REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 marzo 2003, n. 447

Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di                
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";           
atteso che:                                                                     
- l'art. 38 demanda alla Giunta regionale, il compito di adottare               
disposizioni di indirizzo sulle relazioni organizzative e funzionali            
tra le strutture regionali;                                                     
- l'art. 37, comma 4 attribuisce alla Giunta regionale e all'Ufficio            
di Presidenza del Consiglio l'individuazione congiunta delle                    
modalita' e delle competenze per l'espressione dei pareri di                    
regolarita' amministrativa e contabile sulle proposte di atti degli             
organi politici;                                                                
- l'art. 37, comma 5 demanda alla Giunta regionale, previa                      
consultazione delle rappresentanze sindacali, l'individuazione di               
funzioni dirigenziali delegabili a funzionari direttivi di elevata              
responsabilita', fermo restando che il compimento di taluni atti                
indicati nel medesimo comma non possono essere oggetto di delega;               
- gli articoli 39 e 40 specificano, rispettivamente, le funzioni dei            
dirigenti e le funzioni del direttore generale;                                 
- l'art. 42 disciplina l'esercizio del potere sostitutivo da parte              
della Giunta regionale in caso di inerzia o ritardo nell'adozione di            
un atto;                                                                        
- l'art. 56 prevede la ridefinizione complessiva del sistema dei                
controlli di regolarita' amministrativa e contabile;                            
richiamata la propria deliberazione 338/01 con la quale si e'                   
proceduto al riordino delle Direzioni generali e ne sono state                  
definite le funzioni e le attivita';                                            
richiamata la propria deliberazione 2832/01 nonche' le successive               
deliberazioni con le quale si e' proceduto alla riorganizzazione                
delle posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi e                 
Professional - e sono state indicate le principali competenze dei               
servizi;                                                                        
rilevato che con proprie determinazioni i Direttori generali hanno              
istituito le posizioni dirigenziali professional e ne hanno                     
specificato i contenuti nonche' hanno provveduto a specificare i                
contenuti delle posizioni dirigenziali di responsabilita' di                    
servizio;                                                                       
rilevato che:                                                                   
- la L.R. 43/01 e i sopracitati atti di ridefinizione della struttura           
organizzativa della Regione  rappresentano uno dei tasselli del                 
processo di innovazione della Regione e allo stesso tempo                       
costituiscono la trama organizzativa necessaria per consentire                  
all'Ente di divenire quello snodo di governo delle politiche di                 
sviluppo e di coesione sociale prefigurato dal nuovo assetto del                
ruolo, delle funzioni regionali e dei rapporti con le autonomie                 
locali come delineato dalla riforma del Titolo V della Costituzione;            
- la ridefinizione delle funzioni della direzione politica e della              
dirigenza, effettuata dalla L.R. 43/01, in coerenza con i principi              
della legislazione statale, consente poi di articolare con maggiore             
chiarezza le responsabilita' nella attuazione delle politiche                   
regionali e nella gestione, con una distinzione tra i diversi ruoli             
che postula necessariamente la collaborazione tra gli stessi;                   
- il contesto nel quale ci si colloca e' caratterizzato da                      
un'accresciuta valorizzazione dei profili di flessibilita'                      
organizzativa  e degli strumenti di governo di tale flessibilita'               
collocati a diversi livelli di responsabilita' - della direzione                
politica e della dirigenza - e con diverse modalita' - atti della               
Giunta, della dirigenza ovvero nella contrattazione collettiva;                 
- la L.R. 43/01 ha pertanto demandato ad atti successivi degli organi           
politici, oltre alla determinazione della articolazione della                   
struttura organizzativa, approvata con le deliberazioni sopracitate,            
la definizione di profili di grande rilievo ai fini del completamento           
dell'assetto organizzativo e delle relazioni organizzative e                    
funzionali tra le strutture regionali: e' anche con questi atti che             
il riorientamento dell'organizzazione regionale acquisisce                      
concretezza ed operativita' e induce quei cambiamenti di carattere              
organizzativo che la legge ha delineato;                                        
rilevato che con propria deliberazione 2775/01 con la quale e' stato            
confermato, per le parti ivi espressamente richiamate e nuovamente              
approvate, l'assetto delle competenze per l'esercizio delle funzioni            
dirigenziali delineato nella propria deliberazione 2541/95, per il              
periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della L.R. 43/01 e                
l'adozione da parte della Giunta degli atti previsti dalle                      
sopraindicate previsioni della L.R. 43/01;                                      
rilevato che con propria deliberazione 2774/01 venivano stabilite le            
modalita' di espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e             
contabile nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della               
L.R. 43/01 e la data di adozione dell'atto generale del nuovo sistema           
dei controlli interni;                                                          
rilevato, inoltre, che con la propria sopracitata deliberazione                 
2775/01 si dava incarico al Direttore generale a "Organizzazione,               
Sistemi informativi e Telematica" di costituire un gruppo di lavoro             
con il compito di predisporre una proposta complessiva degli atti               
della Giunta previsti dalle sopraindicate previsioni della L.R.                 
43/01;                                                                          
vista la determinazione 311/02 del Direttore generale a                         
"Organizzazione, Sistemi informativi e telematica" con la quale e'              
stato costituito il gruppo previsto dalla sopracitata deliberazione             
2775/01, coordinato dalla dott.ssa Elena Saccenti, Responsabile del             
Servizio Relazioni istituzionali e Affari della Presidenza e composto           
da dott.ssa Amina Curti, dott.ssa Anna Fiorenza, dott.ssa Tamara                
Simoni, dott.ssa Nadia Biavati, dott.ssa Patrizia Bertuzzi, dott.ssa            
Ivanna Pazzi, dott. Maurizio Ricciardelli, dott.ssa Grazia Cesari;              
rilevato che tale gruppo ha svolto un ampio e approfondito lavoro e             
che sulle proposte elaborate il Direttore a "Organizzazione, Sistemi            
informativi e Telematica" ha svolto diversi incontri di                         
approfondimento con le Direzioni della Giunta regionale al fine di              
illustrare la proposta ed acquisire valutazioni e proposte;                     
acquisita agli atti la proposta di "Indirizzi in ordine alle                    
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e                         
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali" rassegnata dal gruppo di            
lavoro sopracitato in data 25/2/2003;                                           
visto in particolare l'art. 35 della L.R. 43/01 il quale stabilisce             
che il Comitato di direzione e' organo ausiliario della Giunta al               
fine di garantire il raccordo e la collaborazione fra direzione                 
politica e direzione amministrativa;                                            
dato atto che le Direzioni generali hanno fornito un positivo                   
contributo alla elaborazione degli indirizzi in questione;                      
dato atto che, relativamente alle modalita' e alle competenze                   
sull'espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e                     
contabile, sara' sottoposto all'Ufficio di Presidenza del Consiglio             
regionale analogo atto;                                                         
dato atto che sono state rispettate le vigenti procedure sindacali di           
consultazione, con incontri di approfondimento con le rappresentanze            
sindacali del comparto in data 9/12/2002 e 20/1/2003 e con le                   
rappresentanze sindacali della dirigenza in data 29/11/2002 e                   
20/1/2003;                                                                      
ritenuto di approvare con il presente atto gli "Indirizzi in ordine             
alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e                    
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali" con il quale si intende             
definire nel complesso il sistema delle relazioni fra direzione                 
politica e dirigenza nonche' il sistema delle responsabilita'                   
dirigenziali e di funzionari direttivi di elevata responsabilita'               
dando attuazione alle previsioni della L.R. 43/01 sopra richiamate,             
dando atto che gli stessi si applicano a far tempo dal 12 maggio                
2003;                                                                           
ritenuto inoltre di demandare ad una successiva specifica                       
deliberazione la disciplina delle forme di controllo di regolarita'             
amministrativa e contabile previste dall'art. 56 della L.R. 43/01 nel           
rispetto dell'assetto delle responsabilita' dirigenziali definite con           
la presente deliberazione, dando atto che le modalita' di espressione           
dei pareri di regolarita' amministrativa e contabile stabilite con il           
presente atto si applicano a far tempo dal 12 maggio 2003;                      
ritenuto, infine, che l'assetto delle responsabilita' dirigenziali              
stabilito con la presente deliberazione debba applicarsi a far tempo            
dal 12 maggio 2003 anche qualora atti amministrativi in precedenza              
adottati abbiano demandato, nel rispetto della legislazione                     
previgente e della propria deliberazione 2541/95, l'adozione di                 
determinati atti a figure dirigenziali diverse da quelle competenti             
ai sensi della presente deliberazione;                                          
dato atto ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della               
deliberazione 2774/01:                                                          
- del parere di regolarita' amministrativa e del parere di                      
legittimita' espressi dal Direttore generale all'Organizzazione,                
Sistemi informativi e Telematica dott. Gaudenzio Garavini;                      
su proposta del Vice Presidente ed Assessore alle Finanze,                      
Organizzazione, Sistemi informativi e Controllo strategico prof.                
Flavio Delbono;                                                                 
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
A) di approvare gli allegati "Indirizzi in ordine alle relazioni                
organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle              
funzioni dirigenziali", parte integrante e sostanziale della presente           
deliberazione;                                                                  
B) di dare atto che gli indirizzi di cui al punto A) precisano le               
modalita' con cui si svolgono i rapporti intercorrenti tra la                   
direzione politica e la dirigenza e specificano le responsabilita'              
dirigenziali connesse alla direzione di strutture o alla titolarita'            
di posizioni dirigenziali professional con riguardo:                            
1)  alle responsabilita' di carattere generale;                                 
2)  alle responsabilita' in materia di attivita' contrattuale;                  
3)  alle responsabilita' in materia di procedure di entrata;                    
4)  alle responsabilita' in materia di spesa;                                   
5)  alle responsabilita' in materia di processi organizzativi,                  
gestione delle risorse umane e sicurezza nei luoghi di lavoro;                  
6)  alle responsabilita' in materia di trattamento dei dati                     
personali;                                                                      
C) di dare atto che gli indirizzi di cui al punto A) stabiliscono le            
modalita' e le competenze per l'espressione dei pareri di regolarita'           
amministrativa e del parere di regolarita' contabile (art. 37, comma            
4 della L.R. 43/01) nonche' individuano le funzioni dirigenziali                
delegabili a funzionari direttivi di elevata responsabilita' (art.              
