Regione ha
individuato il titolare del trattamento (deliberazione della Giunta
regionale 1444/97) e ha successivamente definito criteri uniformi di
applicazione della legge statale con atto del Comitato di Direzione
(13/10/1997).
Con la presente deliberazione si intende definire l'articolazione
delle responsabilita' in capo alla dirigenza della Regione in ordine
al trattamento dei dati personali con riguardo specifico al complesso
degli obblighi previsti dalla citata Legge 675/96, aggiornando
limitatamente a tale aspetto la preesistente disciplina.
A tal fine nel fare rinvio alle definizioni contenute nella Legge
675/96, appare opportuno fare alcune premesse di ordine generale.
In primo luogo ed in linea generale, ai sensi dell'art. 27 della
Legge 675/96 la Regione puo' trattare dati personali unicamente per
lo svolgimento delle funzioni istituzionali e nei limiti stabiliti
dalla legge o dai regolamenti.
In secondo luogo "titolare" del trattamento e' la Regione, intesa
come struttura nel suo complesso, ai cui organi spetta, nel rispetto
delle relative competenze, l'adozione degli atti contenenti le scelte
di fondo sulla raccolta e sull'utilizzazione dei dati.
Alla Giunta regionale spetta in particolare:
a) approvare le indicazioni applicative circa i trattamenti
effettuati dalla Regione in considerazione delle proprie funzioni
istituzionali;
b) fornire le indicazioni applicative circa i limiti stabiliti dalla
legge e dagli eventuali regolamenti regionali vigenti per
l'esecuzione dei trattamenti nonche' vigilare, anche con verifiche
periodiche, sull'attuazione delle istruzioni impartite;
c) designare il Responsabile della sicurezza, su proposta del
Direttore generale competente in materia di Sistemi informativi e
Telematica;
d) designare il coordinatore del diritto di accesso ai sensi
dell'art. 13, Legge 675/96;
e) vigilare, anche con verifiche periodiche, sull'attuazione delle
istruzioni impartite;
f) individuare con apposito regolamento i tipi di dati e di
operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle
finalita' perseguite nei singoli casi, aggiornando tale
identificazione periodicamente, ai sensi dell'art. 22, comma 3-bis
della Legge 675/96.
Al Presidente della Giunta, quale rappresentante legale dell'ente,
spetta la sottoscrizione degli atti di notifica, delle comunicazioni
e delle richieste al garante per la protezione dei dati personali (di
seguito indicato come garante), fatto salva la possibilita' di
delegare, con apposito decreto, tale funzione ai Direttori generali.
Il responsabile del trattamento dei dati e', invece, quel soggetto
che "gestisce" e, comunque, opera nel trattamento dei dati in luogo
del titolare e, quindi, ha il potere-dovere di porre in essere tutte
le azioni e adottare tutti gli atti non riservati agli organi
politici.
Con la presente deliberazione i Direttori generali, ciascuno per il
proprio ambito di competenza, e adottando, relativamente alle
eventuali banche dati trasversali a piu' direzioni generali, il
criterio del maggior ambito decisionale sono designati responsabili
del trattamento dei dati.
5.2 Funzioni e compiti dei Direttori generali
Le funzioni e i compiti dei Direttori generali sono individuate in
relazione alla vigenti disposizioni in materia di trattamento dei
dati le quali contengono una puntale e precisa specificazione dei
compiti del "responsabile del trattamento".