37, comma 5 della L.R. 43/01);                                                  
D) di dare atto che gli Indirizzi di cui al punto A) dettano gli                
indirizzi per la costituzione da parte dei Direttori generali dei               
gruppi temporanei di lavoro ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. m)            
della L.R. 43/01;                                                               
E) di richiamare le competenze dei Direttori generali ad articolare,            
con proprie determinazioni, le responsabilita' dirigenziali in                  
relazione alle specifiche funzioni secondo quanto indicato al punto             
3.3 degli Indirizzi allegati parte integrante e sostanziale della               
presente deliberazione;                                                         
F) di demandare al Direttore a "Organizzazione, Sistemi informativi e           
Telematica" la definizione delle modalita' con le quali il gruppo di            
lavoro istituito con determinazione 311/02 assicura il monitoraggio             
dell'applicazione nonche' svolge attivita' di supporto                          
nell'attuazione degli Indirizzi allegati parte integrante e                     
sostanziale della presente deliberazione;                                       
G) di stabilire che le responsabilita' dirigenziali definite negli              
Indirizzi parte integrante e sostanziale della presente deliberazione           
si applicano a far tempo dalla data indicata al punto I), anche                 
qualora atti amministrativi in precedenza adottati abbiano demandato            
l'adozione di determinati atti a figure dirigenziali diverse da                 
quelle competenti ai sensi della presente deliberazione;                        
H) di demandare ad una successiva specifica deliberazione la                    
disciplina delle forme di controllo di regolarita' amministrativa e             
contabile previste dall'art. 56 della L.R. 43/01 nel rispetto                   
dell'assetto delle responsabilita' dirigenziali definite con la                 
presente deliberazione;                                                         
I) di stabilire che il presente atto di indirizzo si applica a far              
tempo dal 12 maggio 2003;                                                       
L) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione.                                                                  
ALLEGATO                                                                        
Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le            
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali                          
1. Finalita', quadro normativo e contenuto degli indirizzi                      
2. Indirizzi generali                                                           
2.1  Rapporti tra direzione politica e dirigenza                                
2.1.1 Interventi degli organi politici sull'attivita' amministrativa            
2.1.2 Valutazione dell'attivita' amministrativa e di gestione                   
2.2 Relazioni funzionali tra le direzioni generali e le Agenzie                 
2.2.1 L'istituzione di gruppi di lavoro                                         
3. Le attribuzioni della dirigenza                                              
3.1  Attivita' propositiva                                                      
3.2 Attivita' di amministrazione e gestione                                     
3.3 Attribuzioni e funzioni dei Direttori generali                              
3.4 Attribuzioni e funzioni dei dirigenti: servizi e professional               
4. L'espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e contabile           
4.1 Provvedimenti di competenza degli organi politici                           
4.2 Provvedimenti di competenza del Direttore generale                          
4.3 Provvedimenti di competenza del Responsabile di Servizio                    
4.4 Provvedimenti di competenza del dirigente professional                      
4.5 Delega ad altra posizione dirigenziale della funzione di                    
espressione del parere preventivo di regolarita' amministrativa                 
4.6 Delega ad altra posizione dirigenziale della funzione di                    
espressione del parere preventivo di regolarita' contabile                      
5. Le funzioni dei titolari di posizioni organizzative                          
5.1 Le funzioni dirigenziali delegabili a funzionari direttivi di               
elevata responsabilita'                                                         
Allegato 1  Responsabilita' dirigenziali in materia di attivita'                
contrattuale                                                                    
Allegato 2  Responsabilita' dirigenziali in materia di procedure di             
entrata                                                                         
Allegato 3  Responsabilita' dirigenziali in materia di procedure di             
spesa                                                                           
Allegato 4  Responsabilita' dirigenziali in materia di processi                 
organizzativi, gestione delle risorse umane e sicurezza nei luoghi di           
lavoro                                                                          
Allegato 5  Responsabilita' dirigenziali in materia di trattamento              
dei dati personali                                                              
Allegato 6  Elenco esemplificativo delle categorie di atti e                    
provvedimenti di competenza della dirigenza                                     
1. Finalita', quadro normativo e contenuto degli indirizzi                      
La Giunta regionale con il presente atto definisce gli indirizzi in             
ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture               
regionali, dando attuazione all'art. 38 della L.R. 26 novembre 2001,            
n. 43 (di seguito indicata come "legge regionale") e, piu' in                   
generale, alle norme che regolano l'esercizio delle funzioni                    
dirigenziali e il rapporto con la direzione politica.                           
I presenti indirizzi sono volti in particolare a:                               
- precisare le modalita' con cui si svolgono i rapporti tra il                  
Presidente della Giunta, la Giunta regionale e i singoli assessori e            
la dirigenza regionale;                                                         
- fornire indirizzi/indicazioni in ordine alle relazioni funzionali             
tra le direzioni generali, con particolare riguardo alle direzioni              
con funzioni trasversali;                                                       
- specificare le attribuzioni e i compiti connessi alla direzione di            
strutture amministrative e alla titolarita' di posizioni dirigenziali           
"professional".                                                                 
L'esperienza attuativa della disciplina previgente alla legge                   
regionale, cioe' dei principi organizzativi contenuti nelle LL.RR.              
41/92 e 31/94 come precisati ed articolati nella Direttiva  della               
Giunta regionale approvata con deliberazione n. 2541 del 4 luglio               
1995, ha consentito il consolidamento di ruoli e responsabilita'                
della dirigenza regionale e, per altro verso, una piu' compiuta                 
individuazione delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo,             
della determinazione degli obiettivi e di valutazione dei risultati             
da parte della direzione politica.                                              
L'impianto normativo della nuova disciplina regionale con le                    
innovazioni apportate, sia in ordine alla articolazione delle                   
funzioni della direzione politica e della dirigenza sia con                     
riferimento al nuovo assetto e tipologia dei controlli interni,                 
consentono di articolare l'esercizio delle funzioni dirigenziali e di           
definire le relazioni funzionali fra le strutture avendo riguardo               
alla valorizzazione dei profili di responsabilizzazione e di                    
integrazione. Nei rapporti con la direzione politica maggiore                   
attenzione va posta alle forme e modalita' di collaborazione/proposta           
e valutazione dei risultati nella distinzione piu' chiara che in                
passato dei reciproci ruoli.                                                    
L'attuazione del nuovo sistema di relazioni organizzative avviene,              
inoltre, in un quadro istituzionale e normativo in evoluzione.                  
Infatti l'assetto del sistema istituzionale nel quale la riforma                
organizzativa si colloca e' interessato da profondi mutamenti che               
riguardano, per evidenziare solo i profili che in questa sede                   
maggiormente interessano, i ruoli e le funzioni degli organi                    
regionali, il sistema delle relazioni con gli enti territoriali, le             
stesse funzioni della Regione, che potranno sperimentarsi fin d'ora             
su politiche e materie in passato in gran parte estranee alla                   
attivita' regionale.                                                            
Di tali cambiamenti il nuovo sistema di relazioni organizzative e'              
parte integrante e, in tal senso, deve essere funzionale al nuovo               
modo d'essere della Regione. In questa ottica si collocano i presenti           
indirizzi, pur nella consapevolezza che solo con l'approvazione del             
nuovo Statuto e della/e leggi attuative del Titolo V della                      
Costituzione il disegno complessivo  nel quale collocare in                     
particolare le competenze degli organi politici della Regione, e di             
conseguenza i rapporti tra direzione politica e dirigenza nell'ambito           
delle funzioni della Giunta, potra' dirsi compiuto.                             
Fin d'ora l'attuazione del nuovo sistema di relazioni organizzative             
richiede che siano superati i vincoli ancora posti dalla legislazione           
regionale vigente, non tutti eliminati da quella successiva alle                
riforme organizzative approvate con le LL.RR. 41/92 e 31/94.                    
Tuttavia le disposizioni contenute nella legge regionale, che                   
costituiscono uno sviluppo e una evoluzione della normativa  in                 
materia di organizzazione previgente, producono l'effetto di abrogare           
norme previgenti incompatibili e, per altro verso, la necessita' che            
siano portate al massimo grado di operativita', impone una                      
interpretazione evolutiva della normativa che ne consenta una piena e           
immediata applicazione.                                                         
Del resto la distinzione tra attivita' di indirizzo e gestione ha               
gia' avuto una significativa esperienza applicativa nella vigenza               
delle LL.RR. 41/92 e 31/94, che si tratta ora di portare a                      
compimento.                                                                     
Il presente atto intende fornire indirizzi per l'attuazione del nuovo           
sistema anche  attraverso una interpretazione evolutiva dei dati                
normativi che li adegui al loro significato attuale.                            
2. Indirizzi generali                                                           
2.1 Rapporti tra direzione politica e dirigenza                                 
Secondo i principi stabiliti dalla Legge regionale, gli organi                  
politici esercitano la funzione di indirizzo politico-amministrativo            
"fissando gli obiettivi da perseguire e definendo i programmi da                
realizzare nonche' adottando gli altri atti rientranti nello                    
svolgimento di tali funzioni" (art. 33, comma 1).                               
In particolare, spetta alla Giunta regionale, nell'esercizio delle              
proprie attribuzioni (art. 33, comma 2):                                        
a)  le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei                  
relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;                       
b)  la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e                  
direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;               
c)  la quantificazione delle risorse umane, materiali ed                        
economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e la loro             
ripartizione tra le direzioni generali;                                         
d)  la definizione dei criteri generali in materia di ausili                    
finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni o analoghi            
oneri a carico di terzi;                                                        
e)  le nomine, designazione ed atti analoghi ad essi attribuiti da              
specifiche disposizioni.                                                        
Alla dirigenza sono attribuite la gestione finanziaria, tecnica e               
amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi             
approvati dai competenti organi della Regione, ivi compresa                     
l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano                         
l'Amministrazione verso l'esterno, nel rispetto delle direttive                 
generali per l'azione amministrativa e per la gestione adottate dalla           
Giunta.                                                                         
Tale distinzione di funzioni mantiene in capo agli organi di governo            
la titolarita' delle scelte politiche. Il Presidente e la Giunta                
nella sua collegialita' restano responsabili delle scelte di governo            
ad essi riservate, mentre i singoli Assessori  conservano la                    
responsabilita' politica complessiva del ramo dell'amministrazione al           
quale sono preposti, anche quando gli atti sono adottati dai                    
dirigenti. In tal senso resta inalterata la responsabilita' politica            
del Presidente, della Giunta e dei singoli Assessori nei confronti              
del Consiglio e dei consiglieri regionali nell'esercizio delle loro             
funzioni di vigilanza e di sindacato ispettivo (ad es. informazioni             
alle Commissioni consiliari, audizioni, riposte ad interrogazioni ed            
interpellanze anche in Commissione). Per lo stesso motivo nei casi,             
previsti dallo Statuto e dalla vigente legislazione, di concorso del            
Consiglio regionale all'attivita' amministrativa della Giunta,                  
attraverso un parere della competente Commissione consiliare, la                
relativa richiesta e' formulata dall'Assessore competente per                   
materia. Cosi' come non possono che indirizzarsi al Presidente ed               
alla Giunta gli atti di indirizzo politico-amministrativo del                   
Consiglio (ad es. ordini del giorno, risoluzioni). Cosi' come nulla             
e' mutato in ordine ai poteri delle Commissioni consiliari previsti             
dall'art. 23 del Regolamento consiliare, in particolare alla lett. b)           
del comma 3 laddove e' previsto che le Commissioni consiliari                   
possano, previa comunicazione alla Giunta, richiedere l'intervento              
alle proprie sedute dei titolari degli uffici dell'Amministrazione              
regionale.                                                                      
I dirigenti, peraltro, sono responsabili in via esclusiva                       
dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi                    
risultati.                                                                      
Per mantenere distinte le sfere riservate alla direzione politica e             
alla dirigenza ed i connessi ambiti di responsabilita', gli organi              
politici devono operare in modo da fornire le coordinate necessarie e           
sufficienti ad indirizzare l'azione autonoma dei dirigenti.                     
Un ruolo rilevante nel rapporto tra direzione politica e dirigenza e'           
poi assegnato dalla legge regionale al Comitato di direzione,                   
significativamente istituito presso il Presidente della Regione, il             
quale dirige la politica della Giunta e ne e' responsabile (art. 121            
Cost.). Il Comitato assolve a compiti di snodo tra direzione politica           
e dirigenza per assicurare il raccordo e la collaborazione tra i due            
distinti ambiti di responsabilita'. In tal senso il Comitato puo'               
costituire la sede di elaborazione, valutazione integrata e                     
coordinamento di progetti e proposte agli organi politici oltre a               
garantire integrazione e coordinamento dell'azione amministrativa e             
della gestione.    L'attivita' di indirizzo della direzione politica            
si esplica attraverso gli atti di programmazione, di pianificazione,            
di determinazione degli obiettivi dell'azione amministrativa adottati           
nelle diverse materie sulla base della vigente legislazione; questi             
atti contengono le scelte programmatiche, i criteri e le priorita'              
necessarie ad indirizzare l'attivita' di gestione. Si svolge,                   
inoltre, con l'adozione, da parte del Presidente ovvero della Giunta,           
di direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;                
queste direttive determinano le priorita' e gli obiettivi che                   
l'amministrazione deve perseguire nel rispetto delle politiche                  
pubbliche che caratterizzano l'azione complessiva della Giunta e                
costituiscono uno degli elementi che concorrono nella valutazione dei           
dirigenti prevista dall'art. 47 della legge regionale. Le direttive             
identificano con chiarezza le linee guida dell'azione amministrativa            
con riferimento alle politiche generali e settoriali individuate come           
prioritarie negli strumenti di programmazione regionali e nel                   
Documento di politica economico-finanziaria, selezionando  e                    
incentrando l'attivita' su obiettivi qualificanti, percepibili                  
dall'Amministrazione e dai cittadini.                                           
Attraverso l'esercizio del potere di indirizzo il Presidente e la               
Giunta, nella sua collegialita', conformano l'esercizio delle                   
funzioni di gestione attribuite ai dirigenti tenendo conto dei                  
concreti contenuti dell'azione amministrativa. In questo quadro, gli            
Assessori  possono, ove opportuno, emanare direttive che specifichino           
gli obiettivi, le scelte e gli indirizzi individuati negli atti della           
Giunta.                                                                         
In ogni caso gli atti di indirizzo dell'azione dei dirigenti devono             
definire l'ambito dell'attivita' affidata, in modo piu' o meno                  
stringente in relazione agli interessi pubblici perseguiti, senza               
configurare direttamente le scelte gestionali. In particolare le                
deliberazioni degli organi politici concernenti programmi operativi             
devono almeno:                                                                  
- indicare gli obiettivi da perseguire e le iniziative o azioni da              
porre in essere a tal fine;                                                     
- avere i contenuti previsti dalle singole leggi di settore e/o, nel            
caso di programmi per la concessione di contributi in conto capitale,           
gli elementi previsti piu' in generale dal comma 2, art. 11 della               
L.R. 29/85 e tali comunque da consentire che gli atti di concessione            
del finanziamento siano riconducibili alla sola discrezionalita'                
tecnica;                                                                        
- contenere il riferimento all'autorizzazione di spesa e                        
l'indicazione dei mezzi finanziari di bilancio;                                 
- dettare, qualora il programma operativo riguardi la concessione di            
finanziamenti e contributi, indicazioni sulle modalita' di                      
liquidazione e/o erogazione degli stessi, laddove non gia'                      
disciplinati dalla legge e nel caso in cui involgano scelte di                  
carattere politico-amministrativo ovvero incidano sugli equilibri               
economico-finanziari dell'Ente.                                                 
Si chiarisce inoltre, che il programma operativo, ivi compreso quello           
delle opere e dei lavori pubblici di competenza della Regione, puo'             
assumere anche la valenza e l'efficacia del programma di acquisizione           
di beni e servizi previsto dalla L.R. 9/00 qualora ne abbia il                  
contenuto e siano rispettate le previsioni di detta legge e del                 
regolamento attuativo (R.R. 6/01 e successive modifiche). In ogni               
caso compete alla Giunta regionale approvare il programma di                    
acquisizione di beni e servizi previsto alla L.R. 9/00, quale                   
specificazione e attuazione di carattere indicativo del programma               
operativo stesso.                                                               
Si rammenta, infine, che ai sensi dell'art. 21 dello Statuto                    
regionale, il Presidente della Giunta rappresenta la Regione. Si                
ritiene, pertanto, che il compimento di taluni atti o l'esercizio di            
taluni diritti  permanga in capo all'organo politico. In particolare            
anche nel nuovo assetto delle funzioni della dirigenza, permane in              
capo al Presidente il potere di conferire mandato al difensore della            
Regione, in caso di promozione di liti o di difesa in giudizio. Cosi'           
come permane in capo al Presidente l'esercizio dei diritti inerenti             
la qualita' della Regione di socio in societa' di capitali ovvero di            
associato in associazioni riconosciute, quali ad esempio la                     
partecipazione ad assemblee. In questi ultimi casi il Presidente puo'           
delegare, con apposito decreto, il compimento di atti o l'esercizio             
dei diritti, ad esempio la partecipazione ad assemblee societarie.              
2.1.1 Interventi degli organi politici sull'attivita' amministrativa            
Gli atti assunti dai dirigenti sono definitivi secondo l'espressa               
previsione dell'art. 41, comma 1 della legge regionale. Cio'                    
significa che non sono sottoposti ad ulteriore esame da parte degli             
organi politici, salvo che nei casi espressamente previsti dalla                
legislazione regionale e di seguito specificati.                                
Al fine di assicurare alla Giunta regionale la conoscenza degli atti            
adottati dai dirigenti, a norma del comma 2 dell'art. 41 della legge            
regionale, il Servizio Segreteria e Affari generali della Giunta                
predispone periodicamente un elenco degli atti adottati dai dirigenti           
per la relativa presa d'atto da parte della Giunta.                             
In ogni caso l'intervento dell'organo politico - l'annullamento -               
sugli atti adottati dai dirigenti si configura come straordinario e             
come tale puo' essere esercitato solo in presenza di determinati                
presupposti indicati al comma 2 del citato art. 41.                             
Il definitivo superamento di un rapporto gerarchico tra direzione               
politica e dirigenza verso un rapporto fondato sulla distinzione dei            
ruoli e sulla collaborazione, rende ragione del divieto espresso di             
avocazione da parte degli organi politici di atti di competenza                 
dirigenziale, possibilita' prevista invece nell'abrogato art. 8 della           
L.R. 41/92. L'atto di competenza dirigenziale eventualmente adottato            
da un organo politico ancorche' per motivi di urgenza a provvedere e'           
pertanto viziato da incompetenza.                                               
Anche nel caso di inerzia ed omissione, infatti, la legge regionale             
mantiene in capo alla dirigenza la competenza ad adottare l'atto                
prevedendo le modalita' per sostituire il dirigente inerte o                    
inadempiente in presenza di determinati presupposti.                            
La relativa disciplina e' contenuta nell'art. 42, comma 2 della legge           
regionale relativo al controllo sostitutivo con riferimento agli atti           
di competenza dei Direttori generali, mentre per quanto riguarda gli            
atti degli altri dirigenti si rinvia alle previsioni della lett. c)             
del comma 1 dell'art. 39 sulle funzioni dei dirigenti e della lett.             
h) del comma 1 dell'art. 40, sulle funzioni del Direttore generale ed           
alle indicazioni contenute nel paragrafo 3.2.                                   
In primo luogo in caso di inerzia o ritardo, la Giunta puo' fissare             
con apposita deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in            
materia di Organizzazione e acquisito il parere del Direttore                   
generale competente in materia di organizzazione (ovvero del                    
Direttore generale alla Presidenza nel caso in cui il Direttore                 
competente in materia di organizzazione sia quello interessato), un             
termine perentorio al Direttore generale competente ad adottare gli             
atti. Il termine deve essere congruo in relazione alla complessita'             
dell'atto da adottare e alle ragioni di interesse pubblico che                  
motivano la necessita' della sua adozione. Qualora l'inerzia permanga           
scaduto il termine assegnato, la Giunta, su proposta dell'Assessore             
competente in materia di Organizzazione e acquisito il parere del               
Direttore generale competente in materia di organizzazione (ovvero              
del Direttore generale alla Presidenza nel caso in cui il Direttore             
competente in materia di organizzazione sia quello interessato), puo'           
attribuire ad altro Direttore generale, previa contestazione, il                
compito di adottare gli atti.                                                   
In secondo luogo, in caso di grave inosservanza delle direttive                 
generali da parte del Direttore generale, la Giunta, con apposita               
motivata deliberazione su proposta dell'Assessore competente in                 
materia di Organizzazione e acquisito il parere del Direttore                   
generale competente in materia di organizzazione (ovvero del                    
Direttore generale alla Presidenza nel caso in cui il Direttore                 
competente in materia organizzazione sia quello interessato), puo'              
attribuire ad altro Direttore generale, previa contestazione, il                
compito di adottare gli atti.                                                   
In entrambe le ipotesi previste dal comma 2 dell'art. 42 della legge            
regionale e in casi di particolare urgenza, la Giunta puo' procedere,           
su proposta dell'Assessore competente in materia di Organizzazione e            
acquisito il parere del Direttore generale competente in materia di             
organizzazione (ovvero del Direttore generale alla Presidenza nel               
caso in cui il Direttore competente in materia di organizzazione sia            
quello interessato), senza previa contestazione, all'attribuzione ad            
altro Direttore generale della competenza ad adottare gli atti; nella           
deliberazione che provvede alla sostituzione dovranno essere indicati           
i motivi che giustificano l'urgenza a provvedere.                               
2.1.2 Valutazione dell'attivita' amministrativa e di gestione                   
La legge regionale appronta diversi strumenti per valutare, in senso            
lato, l'attivita' amministrativa e di gestione. Si tratta di                    
strumenti e metodologie ciascuna con specifici contenuti ed orientate           
a finalita' distinte ma che concorrono, unitariamente considerate, a            
porre in essere un sistema integrato di                                         
verifica/controllo/riorientamento a supporto sia delle decisioni di             
indirizzo politico-amministrativo sia dell'attivita' amministrativa e           
di gestione.                                                                    
Si tratta di attivita' che prendono in considerazione l'azione della            
Regione sotto diversi profili non solo quelli di regolarita'                    
amministrativa e contabile ma che tendono a valutare anche il                   
raggiungimento degli obiettivi prefissati (il controllo strategico),            
l'efficacia e l'efficienza della gestione (il controllo di gestione),           
l'attivita' dei dirigenti (la valutazione della dirigenza).                     
Il Titolo VI della legge regionale prevede e disciplina in via                  
generale tali strumenti che trovano attuazione in successivi ed                 
appositi atti della Giunta regionale, per quanto di competenza, e               
secondo modalita' stabilite dai contratti di lavoro per la                      
valutazione della dirigenza.                                                    
2.2 Relazioni tra le direzioni generali e le Agenzie                            
L'integrazione nelle attivita' e la collaborazione tra le Direzioni             
generali costituisce una  modalita' ordinaria di lavoro che puo'                
assumere le forme piu' diversificate in relazione agli obiettivi da             
raggiungere e al contenuto dell'attivita' e che trova nelle funzioni            
del  Comitato di direzione una necessaria premessa. Compete, infatti,           
ai Direttori generali ed ai dirigenti  individuare, in relazione agli           
obiettivi assegnati, ai programmi di lavoro e agli indirizzi sulla              
gestione e sull'amministrazione definiti dagli organi politici, le              
forme piu' idonee e flessibili di collaborazione e integrazione                 
(gruppi di lavoro secondo quanto specificato al punto 2.2.1,                    
istruttorie comuni, laboratori, focus group, progetti comuni o                  
collaborazione su progetti o iniziative specifiche ecc.).                       