Possono essere cosi' esemplificate:
a) verificare il rispetto della normativa in materia di trattamento
dei dati, in particolare mediante l'attuazione e il mantenimento
della liceita' e legittimita' dei trattamenti alle vigenti
disposizioni di legge e regolamentari;
b) istituire e aggiornare periodicamente l'elenco delle banche dati,
informatizzate e non, costituite nell'ambito della propria direzione
o delle quali abbiano comunque la responsabilita' in ragione del
criterio del maggior ambito decisionale;
c) elaborare periodicamente l'elenco aggiornato delle banche dati,
informatizzate e non, trasmettendolo periodicamente alla Giunta ai
fini della loro individuazione con apposito provvedimento ai sensi
dell'art. 22 della Legge 675/96 relativo al trattamento dei dati
sensibili;
d) disporre le modifiche al trattamento affinche' sia congruo
rispetto alla normativa vigente;
e) disporre la cessazione di qualsiasi trattamento non effettuato in
ragione delle funzioni istituzionali svolte dall'ente e nei limiti
stabiliti dalla legge o dai regolamenti;
f) predisporre e curare l'informativa di cui all'art. 10 della Legge
675/96, eventualmente anche coordinandosi con gli altri responsabili
del trattamento dei dati;
g) predisporre ogni adempimento organizzativo necessario affinche'
sia assicurato agli interessati l'esercizio dei diritti di cui
all'art. 13 della Legge 675/96;
h) disporre e adottare gli atti necessari affinche' sia assicurato
agli interessati l'esercizio dei diritti di accesso di cui all'art.
13 della Legge 675/96 e, comunque, provvedere sulle istanze degli
interessati;
i) disporre l'adozione dei provvedimenti (blocco, cancellazione,
rettificazione etc.) imposti dal Garante quale misura conseguente
all'accoglimento delle richieste degli interessati;
j) predisporre la documentazione e gli atti necessari per il Garante
nei casi e nei modi previsti dalla legge;
k) individuare gli incaricati del trattamento dei dati e fornire
agli stessi istruzioni per la corretta elaborazione dei dati
personali, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle
istruzioni impartite; a tal fine si precisa che l'incaricato del
trattamento dei dati e' la persona fisica incaricata per iscritto di
compiere le operazioni di trattamento dal titolare o dal
responsabile;
l) curare il coordinamento di tutte le operazioni di dati affidate
ad incaricati appartenenti al settore cui sovrintendono;
m) collaborare con il Responsabile della sicurezza per quanto
concerne l'attuazione del DPR 318/99, cosi' come degli eventuali
decreti che saranno successivamente emanati in materia;
n) sovrintendere all'attuazione delle istruzioni impartite ai
dirigenti responsabili di servizio;
o) procedere alle verifiche sulla metodologia di introduzione e di
gestione dei dati, anche attraverso controlli a campione da eseguirsi
periodicamente.
Al Direttore generale competente in materia di Sistemi informativi e
Telematica compete:
a) la predisposizione degli adempimenti logici e tecnici necessari
per assicurare agli interessati l'esercizio dei diritti di cui
all'art. 13 della Legge 675/96;
b) proporre alla Giunta la designazione del Responsabile della
sicurezza.
5.3 Funzioni e compiti delegabili ai dirigenti Responsabili di
Servizio
La individuazione dei compiti dei Direttori generali effettuata nel
paragrafo 5.2 in ossequio al dettato della legge statale contiene sia
compiti ascrivibili a funzioni di direzione e coordinamento generale
sia compiti che ben possono rientrare negli ambiti di competenza dei
servizi. In un ottica di gestione razionale e' pertanto opportuno
articolare tali funzioni e compiti nell'ambito della direzione
attraverso l'utilizzo della "delega", quale istituto compatibile con
le previsioni della Legge 675/96.
Pertanto, fermo restando in capo ai Direttori generali le funzioni di
coordinamento e controllo, sono delegabili ai dirigenti responsabili
di servizio (ovvero ad un dirigente professional assegnato alla
direzione relativamente ai trattamenti di diretta responsabilita'
della stessa) tutte le funzioni e i compiti indicati nel paragrafo
5.2 ad eccezione di quelle di cui alle lettere c), h), i), j) e n).
Il Direttore generale competente in materia di Sistemi informativi e
Telematica puo' delegare a dirigenti responsabili di servizio
assegnati alla propria direzione la predisposizione degli adempimenti
logici e tecnici necessari per assicurare agli interessati
l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della Legge 675/96.