In particolare il ridisegno delle relazioni tra direzioni generali              
trasversali e le altre direzioni generali relativamente alle materie            
proprie delle prime, ma di forte impatto sul funzionamento e                    
l'efficacia operativa delle altre direzioni e dell'Ente nel suo                 
complesso, costituisce uno degli obiettivi riorganizzativi da                   
conseguire nel breve-medio periodo. L'approfondimento relativo a                
nuove modalita' di relazione tra le due tipologie di direzioni e'               
gia' in corso, quale frutto di un ampio processo  che ha comportato             
anche forme di sperimentazione condotte nei laboratori istituiti                
nell'anno 2000, nell'ambito del programma  "Agenda per la                       
modernizzazione"; tale processo, che ha visto insieme impegnate                 
direzioni trasversali e di settore nella ridefinizione delle                    
reciproche finalita' gestionali ed operative, ha fino ad ora                    
consentito di:                                                                  
- identificare nelle direzioni generali trasversali i nodi                      
specializzati di una rete organizzativa che ha come sua finalita'               
unitaria la propria utilita' sociale; quali strutture sempre meno               
dedicate alla gestione amministrativa dei fattori, le direzioni                 
generali trasversali operano al fine di garantire il massimo di                 
efficacia ed efficienza delle azioni anche tramite il decentramento             
alle direzioni settoriali di attivita' gestionali e di sviluppo che             
piu' propriamente ed efficacemente possono essere svolte presso le              
singole direzioni generali;                                                     
- avviare l'utilizzo dello strumento del decentramento  di funzioni             
dalle direzioni generali trasversali a quelle settoriali, per                   
consentire a queste ultime una piu' piena responsabilita' di gestione           
dei fattori, in un quadro flessibile di regole che valgono per tutto            
l'ente, attivando nel contempo in modo organico forme di cooperazione           
nella progettazione di modelli, criteri e soluzioni suscettibili di             
essere adattati ed utilizzati da tutte le direzioni generali;                   
- individuare quelle funzioni che permangono nella esclusiva                    
responsabilita' delle direzioni trasversali, in quanto connesse alla            
loro finalita' intrinseca di garanzia della omogeneita' e della                 
coerenza delle soluzioni, alle pratiche trasversali, alle innovazioni           
sistemiche o ad azioni che costituiscono economia di scala.                     
Cio' premesso, l'obiettivo dei processi di riposizionamento                     
gestionale delle direzioni trasversali dovra' condurre ad un modello            
di funzionamento secondo il quale esse abbiano responsabilita', per             
le materie di competenza, relativamente a normazione, indirizzo,                
regolazione/compatibilizzazione, servizio/consulenza interni ,                  
gestione di processi/procedimenti specialistici e ad alta                       
complessita' o per economie di scala, monitoraggio e controllo,                 
rappresentanza dell'ente con gli interlocutori a livello nazionale e            
regionale, regolazione delle attivita' delle Agenzie/enti regionali o           
di emanazione regionale.                                                        
Le direzioni di settore/Agenzie/Istituti direttamente dipendenti                
dalla Giunta dovranno invece nel tempo assumere piena titolarita'               
nella gestione dei fattori, assumendone responsabilita' diretta  ed             
effettiva; in questa logica vanno lette le recenti scelte effettuate            
nell'ambito della riorganizzazione delle posizioni dirigenziali di              
prevedere, nelle direzioni generali di settore, apposite strutture              
amministrative denominate "Servizi Affari generali".                            
Lo strumento gia' sperimentato come il piu' idoneo per il                       
conseguimento dei risultati sopraindicati e' "l'intesa tra le                   
direzioni", tramite la quale convenire su priorita', tempi e                    
modalita' di soddisfacimento delle esigenze espresse dalle direzioni            
di settore, nel quadro delle compatibilita' generali dell'Ente,                 
unitamente ad una articolazione reciproca dei compiti rispetto agli             
obiettivi comuni oggetto delle intese. Tale strumento consente                  
inoltre di graduare, in funzione delle concrete possibilita' di                 
ciascuna direzione, tempi e modi di conseguimento dei risultati sopra           
indicati quali obiettivi di breve-medio periodo.                                
Ulteriori soluzioni organizzative sono tuttora oggetto di                       
sperimentazione, cosicche' le forme in cui si esercita                          
l'interrelazione tra le direzioni trasversali e quelle settoriali               
nelle materie di competenza delle prime devono essere considerate               
sperimentali e passibili di modifiche ed arricchimenti successivi.              
Poiche' si tratta di un processo tuttora in corso, le specificazioni            
relative alle singole aree di attivita' unitamente alle mappature               
allegate, per ciascuna direzione generale trasversale, costituiscono            
esemplificazione dei livelli di integrazione gia' raggiunti.                    
Le relazioni organizzative e funzionali tra le Direzioni generali e             
le Agenzie sono regolate dalla normativa vigente istitutiva delle               
stesse nonche' dai relativi atti di organizzazione.                             
2.2.1 L'istituzione di gruppi di lavoro                                         
Con il presente atto si forniscono gli indirizzi organizzativi                  
relativi alla costituzione dei gruppi di lavoro, previsti dalla lett.           
m) del comma 1 dell'art. 40 della L.R. 43/01.                                   
I Direttori generali possono costituire, con apposita determina,                
gruppi di lavoro nell'ambito della direzione ovvero interdirezione              
per lo svolgimento coordinato di azioni, progetti, attivita'                    
istruttorie che comportano il concorso di competenze diversificate              
e/o specialistiche. Nel caso di gruppi di lavoro interdirezioni,                
provvede all'istituzione il Direttore generale competente in via                
prevalente. Il provvedimento di istituzione del gruppo, oltre ad                
individuarne i componenti e il referente, stabilisce obiettivi,                 
oggetto dei lavori del gruppo, risultati da ottenere e tempi da                 
rispettare.                                                                     
Del gruppo di lavoro possono far parte anche soggetti esterni alla              
Regione ai quali puo' spettare, ove ricorrano i presupposti, i                  
compensi e i rimborsi previsti dalla L.R. 8/85. Diversamente, un                
eventuale compenso di diverso ammontare configura un incarico di                
prestazione professionale assoggettato alla normativa contenuta                 
nell'art. 12 della legge regionale e alla disciplina attuativa della            
Giunta regionale (deliberazione 181/02 e successive modificazioni e             
integrazioni).                                                                  
3. Le attribuzioni alla dirigenza                                               
3.1 Attivita' propositiva                                                       
Nel perseguire l'obiettivo fondamentale, comune alla direzione                  
politica ed alla dirigenza, di assicurare il buon andamento                     
dell'amministrazione ed il piu' efficiente svolgimento dell'azione              
amministrativa, i dirigenti collaborano con la Giunta nella                     
elaborazione degli atti di indirizzo politico-amministrativo, nella             
definizione dei programmi da realizzare e degli altri atti che                  
rientrano nello svolgimento di tali funzioni.                                   
A tal fine, nel formulare le proposte di atti rientranti nella                  
competenza degli organi politici, i dirigenti:                                  
- devono curare il rispetto dei criteri per la formulazione degli               
atti di indirizzo e di determinazione degli obiettivi e dei programmi           
generali, indicati nel precedente punto 2.1;                                    
- devono indicare i criteri di riferimento, che appare opportuno                
siano definiti in sede politica, per consentire l'adozione degli atti           
di amministrazione e di gestione.                                               
3.2 Attivita' di amministrazione e gestione                                     
Nell'esercizio delle funzioni di gestione, proprie della dirigenza              
amministrativa, i Direttori generali devono assicurare il rispetto              
del principio della piena collaborazione tra la direzione politica e            
la direzione amministrativa. Tale principio fondamentale deve essere            
applicato in modo flessibile in relazione al concreto atteggiarsi               
delle situazioni. In particolare, nel compiere le valutazioni che               
rientrano nella sfera delle loro attribuzioni, i Direttori devono               
investire la direzione politica delle valutazioni necessarie per                
l'adozione degli atti quando la specificita' delle situazioni lo                
richieda, e la decisione da assumere presenti una particolare                   
rilevanza politica. Spetta al Direttore generale valutare la                    
situazione concreta ed individuare i casi in cui, per la stessa                 
efficiente gestione dell'attivita' amministrativa, risulta opportuno            
coinvolgere l'organo politico in determinate valutazioni che                    
presentano profili di particolare delicatezza.                                  
Al fine di garantire l'unitarieta' e la coerenza dell'attivita' dei             
singoli settori: i Direttori generali ispirano la propria attivita'             
al metodo della collegialita' e della condivisione delle scelte,                
anche proponendo all'interno del Comitato di direzione                          
l'individuazione di specifici strumenti di coordinamento. I Direttori           
generali coinvolgono i dirigenti nelle attivita' di gestione proprie            
della direzione.                                                                
I Direttori generali, i dirigenti in relazione alle funzioni                    
assegnate ai servizi, ovvero altri funzionari delegati appositamente,           
partecipano alle riunioni del Consiglio e delle Commissioni                     
consiliari, secondo le modalita' previste dal regolamento del                   
Consiglio; essi collaborano altresi' con le strutture consiliari alla           
redazione di testi normativi.                                                   
Mentre restano ferme le competenze degli organi politici ad approvare           
ed autorizzare la sottoscrizione di atti nell'ambito della                      
programmazione negoziata o concertata con altre Amministrazioni e               
soggetti pubblici o privati, in quanto espressione delle funzioni di            
indirizzo politico amministrativo che si estrinsecano attraverso la             
definizione di piani e programmi e la determinazione di obiettivi,              
spetta alla  dirigenza l'approvazione e la stipula di accordi, anche            
con altre Amministrazioni pubbliche, da ascrivere all'attivita' di              
gestione tecnica e amministrativa previsti per l'attuazione di                  
programmi e progetti approvati dai competenti organi politici della             
Regione.                                                                        
Infatti, l'attribuzione ai dirigenti delle funzioni di gestione                 
tecnico-amministrativa, ivi compresa la competenza ad adottare i                
relativi atti a rilevanza esterna, comporta che in tali ambiti i                
dirigenti possano concludere gli accordi che ineriscono l'esercizio             
di tali funzioni, ivi compresi quelli sostitutivi o integrativi di              
provvedimenti (art. 11, Legge 241/90).                                          
Sempre in tali ambiti spetta ai dirigenti partecipare a conferenze di           
servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 241/90. In                 
particolare, il dirigente puo' indire la Conferenza, rendere                    
nell'ambito della stessa le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta            
e, in generale, gli atti di assenso ovvero i dinieghi di propria                
competenza ed esprimere in modo vincolante la volonta'                          
dell'Amministrazione qualora rientri nell'ambito delle proprie                  
competenze.                                                                     
Qualora, invece, il provvedimento, i pareri o altri atti d'assenso              
comunque denominati che la Regione "rende" nell'ambito della                    
Conferenza di servizi sia di competenza degli organi politici, alla             
Conferenza, in particolare alla seduta nella quale si assume la                 
determinazione conclusiva, deve partecipare un rappresentante munito            
del potere, preventivamente conferito, di esprimere definitivamente             
la volonta' dell'Amministrazione e le relative determinazioni devono            
essere adottate, in ogni caso, dal competente organo politico.                  
Resta, infine, di competenza della Giunta regionale la decisione di             
impugnare la determinazione conclusiva della Conferenza di servizi,             
anche ai fini previsti dal comma 7 dell'art. 14 ter della Legge                 
241/90, e assumere la determinazione conclusiva del procedimento nei            
casi previsti dal comma 3 dell'art. 14 quater della Legge 241/90.               
Qualora, nel rispetto delle indicazioni dei presenti indirizzi, siano           
delegate funzioni dirigenziali ad altri dirigenti o a funzionari                
titolari di posizione organizzativa, la determina di delega                     
stabilisce, oltre al contenuto della stessa, i tempi e i modi per               
assicurare informazione e coordinamento decisionale in capo al                  
titolare della funzione. La revoca della delega di funzioni                     
dirigenziali e' disposta con apposita determinazione da parte del               
delegante. Il Comitato di direzione assicura il monitoraggio e la               
coerenza  complessiva nell'ente della applicazione dell'istituto                
della delega di funzioni dirigenziali.                                          
Infine, per assicurare la conoscenza degli atti adottati dai                    
dirigenti:                                                                      
- i Direttori generali devono comunicare tempestivamente                        
all'Assessore competente per materia, secondo modalita' con lo stesso           
concordate, l'elenco di tutti i provvedimenti adottati nella propria            
direzione;                                                                      
- i Direttori generali ovvero i responsabili dei competenti servizi             
curano la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei              
provvedimenti adottati nella propria Direzione che, per motivi di               
opportunita' o per un obbligo di legge, devono essere pubblicati,               
fermo restando che tutti i provvedimenti sono resi disponibili, a               
norma dell'art. 6, comma 1 della L.R. 32/93, a chiunque ne faccia               
richiesta;                                                                      
- i dirigenti responsabili di servizio devono trasmettere al                    
Direttore generale l'elenco degli atti adottati, comprendente                   
l'elenco di quelli adottati dai dirigenti professional assegnati al             
servizio, secondo modalita' e frequenza stabilite dal Direttore                 
generale;                                                                       
- i dirigenti professional assegnati alla direzione trasmettono                 
direttamente al Direttore generale l'elenco degli atti adottati                 
secondo modalita' e frequenza stabilite dal Direttore generale.                 
Gli atti e i provvedimenti di competenza dirigenziale possono essere            
adottati anche nella forma prevista e nel rispetto della normativa              
statale in materia di firma digitale secondo modalita' operative che            
saranno appositamente definite.                                                 
3.3 Attribuzioni e funzioni dei Direttori generali                              
Ai Direttori generali sono demandate le funzioni indicate nell'art.             
40 della legge regionale. E' responsabilita' del Direttore generale             
l'attivita' di indirizzo, regolazione e controllo dell'attivita'                
amministrativo-gestionale svolta dalle strutture organizzative                  
facenti capo alla Direzione e dal personale direttamente assegnato.             
In particolare il Direttore generale, nella predisposizione del                 
programma di lavoro della direzione, valorizza l'apporto dei                    
dirigenti. Inoltre il Direttore generale valuta il piano operativo              
annuale proposto dai dirigenti di servizio, prima dell'adozione dei             
relativi atti attuativi, al fine di assicurare il coordinamento                 
generale tra i servizi della direzione e la coerenza con il programma           
di lavoro della direzione, prevedendo anche modalita' di verifica               
periodica e di informazione reciproca.                                          
Nell'ambito delle funzioni di controllo dell'attivita' della                    
direzione, l'art. 40 della legge regionale (precisamente la lett. h             
del comma 1) prevede in capo al Direttore generale un potere di                 
sostituzione del dirigente in caso di inerzia. Pertanto, in caso di             
inerzia di un dirigente Responsabile di Servizio o di un dirigente              
professional alle dirette dipendenze della direzione, il Direttore              
generale puo' fissare con apposita determina un termine perentorio              
per l'adozione dell'atto. Il termine deve essere congruo in relazione           
alla complessita' dell'atto da adottare e alle ragioni di interesse             
pubblico che motivano la necessita' della sua adozione. Qualora                 
l'inerzia permanga scaduto il termine assegnato, il Direttore                   
generale puo' adottare l'atto in sostituzione del dirigente                     
ordinariamente competente. Qualora l'atto sia di competenza di un               
dirigente professional non alle dirette dipendenze della direzione,             
il Direttore generale provvede su proposta del Responsabile di                  
Servizio.                                                                       
La sostituzione del Direttore generale in caso di assenza o                     
impedimento e' disciplinata dal comma 1 dell'art. 46 della legge                
regionale. Nel caso previsto dalla seconda parte di tale comma                  
(assenze o impedimenti per un periodo inferiore a un mese per                   
attivita' di ordinaria amministrazione), il Direttore generale                  
individua, con apposita nota, il proprio sostituto il quale puo'                
essere anche un dirigente responsabile di servizio assegnato alla               
direzione.                                                                      
Negli Allegati 1, 2, 3, 4 e 5 sono indicati i dirigenti responsabili            
di procedure e processi di lavoro ovvero competenti ad adottare gli             
atti e i provvedimenti in materia di organizzazione e personale,                
procedure di spesa, acquisizione di beni e servizi, lavori e opere              
pubbliche, trattamento dei dati personali. Negli stessi allegati sono           
anche indicate le funzioni e gli atti di competenza del Direttore               
generale delegabili a dirigenti responsabili di servizio o titolari             
di posizioni professional alle dirette dipendenze della direzione,              
fermo restando quanto previsto al punto 5.1. La delega attiene alla             
responsabilita' ed alle scelte complessive di carattere organizzativo           
proprie del Direttore generale; nel caso in cui venga effettuata,               
tenendo conto delle funzioni e dei compiti attribuiti alla struttura            
o posizione dirigenziale destinataria della delega, deve risultare da           
apposita determina e riguardare una funzione e/o l'adozione di atti o           
provvedimenti di una determinata tipologia.                                     
Fermo restando il rispetto degli indirizzi generali contenuti nei               
punti 2, 2.2 e 3 del presente atto nonche' delle indicazioni                    
contenute negli Allegati 1, 2, 3, 4 e 5, i Direttori generali                   
individuano, in relazione alle funzioni ed ai compiti delle strutture           
organizzative e dei dirigenti titolari di posizione professional alle           
loro dirette dipendenze, i dirigenti competenti ad adottare gli atti            
e i provvedimenti che possono essere ascritti alle categorie                    
individuate in via esemplificativa nell'Allegato 6 di competenza                
della propria direzione.                                                        
3.4 Attribuzioni e funzioni dei dirigenti: servizi e professional               
Alle posizioni dirigenziali con responsabilita' di servizio sono                
demandate le responsabilita' indicate nell'art. 39 della legge in               
relazione alle attribuzioni proprie del servizio come sinteticamente            
indicate nella deliberazione della Giunta regionale di istituzione              
della struttura e specificate da ciascun Direttore generale.                    
Alle posizioni dirigenziali professional, con riguardo agli ambiti di           
attivita' definiti negli atti di organizzazione, sono demandate le              
responsabilita' dei procedimenti/processi/progetti assegnati in sede            
di pianificazione annuale delle attivita', avuto a riferimento anche            
quanto stabilito dagli artt. 11, 12 e 13 della L.R. 32/93 in una                
ottica di valorizzazione degli stessi nell'attivita' della direzione            
generale o dei servizi cui sono assegnati.                                      
In detto ambito i dirigenti professional hanno responsabilita'                  
tecnica  propria delle relative risultanze, siano esse  direttamente            
prodotte quale apporto tecnico-professionale, sia frutto del                    
coordinamento di gruppi di lavoro e adottano tutti i necessari atti             
di tipo endoprocedimentale, anche a rilevanza esterna, ad esclusione            
del  provvedimento finale, che, salva espressa delega, permane nella            
responsabilita' del dirigente preposto alla struttura cui fa capo la            
funzione. Relativamente a detti provvedimenti, il dirigente                     
professional cura le fasi attuative e le necessarie comunicazioni.              
Sia i Responsabili dei Servizi che i dirigenti professional                     
partecipano con piena capacita' propositiva alla redazione annuale di           
programmi annuali di tutta l'attivita' e a loro volta, sono tenuti a            
coinvolgere, sia nella fase propositiva che in quella attuativa,                
tutto il personale del proprio servizio e segnatamente i titolari di            
posizione organizzativa.                                                        
Con specifico riguardo alle procedure di spesa, ai dirigenti                    
professional sono attribuite le responsabilita' indicate                        
nell'Allegato 3.    Negli Allegati 1, 2, 3, 4 e 5 sono indicati i               
dirigenti responsabili di procedure e processi di lavoro ovvero                 
competenti ad adottare gli atti e i provvedimenti in materia di                 
organizzazione e personale, procedure di spesa, acquisizione di beni            
e servizi, lavori e opere pubbliche, di trattamento dei dati                    
personali. Negli stessi allegati sono anche indicate le funzioni e              
gli atti di competenza del dirigente responsabile di servizio                   
delegabili a dirigenti titolari di posizioni professional assegnati             
al servizio, fermo restando quanto previsto al punto 5.1. La delega             
attiene alla responsabilita' ed alle scelte di carattere                        
organizzativo proprie del responsabile di servizio; nel caso in cui             
venga effettuata, tenendo conto delle funzioni e dei compiti                    
attribuiti alla struttura o posizione dirigenziale destinataria della           
delega, deve risultare da apposita determina e riguardare una                   
funzione e/o l'adozione di atti o provvedimenti di una determinata              
tipologia.                                                                      
4. L'espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e contabile           
La funzione e' esercitata indicando esplicitamente la denominazione             
della posizione dirigenziale competente, il riferimento al                      
provvedimento amministrativo di assegnazione della specifica                    
competenza connessa al contenuto dell'atto oggetto del parere nonche'           
il nominativo del dirigente che esprime il parere stesso.                       
4.1 Provvedimenti di competenza degli organi politici                           
4.1.1 Al Direttore generale, competente per materia, spetta                     
l'espressione del parere preventivo di regolarita' amministrativa;              
4.1.2 Al Responsabile del Servizio Bilancio-Risorse finanziarie                 
compete l'espressione:                                                          
- del parere preventivo di regolarita' contabile sui provvedimenti              
che comportano impegno di spesa ai sensi della L.R. 40/01;                      
- del visto preventivo di riscontro degli equilibri                             
economico-finanziari sui progetti di legge in materia di bilancio,              
sui provvedimenti amministrativi di variazione al bilancio, sui                 
progetti di legge con oneri a carico della Regione, sugli atti                  
programmatici nonche' sui provvedimenti riferiti all'accertabilita'             
delle entrate.                                                                  
4.2 Provvedimenti di competenza del Direttore generale                          
4.2.1 Il Direttore generale attesta la regolarita' amministrativa sui           
provvedimenti di sua diretta ed esclusiva competenza.                           
4.2.2 Al Responsabile di Servizio, competente per materia, spetta               
l'espressione del parere preventivo di regolarita' amministrativa.              