5.4 Funzioni e compiti dei dirigenti Responsabili di Servizio
I dirigenti Responsabili di Servizio, oltre alle funzioni a loro
delegate dal Direttore generale, esercitano le seguenti funzioni:
a) collaborano con il Direttore generale per l'esplicazione delle
funzioni di sua competenza;
b) fornire periodicamente al Direttore generale l'elenco aggiornato
delle banche dati, informatizzate e non, affinche' siano individuate
con atto della Giunta regionale;
c) indicare al Direttore generale i casi nei quali il trattamento
delle banche dati censite necessita dell'adozione di apposita
disciplina.
5.5 Funzioni e compiti del "Responsabile della sicurezza"
L'art. 8, Legge 675/96 consente al titolare del trattamento dei dati
di designare diversi responsabili del trattamento, attribuendo a
ciascuno compiti differenti. In considerazione dell'estrema
complessita' della misure di sicurezza idonee e di quelle previste
dal DPR 318/99, nonche' delle competenze necessarie per lo
svolgimento del compito ed al fine di assicurare l'omogeneita' delle
modalita' dei trattamenti elettronici dei dati e delle relative
misure di sicurezza, si ritiene opportuno designare un unico
Responsabile della sicurezza.
Ai sensi dell'art. 1, lett. c) del DPR 318/99, per "amministratori di
sistema" si intendono: "i soggetti cui e' conferito il compito di
sovrintendere alle risorse del sistema operativo di un elaboratore o
di un sistema di base dati e di consentirne l'utilizzazione".
In un'ottica di maggiore razionalizzazione ed efficacia dell'azione
amministrativa, pare opportuno che la designazione degli
amministratori di sistema e l'attribuzione delle correlate mansioni
spetti unicamente al Responsabile della sicurezza.
L'attuazione delle direttive del Responsabile della sicurezza
coinvolge in ogni caso i Direttori generali, che saranno quindi
chiamati a cooperare con esso ai fini dell'applicazione del DPR
318/99 e dei successivi atti emanati in materia.
La sua posizione, nell'ambito dei trattamenti dei dati, non si
troverebbe in posizione gerarchica rispetto a quella degli altri
responsabili bensi' in posizione funzionale nel senso che le sue
attribuzioni differiscono (e non si sovrappongono) a quelle gia'
affidate ai Direttori generali.
Al Responsabile della sicurezza, pertanto, vengono attribuite le
seguenti funzioni:
a) individuare e adottare, coordinandosi con i Responsabili del
trattamento, le misure di sicurezza minime ed idonee da osservare
nell'esecuzione dei trattamenti di dati elettronici e non;
b) aggiornare periodicamente le misure di sicurezza gia' individuate
in relazione all'evoluzione della tecnica, della normativa e
dell'esperienza;
c) valutare, con riferimento alla particolarita' di ciascun
trattamento di dati, le diverse misure di sicurezza da adottare;
d) istruire e formare, anche su richiesta, i Responsabili del
trattamento e gli incaricati sulle modalita' di trattamento con
riferimento all'adozione e all'osservanza delle singole misure di
sicurezza;
e) individuare, anche su suggerimento del Responsabile del diritto
di accesso, e adottare ogni misure ritenuta opportuna atta ad
agevolare l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della Legge
675/96, anche mediante software che consentano il facile, agevole e
approfondito reperimento di tutti i dati personali trattati in forma
elettronica nell'ambito della Regione, ai sensi dell'art. 17, comma
9, lett. a), DPR 501/98;
f) proporre l'adozione di ogni altro provvedimento in applicazione
dell'art. 15, commi 1, 2 e 3 della Legge 675/96.
5.6 Funzioni e compiti del coordinatore del diritto di accesso
La normativa nazionale in materia di trattamento dei dati attribuisce
agli interessati il potere di esercitare, sui loro dati personali,
vari diritti di accesso (conoscenza) e di intervento (ad es., di
integrazione o cancellazione) e prevede l'individuazione del
Responsabile del diritto di accesso, il quale sia in grado di
svolgere una funzione consultiva sia nei confronti del pubblico sia
nei confronti degli uffici regionali e che, ricevute le istanze del
cittadino, sia in grado di smistarle verso le strutture competenti.