4.2.3 Al dirigente professional del Servizio Bilancio-Risorse                   
finanziarie, al quale e' assegnato il presidio dei processi connessi            
alle attivita' di controllo contabile sui provvedimenti di spesa,               
spetta l'espressione del parere preventivo di regolarita' contabile             
sui provvedimenti che comportano impegno di spesa a carico del                  
bilancio regionale ai sensi della L.R. 40/01.                                   
4.3 Provvedimenti di competenza del Responsabile di Servizio                    
4.3.1 Il dirigente Responsabile di Servizio attesta la regolarita'              
amministrativa sui provvedimenti di sua diretta ed esclusiva                    
competenza.                                                                     
4.3.2 Al dirigente professional, competente per materia, spetta                 
l'espressione del parere preventivo di regolarita' amministrativa.              
4.3.3 Al Responsabile del Servizio Bilancio-Risorse finanziarie                 
compete l'espressione del visto preventivo di riscontro degli                   
equilibri economico-finanziari sui provvedimenti riferiti                       
all'accertabilita' delle entrate.                                               
4.3.4 Al dirigente professional del Servizio Bilancio-Risorse                   
finanziarie, al quale e' assegnato il presidio dei processi connessi            
alle attivita' di controllo contabile sui provvedimenti di spesa,               
spetta l'espressione del parere preventivo di regolarita' contabile             
sui provvedimenti che comportano impegni di spesa sul bilancio                  
regionale ai sensi della L.R. 40/01.                                            
4.4 Provvedimenti di competenza del dirigente professional                      
4.4.1 Il dirigente professional che adotta il provvedimento attesta             
la regolarita' amministrativa.                                                  
4.4.2 Al dirigente professional del Servizio Bilancio-Risorse                   
finanziarie, al quale e' assegnato il presidio dei processi connessi            
alle attivita' di controllo contabile sui provvedimenti di spesa,               
spetta l'espressione del parere preventivo di regolarita' contabile.            
4.5 Delega ad altra posizione dirigenziale della funzione di                    
espressione del parere preventivo di regolarita' amministrativa                 
Nell'ipotesi 4.1 Provvedimenti di competenza degli organi politici,             
il Direttore generale puo', con propria determina, delegare                     
l'espressione del parere preventivo di regolarita' amministrativa               
riferito a specifiche tipologie di atti al dirigente Responsabile del           
Servizio al quale sono state attribuite le competenze oggetto dei               
provvedimenti sottoposti a parere.                                              
Nell'ipotesi prevista al punto 4.2.1 Provvedimenti di competenza del            
Direttore generale, il Direttore generale puo', con propria                     
determina, delegare il dirigente professional al quale e' assegnato             
il presidio della funzione, allocato sotto la diretta dipendenza                
funzionale della direzione, ad esprimere il parere di regolarita'               
amministrativa riferito a specifiche tipologie di atti.                         
vietata la sub-delega della funzione di espressione del parere                  
preventivo di regolarita' amministrativa.                                       
4.6 Delega ad altra posizione dirigenziale della funzione di                    
espressione del parere preventivo di regolarita' contabile                      
Nell'ipotesi 4.1 Provvedimenti di competenza degli Organi politici,             
il Responsabile del Servizio Bilancio-Risorse Finanziarie puo', con             
propria determina, delegare:                                                    
- l'espressione del parere preventivo di regolarita' contabile al               
dirigente professional del Servizio Bilancio-Risorse Finanziarie al             
quale e' assegnato il presidio dei processi connessi alle attivita'             
di controllo contabile sui provvedimenti di spesa;                              
- l'espressione del visto preventivo di riscontro degli equilibri               
economico-finanziari al dirigente professional del Servizio                     
Bilancio-Risorse finanziarie competente al presidio dei processi                
connessi alla predisposizione del bilancio di previsione e del                  
rendiconto generale.                                                            
vietata la sub-delega della funzione di espressione del parere                  
preventivo di regolarita' contabile e del visto di riscontro degli              
equilibri economico-finanziari.                                                 
5. Le funzioni dei titolari di posizione organizzativa                          
Ai titolari delle posizioni organizzative e' conferibile la                     
responsabilita' dei procedimenti, progetti ed attivita' assegnati in            
sede di pianificazione annuale, avuto a riferimento le finalita' e le           
disposizioni di cui alla L. R. 32/93, artt. 11, 12 e 13,                        
relativamente ai processi, progetti ed attivita'                                
tecnico-specialistiche oggetto delle posizioni organizzative, cosi'             
come individuate nelle schede descrittive.                                      
Agli stessi e' altresi' richiesta una capacita' propositiva, con                
riferimento agli ambiti di competenza, sia in relazione alla                    
predisposizione dei programmi annuali sia in relazione alla loro                
attuazione. In detto ambito i titolari di posizione organizzativa               
hanno responsabilita' tecnico-professionale propria relativamente               
alle risultanze delle istruttorie tecniche a rilevanza interna loro             
affidate.                                                                       
I titolari di posizione organizzativa in particolare possono inoltre:           
- effettuare istruttorie tecniche preliminari all'assunzione, da                
parte del dirigente preposto, di provvedimenti di gestione del                  
personale (attivazione di specifici percorsi di formazione del                  
personale, incarichi esterni, aspettative ecc..);                               
- rilasciare certificazioni al personale attestanti stati di fatto              
desumibili dagli atti d'ufficio;                                                
- effettuare ricognizioni di ordine tecnico preliminari                         
all'attuazione di misure di prevenzione e protezione dai rischi                 
ecc..;                                                                          
- rilasciare attestazione di regolarita', preliminari alla                      
liquidazione della spesa e di cui dare atto nel provvedimento,                  
relativamente ad azioni afferenti l'ambito di responsabilita' della             
posizione organizzativa.                                                        
5.1 Le funzioni dirigenziali delegabili a funzionari direttivi di               
elevata responsabilita'                                                         
In attuazione di quanto disposto dalla L.R. 43/01, all'art. 37, commi           
5 e 6, i funzionari direttivi di elevata responsabilita' cui possono            
essere delegate funzioni dirigenziali sono individuati nei titolari             
di incarico di posizione organizzativa.                                         
Ai medesimi sono delegabili, relativamente alle attivita' di                    
competenza, cosi' come indicate nella documentazione di istituzione             
delle stesse Posizioni organizzative, le responsabilita' dirigenziali           
di gestione endoprocedimentale (comunicazione di avvio e conclusione            
di procedimenti, di progetti ovvero richieste di precisazioni e                 
documentazione ecc..), ivi compresa l'adozione degli eventuali                  
provvedimenti a rilevanza interna, nonche' la comunicazione o la                
notifica di provvedimenti adottati dal dirigente preposto alla                  
struttura di appartenenza della posizione organizzativa.                        
Fermo restando quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 43/01, puo'              
essere oggetto di delega di funzioni dirigenziali, in relazione alle            
attivita' di competenza, l'adozione degli eventuali atti                        
amministrativi, anche a rilevanza esterna, quali ad esempio                     
attestazioni, certificazioni e simili rientranti nella categoria                
delle dichiarazioni di scienza.                                                 
La delega di funzioni non puo', in ogni caso, costituire attivita'              
prevalente del titolari di posizione organizzativa.                             
Relativamente ai provvedimenti di competenza dirigenziale, la                   
responsabilita' tecnica demandata ai responsabili di posizione                  
organizzativa puo' essere esercitata anche tramite l'espressione del            
parere di regolarita' amministrativa, come di seguito specificato:              
- il Direttore generale puo', con propria determina, delegare                   
l'espressione del parere di regolarita' amministrativa sugli atti di            
sua diretta ed esclusiva competenza al titolare della posizione                 
organizzativa competente posta sotto la diretta dipendenza della                
direzione;                                                                      
- il Responsabile di Servizio competente puo', con propria determina,           
delegare l'espressione del parere di regolarita' amministrativa al              
titolare di posizione organizzativa competente, allocato sotto la               
diretta dipendenza del servizio;                                                
- il dirigente professional, in accordo con il Responsabile del                 
Servizio, nel quadro del programma di attivita' della rispettiva                
direzione generale, puo' delegare, con propria determina,                       
l'espressione del parere di regolarita' amministrativa sugli atti di            
propria competenza al titolare di posizione organizzativa competente.           
Ai titolari di posizioni organizzative istituite anche per le                   
finalita' del controllo contabile puo' essere delegata l'espressione            
del parere di regolarita' contabile e precisamente il dirigente                 
professional del Servizio Bilancio-Risorse finanziarie, al quale e'             
assegnato il presidio dei processi connessi alle attivita' di                   
controllo contabile sui provvedimenti di spesa puo' delegare, con               
propria determina acquisito l'assenso del Responsabile del Servizio,            
l'espressione del parere preventivo di regolarita' contabile al                 
titolare di posizione organizzativa competente posto sotto la diretta           
dipendenza del servizio di appartenenza.                                        
Inoltre in materia di bilancio e contabilita':                                  
- il Responsabile del Servizio Bilancio-Risorse finanziarie puo', con           
propria determina, delegare l'espressione del visto preventivo di               
riscontro degli equilibri economico-finanziari al titolare della                
posizione organizzativa competente posto sotto la diretta dipendenza            
del servizio;                                                                   
- il Responsabile del Servizio Bilancio-Risorse finanziarie puo', con           
propria determina delegare l'espressione del visto di verifica sugli            
ordinativi di incasso al titolare della posizione organizzativa                 
competente posta sotto la diretta dipendenza del servizio;                      
- il dirigente professional del Servizio Bilancio-Risorse finanziarie           
al quale e' assegnato il presidio dei processi connessi alle                    
attivita' di controllo contabile sui provvedimenti di spesa, puo',              
con propria determina acquisito l'assenso del Responsabile del                  
servizio, delegare l'espressione del visto di verifica sui titoli di            
spesa al titolare della posizione organizzativa competente posta                
sotto la diretta dipendenza del servizio.                                       
ALLEGATO 1                                                                      
Responsabilita' dirigenziali in materia di attivita' contrattuale               
1. Attivita' contrattuale                                                       
Al Direttore generale competono le funzioni di direzione e                      
coordinamento dell'attivita' contrattuale posta in essere nella                 
direzione; compete inoltre la programmazione delle stesse attivita'             
ai fini della approvazione da parte della Giunta regionale degli atti           
di programmazione previsti dalla L.R. 20/00 in materia di opere e               
lavori pubblici e dalla L.R. 9/00 in materia di beni e servizi.                 
riservata in via generale al Direttore generale la facolta' di                  
effettuare controlli, disporre sopralluoghi, d'ufficio o previa                 
proposta dei competenti servizi in merito alle attivita' connesse ai            
lavori ed opere pubbliche, alla fornitura di beni e servizi di                  
pertinenza della direzione generale medesima, anche mediante                    
richiesta di dettagliata ed analitica rendicontazione, con esclusione           
di quelli realizzati dai soggetti previsti alla lettera a) del comma            
2 dell'art. 9 della L.R. 22/00.                                                 
riservata, altresi', al Direttore generale, relativamente alla                  
realizzazione di lavori ed opere pubbliche, l'adozione degli atti               
concernenti l'affidamento a soggetti esterni degli incarichi di                 
progettazione, studio, consulenza, supporto, nonche' quelli connessi            
al DLgs 494/96, fatta salva la possibilita' di delegare tali                    
responsabilita' a dirigenti Responsabili di servizio.                           
Inoltre, qualora sulla base dei provvedimenti normativi e                       
amministrativi in materia di organizzazione siano attribuite al                 
Direttore generale competenze dirette ed esclusive con riferimento a            
opere o lavori pubblici di iniziativa diretta della Regione ovvero in           
materia di acquisizione di beni e servizi, le funzioni poste in capo            
al Responsabile di servizio dal presente allegato, sono attribuite              
allo stesso Direttore generale.                                                 
1.1. Opere o lavori pubblici di iniziativa diretta della Regione                
Le funzioni del Responsabile di Servizio, con riferimento alle                  
competenze ad esso assegnate dai provvedimenti normativi e                      
amministrativi in materia di organizzazione, sono definite come                 
segue:                                                                          
a)  approvazione dei progetti cosi' come definiti dalla normativa di            
settore vigente;                                                                
b)  adozione del provvedimento a contrarre ed approvazione del bando            
di gara ovvero dell'affidamento dell'appalto a trattativa privata nei           
casi previsti dalla normativa vigente;                                          
c) nomina della Commissione giudicatrice ai sensi della normativa               
vigente di settore;                                                             
d)  approvazione del contratto;                                                 
e)  pubblicazione del bando di gara;                                            
f)  approvazione delle perizie di variante e suppletive che non                 
modifichino i programmi e i progetti come definiti al punto 2.1.                
degli indirizzi sulle funzioni dirigenziali;                                    
g)  recesso unilaterale del committente e scioglimento del contratto            
per mutuo consenso, previo parere del Direttore generale;                       
h)  risoluzione in danno ed esecuzione d'ufficio previo parere del              
Direttore generale;                                                             
i)  determinazione in merito alla proposta di accordo bonario di cui            
all'art. 31 bis della Legge 109/94 previo parere del Direttore                  
generale;                                                                       
j)  nomina dell'Ufficiale rogante.                                              
Le funzioni del dirigente professional, con riferimento alle                    
competenze ad esso assegnate dai provvedimenti normativi e                      
amministrativi in materia di organizzazione, sono definite come                 
segue:                                                                          
a)  esecuzione di tutte le procedure necessarie per l'individuazione            
del contraente fino alla aggiudicazione della gara o affidamento;               
b)  stipula del contratto;                                                      
c)  atti di gestione tecnica e amministrativa necessari per                     
l'esecuzione del contratto;                                                     
d)  autorizzazioni al subappalto;                                               
e)  approvazione dei certificati di regolare esecuzione e degli atti            
di collaudo.                                                                    
Nel caso in cui i provvedimenti amministrativi in materia di                    
organizzazione non individuino, per le competenze di cui sopra, una             
posizione dirigenziale professional tali funzioni sono esercitate               
direttamente dal Responsabile di servizio.                                      
1.1.2 Procedure in economia per lavori                                          
Le funzioni del Responsabile di Servizio, con riferimento alle                  
competenze ad esso assegnate dai provvedimenti normativi e                      
amministrativi in materia di organizzazione, sono definite come                 
segue:                                                                          
a)  approvazione perizia;                                                       
b)  affidamento lavori;                                                         
c)  approvazione del contratto;                                                 
d)  approvazione delle perizie di variante.                                     
Le funzioni del dirigente professional, con riferimento alle                    
competenze ad esso assegnate dai provvedimenti normativi ed                     
amministrativi in materia di organizzazione, sono definite come                 
segue:                                                                          
a)  esecuzione di tutte le procedure necessarie per l'individuazione            
del contraente fino all'affidamento;                                            
b)  stipula del contratto;                                                      
c)  atti di gestione tecnica e amministrativa necessari per                     
l'esecuzione del contratto;                                                     
d)  approvazione dei certificati di regolare esecuzione.                        
Nel caso in cui i provvedimenti amministrativi in materia di                    
organizzazione non individuino, per le competenze di cui sopra, una             
posizione dirigenziale professional tali funzioni sono esercitate               
direttamente dal Responsabile di Servizio.                                      
1.2 Acquisizione di beni o servizi                                              
Con riferimento alle procedure di acquisizione di beni e servizi                
espletate mediante gara ufficiale, sono attribuite alla esclusiva               
competenza del Responsabile del Servizio Patrimonio e Provveditorato            
le seguenti competenze:                                                         
a)  adozione del provvedimento a contrarre ed approvazione del bando            
di gara;                                                                        
b)  pubblicazione del bando di gara;                                            
c)  approvazione dei preventivi di spesa o delle perizie con annessi            
capitolati d'oneri in esecuzione di piani di approvvigionamento o di            
spesa come definiti al punto 2.1 degli indirizzi sulle funzioni                 
dirigenziali;                                                                   
d)  nomina della commissione aggiudicatrice a norma delle vigenti               
disposizioni di cui alla L.R. 9/00 nonche' del R.R. 6/01 e successive           
modifiche;                                                                      
e)  approvazione del contratto.                                                 
Le funzioni del Responsabile di Servizio, con riferimento alle                  
competenze ad esso assegnate dai provvedimenti normativi e                      
amministrativi in materia di organizzazione e limitatamente alle                
acquisizioni di beni e servizi espletate tramite procedure negoziate            
(trattativa privata previa gara ufficiosa e affidamento diretto),               
sono definite come segue:                                                       
a)  approvazione dei preventivi di spesa o delle perizie con annessi            
capitolati d'oneri in esecuzione di piani di approvvigionamento o di            
spesa come definiti al punto 2.1 degli indirizzi sulle funzioni                 
dirigenziali;                                                                   
b)  approvazione del contratto.                                                 
Le funzioni del dirigente professional, con riferimento alle                    
competenze ad esso assegnate dai provvedimenti normativi e                      
amministrativi in materia di organizzazione, sono definite come                 
segue:                                                                          
a)  esecuzione di tutte le procedure inerenti l'espletamento della              
gara fino alla sua aggiudicazione;                                              
b)  stipula del contratto. Nel caso in cui i provvedimenti                      
amministrativi in materia di organizzazione non individuino, per le             
competenze di cui sopra, una posizione dirigenziale professional tali           
funzioni sono esercitate direttamente dal Responsabile di Servizio.             
1.2.1 Procedure in economia per acquisto di beni e servizi                      
Le funzioni del Direttore generale, con riferimento alle competenze             
ad esso assegnate dai provvedimenti normativi e amministrativi in               
materia di organizzazione, sono definite, secondo le disposizioni               
contenute nella L.R. 9/00 nonche' nel R.R. 6/01 e successive                    
modifiche, come segue:                                                          
a)  ordinazione delle forniture e dei servizi non standardizzati                
(art. 19, R.R. 6/01 e successive modifiche);                                    
b)  ordinazione delle forniture e dei servizi con riferimento ai                
budget assegnati alle diverse direzioni generali  (art. 20, R.R. 6/01           
e successive modifiche).                                                        
Il Direttore generale puo', con propria determina, delegare la                  
funzione di cui alla lettera b) al dirigente professional posto sotto           
la diretta dipendenza della direzione.                                          
Il Responsabile di Servizio, con riferimento alle competenze ad esso            
assegnate dai provvedimenti normativi e amministrativi in materia di            
organizzazione, secondo le disposizioni contenute nella L.R. 9/00               
nonche' nel R.R. 6/01, provvede alla ordinazione delle forniture e              
dei servizi di tipo non standardizzato (art. 19, R.R. 6/01 e                    
successive modifiche).                                                          
Il Responsabile del Servizio Patrimonio e Provveditorato, con                   
riferimento alle competenze ad esso assegnate dai provvedimenti                 
normativi e amministrativi in materia di organizzazione,  secondo le            
disposizioni contenute nella L.R. 9/00 nonche' nel R.R. 6/01,                   
provvede alla ordinazione delle forniture e dei servizi di tipo                 
standardizzato (art. 19, R.R. 6/01 e successive modifiche).                     
Il Responsabile del Servizio Patrimonio e Provveditorato puo', con              
propria determina, delegare l'ordinazione di spese minute per                   
forniture di beni e servizi di tipo standardizzato ai Cassieri                  
economi periferici secondo le modalita' previste al comma 2, art. 17            
del R.R. 6/01 e successive modifiche.                                           
ALLEGATO 2                                                                      
Responsabilita' dirigenziali in materia di procedure di entrata                 
2.1 Accertamento delle entrate                                                  
Il Responsabile del Servizio Bilancio-Risorse finanziarie, nel                  
rispetto di quanto disposto dall'art. 42, L.R. 40/01,  procede                  
d'ufficio all'accertamento delle entrate.                                       
Laddove non ricorrano i presupposti previsti dall'art. 42, il                   
Responsabile del Servizio Bilancio-Risorse finanziarie procede                  
all'accertamento delle entrate sulla base di provvedimenti adottati             
dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore di settore                    
competente per materia.                                                         
2.2 Riscossione e versamento delle entrate                                      
Compete al Responsabile del Servizio Bilancio-Risorse finanziarie:              
- l'espressione del visto di verifica sugli ordinativi d'incasso;               
- l'emissione e la firma degli ordinativi d'incasso.                            
Il Responsabile del Servizio puo', con propria determina, delegare un           
dirigente professional, posto sotto la diretta dipendenza del                   
servizio, l'esercizio della funzione di emissione e firma degli                 
ordinativi d'incasso.                                                           
2.3 Atti relativi a procedure sanzionatorie amministrative e                    
tributarie                                                                      
Compete al Responsabile del Servizio Bilancio-Risorse finanziarie               
l'adozione dei provvedimenti relativi alle procedure sanzionatorie              
amministrative e tributarie nonche' degli ulteriori provvedimenti               
accessori che impegnano l'Amministrazione nei confronti di terzi.               
Il Responsabile del Servizio puo', con propria determina, delegare al           
dirigente professional competente al presidio del processo in materia           
di tributi e di sanzioni tributarie e amministrative, l'adozione dei            
provvedimenti di cui sopra.                                                     
ALLEGATO 3                                                                      
Responsabilita' dirigenziali in materia di procedure di spesa                   
In via ordinaria e salvo le diverse specificazioni di seguito                   
riportate, le attribuzioni in materia di spesa sono definite come               
segue:                                                                          
- spetta al Responsabile del Servizio competente l'adozione dei                 
provvedimenti che comportano impegni di spesa, a carico del Bilancio            
regionale, in attuazione dei programmi deliberati dai competenti                
organi politici della Regione;                                                  
- spetta al dirigente professional competente l'adozione dei                    
provvedimenti comportanti impegni di spesa a carico del bilancio                
regionale, privi di discrezionalita', derivanti da obblighi                     
contrattuali o da disposizioni legislative nonche' relativi alla                
reiscrizione di residui passivi perenti, per il riaccertamento di               
residui passivi perenti corrispondenti ad obbligazioni giuridiche               
regolarmente contratte o alle procedure di regolarizzazione                     
contabile;                                                                      
- spetta al dirigente professional competente l'adozione dei                    
provvedimenti di liquidazione della spesa;                                      
- spetta al dirigente professional competente la richiesta di                   
emissione dei titoli di pagamento;                                              
- spetta al Responsabile del Servizio Bilancio-Risorse finanziarie o            
ad un suo delegato l'ordinazione dei titoli di spesa.                           