Al coordinatore del diritto di accesso sono attribuite le seguenti
funzioni:
a) promuovere la sensibilizzazione dei Responsabili e gli incaricati
del trattamento dei dati, sia in via generale e preventiva sia su
singola richiesta, sui diritti di cui all'art. 13 della Legge 675/96,
sul loro contenuto, sulla loro applicazione e sulle modalita' di
ottemperanza alle richieste del cittadino;
b) collaborare con i singoli interessati, anche istruendoli sul
contenuto dei singoli diritti e sulla procedura per il loro
esercizio, alla redazione e compilazione delle istanze per
l'esercizio dei diritti medesimi;
c) smistare le singole istanze verso i Responsabili del trattamento
dei dati competenti ad ottemperare alle medesime;
d) individuare le singole misure ritenute opportune per agevolare
l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, coordinandosi
con i Responsabili del trattamento dei dati e il Responsabile della
sicurezza;
e) individuare e proporre le misure opportune per semplificare le
modalita' di accesso e per ridurre i tempi di attesa, indicandole,
laddove necessario, al Responsabile del trattamento dei dati e al
Responsabile della sicurezza;
f) proporre l'adozione di ogni altro provvedimento e adempimento
necessario per la corretta applicazione dell'art. 13 della Legge
675/96 e dell'art. 17, DPR 501/98.
ALLEGATO 6
Elenco esemplificativo delle categorie di atti e provvedimenti di
competenza della Dirigenza
1) Rilascio o diniego di autorizzazione, concessione, o altro atto di
assenso, comunque denominato (licenze, abilitazioni, nulla osta,
approvazioni), la cui adozione presupponga:
a) l'accertamento dei presupposti e dei requisiti previsti da leggi,
regolamenti, atti generali o deliberazioni regionali;
b) le valutazioni tecniche e discrezionali, da compiere secondo
criteri e modalita' predeterminati da leggi, regolamenti, atti
generali o deliberazioni regionali.
2) Atti costituenti manifestazioni di giudizio o di conoscenza quali
ad esempio: relazioni, rapporti informativi periodici, valutazioni,
attestazioni, accertamenti, ammissioni, certificazioni,
verbalizzazioni, registrazioni, iscrizioni, inviti, comunicazioni,
notifiche, diffide, intimazioni, ingiunzioni.
3) Emanazione nelle materie di competenza, di atti a carattere
consultivo a contenuto tecnico, quali ad es. pareri.
4) Adozione di atti vincolati (a contenuto predeterminato da leggi,
regolamenti, delibere) e di atti meramente esecutivi di precedenti
provvedimenti adottati dai competenti organi quali ad es. gli ordini
relativi a lavori e forniture, etc).
5) Attivita' di verifica, controllo e vigilanza, connesse
all'esercizio delle funzioni di amministrazione attiva esercitate, e
adozione di tutti gli atti necessari ivi compresi gli atti
ricognitori quali: indagini conoscitive, ispezioni, accertamenti e
gli atti sanzionatori quali decadenze e revoche, atti istruttori
quali ad esempio richieste di chiarimenti ed elementi integrativi.
6) Attivita' di vigilanza e controllo sugli enti strumentali e
dipendenti, sulla base degli indirizzi formulati dalla Giunta e dagli
Assessori e previa comunicazione all'Assessore competente,
attraverso:
- richieste di relazioni illustrative dello stato di attuazione di
piani e programmi nonche' dell'andamento della gestione;
- apposite ispezioni volte a verificare la rispondenza dell'attivita'
degli enti agli indirizzi fissati;
- esame degli atti non soggetti a controllo preventivo ed esercizio
dei poteri previsti dall'art. 27, comma 3, L.R. 24/94.
7) Proposta degli atti di nomina di esperti della Regione quali
componenti di commissioni, comitati tecnico-scientifici, consulte e
altri organi tecnici comunque denominati, istituiti con legge
regionale o statale, la cui attivita' sia diretta ad esprimere
pareri, valutazioni o ad effettuare accertamenti.