3.1 Attribuzioni e compiti del Direttore generale in materia di                 
procedure di spesa                                                              
Le funzioni del Direttore generale, con riferimento alle competenze             
ad esso assegnate con i provvedimenti normativi e amministrativi in             
materia di organizzazione, sono definite come segue:                            
3.1.1 Impegno di spesa (artt. 47 e 48, L.R. 40/01)                              
La competenza ad assumere impegni, nell'ambito delle procedure di               
spesa, e' attribuita, in via ordinaria ai dirigenti Responsabili di             
Servizio. Spetta, comunque, al Direttore generale l'adozione dei                
provvedimenti comportanti impegno di spesa sul bilancio regionale nei           
seguenti casi:                                                                  
A)  conferimenti di incarichi di prestazioni professionali a soggetti           
esterni alla Regione (art. 12 della legge regionale). L'assunzione              
degli impegni di spesa e' disposta nel rispetto del documento annuale           
di previsione del fabbisogno di massima di incarichi di prestazioni             
professionali adottato dalla Giunta regionale;                                  
B)  acquisizioni di beni e servizi non programmate ma urgenti, ove              
motivatamente necessarie a non pregiudicare la funzionalita' dei                
servizi secondo le modalita' disciplinate dalla lett. e), comma 2,              
art. 5, L.R. 9/00 e dall'art. 3, R.R. 6/01 e successive modifiche;              
C)  acquisizioni di beni e servizi con procedure in economia secondo            
le modalita' disciplinate dall'art. 20 del R.R. 6/01 e successive               
modifiche;                                                                      
D)  assunzione impegni di spesa in attuazione dei programmi                     
deliberati dai competenti organi della Regione o in esecuzione di               
provvedimenti di spesa adottati dagli stessi organi tali da non                 
comportare ulteriori decisioni da ricondurre alla discrezionalita'              
politica. Tale funzione e' esercitata dal Direttore generale nei soli           
casi in cui la competenza non sia stata attribuita ad un servizio,              
con i provvedimenti di conferimento di competenze e funzioni, e sia             
pertanto da configurarsi come competenza diretta ed esclusiva dello             
stesso Direttore generale.                                                      
La funzione non e' esercitata qualora, in sede di approvazione degli            
atti programmatici, l'organo competente abbia provveduto, nel                   
rispetto di quanto disposto dal comma 2, art. 49 della L.R. 40/01,              
all'impegno dei fondi.                                                          
I programmi o i provvedimenti di spesa devono contenere comunque gli            
elementi gia' indicati nel paragrafo precedente - punto 2.1 degli               
indirizzi.Spetta inoltre al Direttore generale, salvo delega al                 
dirigente professional alle dirette dipendenze del Direttore                    
generale,  l'adozione dei provvedimenti di impegno per la                       
reiscrizione di residui passivi perenti, per il riaccertamento di               
residui passivi perenti corrispondenti ad obbligazioni giuridiche               
regolarmente contratte, di regolarizzazione contabile nonche'                   
discendenti da obblighi contrattuali o in forza di legge, ed in                 
quanto tali privi di ogni discrezionalita' tecnica, limitatamente               
alle procedure di spesa riferite ad attribuzioni di diretta ed                  
esclusiva competenza del Direttore generale.                                    
3.1.2 Liquidazione della spesa (artt. 51, L.R. 40/01)                           
La funzione di liquidazione della spesa e' attribuita, in via                   
ordinaria, al dirigente professional. Spetta, comunque, al Direttore            
generale l'adozione dei provvedimenti di seguito specificati nei soli           
casi riferiti ad attribuzioni di diretta ed esclusiva competenza del            
Direttore generale.                                                             
A)  l'adozione dei provvedimenti di liquidazione a norma dell'art.              
51, L.R. 40/01;                                                                 
B)  la determinazione, in sede di liquidazione, delle eventuali                 
economie di spesa e l'autorizzazione al disimpegno;                             
C)  il recupero di eventuali somme erogate in eccedenza rispetto                
all'importo liquidato.                                                          
3.1.3 Richiesta di emissione del titolo di pagamento (art, 52 L.R.              
40/01)                                                                          
La funzione di richiesta di emissione del titolo di pagamento e'                
esercita, in via ordinaria, dal dirigente professional. Spetta,                 
comunque, al Direttore generale la richiesta di emissione del titolo            
di pagamento nei soli casi riferiti ad attribuzioni di diretta ed               
esclusiva competenza del Direttore generale.                                    
3.2 Attribuzioni e compiti del Responsabile di Servizio in materia di           
procedure di spesa                                                              
Le funzioni del Responsabile di Servizio, con riferimento alle                  
competenze ad esso assegnate con i provvedimenti normativi e                    
amministrativi in materia di organizzazione, sono definite come                 
segue:                                                                          
3.2.1 Impegno di spesa (artt. 47 e 48, L.R. 40/01)                              
Spetta al Responsabile di Servizio l'adozione dei provvedimenti                 
comportanti impegno di spesa sul bilancio regionale nei seguenti                
casi:                                                                           
A)  assunzione impegni di spesa in attuazione dei programmi                     
deliberati dai competenti organi della Regione o in esecuzione di               
provvedimenti di spesa adottati dagli stessi organi tali da non                 
comportare ulteriori decisioni da ricondurre alla discrezionalita'              
politica. La funzione non e' esercitata qualora, in sede di                     
approvazione degli atti programmatici, l'organo competente abbia                
provveduto, nel rispetto di quanto disposto dal comma 2, art. 49,               
della L.R. 40/01, all'impegno dei fondi. I programmi o i                        
provvedimenti di spesa devono contenere comunque gli elementi gia'              
indicati nel paragrafo precedente punto 2.1 degli indirizzi.                    
B)  acquisizioni di beni e servizi con procedure in economia secondo            
le modalita' disciplinate dall'art. 20 del R.R. 6/01 e successive               
modifiche.                                                                      
La funzione non e' esercitata con riferimento ai provvedimenti di               
impegno relativi ad attribuzioni di diretta ed esclusiva competenza             
del Direttore generale.                                                         
Spetta inoltre al Responsabile del Servizio l'adozione dei                      
provvedimenti di impegno di reiscrizione di residui passivi perenti,            
per il riaccertamento di residui passivi perenti corrispondenti ad              
obbligazioni giuridiche regolarmente contratte, di regolarizzazione             
contabile nonche' discendenti da obblighi contrattuali o in forza di            
legge, ed in quanto tali privi di ogni discrezionalita' tecnica,                
limitatamente alle procedure di spesa riferite ad attribuzioni di               
diretta ed esclusiva competenza del Responsabile di servizio.                   
3.2.2 Liquidazione della spesa (artt. 51, L.R. 40/01)                           
La funzione di liquidazione della spesa e' attribuita, in via                   
ordinaria, al dirigente professional. Spetta, comunque, al                      
Responsabile di servizio l'adozione dei provvedimenti, di seguito               
specificati, nei soli casi riferiti ad attribuzioni di diretta ed               
esclusiva competenza del Responsabile di Servizio.                              
A)  l'adozione dei provvedimenti di liquidazione a norma dell'art.              
51, L.R. 40/01;                                                                 
B)  la determinazione, in sede di liquidazione, delle eventuali                 
economie di spesa e l'autorizzazione al disimpegno;                             
C)  il recupero di eventuali somme erogate in eccedenza rispetto                
all'importo liquidato.                                                          
3.2.3 Richiesta di emissione del titolo di pagamento (art. 52, L.R.             
40/01)                                                                          
La funzione di richiesta di emissione del titolo di pagamento e'                
esercitata, in via ordinaria, dal dirigente professional. Spetta,               
comunque, al Responsabile di servizio la richiesta di emissione del             
titolo di pagamento nei soli casi riferiti ad attribuzioni rientranti           
nella diretta ed esclusiva competenza del Responsabile di servizio.             
3.2.4 Ordinazione dei titoli di spesa (art. 53, L.R. 40/01)                     
Compete al Responsabile del Servizio Bilancio-Risorse finanziarie               
l'emissione e la firma dei titoli di spesa ai sensi del comma 2, art.           
53 della L.R. 40/01.                                                            
Il Responsabile del Servizio puo', con propria determina, delegare              
tale compito ad un dirigente secondo quanto previsto dal comma 2                
dell'art. 52 della L.R. 40/01.                                                  
3.3 Attribuzioni e compiti del dirigente professional in materia di             
procedure di spesa                                                              
Le funzioni del dirigente professional, con riferimento alle                    
competenze ad esso assegnate con i provvedimenti normativi e                    
amministrativi in materia di organizzazione, sono definite come                 
segue:                                                                          
3.3.1 Impegno di spesa (artt. 47 e 48, L.R. 40/01)                              
Spetta al dirigente professional l'adozione dei provvedimenti                   
comportanti impegno di spesa sul bilancio regionale nei seguenti                
casi:                                                                           
A)  assunzione degli impegni di spesa per quanto dovuto in relazione            
all'adozione degli atti obbligati, di competenza, discendenti da                
obblighi contrattuali o comunque in forza di legge ed in quanto tali            
privi di ogni discrezionalita';                                                 
B)  assunzione degli impegni di spesa per reiscrizioni di residui               
passivi perenti ai sensi del comma 5, art. 60, L.R. 40/01 nonche' per           
il riaccertamento di residui passivi perenti corrispondenti ad                  
obbligazioni giuridiche regolarmente contratte;                                 
C)  assunzione degli impegni di spesa per le procedure relative alle            
regolarizzazioni contabili.                                                     
3.3.2 Liquidazione della spesa (art. 51, L.R. 40/01)                            
Con riferimento alle funzioni attribuite ai dirigenti professional              
dai provvedimenti di organizzazione e definizione delle competenze,             
spettano al dirigente professional:                                             
A)  l'adozione dei provvedimenti di liquidazione a norma dell'art.              
51, L.R. 40/01;                                                                 
B)  la determinazione, in sede di liquidazione, delle eventuali                 
economie di spesa e l'autorizzazione al disimpegno;                             
C)  il recupero di eventuali somme erogate in eccedenza rispetto                
all'importo liquidato.                                                          
La funzione non e' esercitata qualora, in sede di adozione dei                  
provvedimenti di assunzione di impegno, il Direttore generale o il              
Responsabile di servizio abbiano provveduto, nel rispetto di quanto             
disposto dall'art. 51 della L.R. 40/01, a disporre la liquidazione              
della spesa.                                                                    
3.3.3 Richiesta di emissione del titolo di pagamento (art. 52, L.R.             
40/01)                                                                          
Con riferimento alle funzioni attribuite al dirigente professional              
dai provvedimenti di organizzazione e alla definizione delle                    
competenze, spetta allo stesso la richiesta di emissione del titolo             
di pagamento.                                                                   
3.3.4 Ordinazione dei titoli di spesa (art. 53, L.R. 40/01)                     
Compete al dirigente professional del Servizio Bilancio-Risorse                 
finanziarie, al quale e' assegnato il presidio dei processi connessi            
alle attivita' di controllo contabile sui provvedimenti di spesa                
l'espressione del visto di verifica sui titoli di spesa di cui al               
comma 1, art. 53, L.R. 40/01.                                                   
ALLEGATO 4                                                                      
Responsabilita' dirigenziali in materia di processi organizzativi,              
gestione risorse umane e sicurezza nei luoghi di lavoro                         
4.1 Indirizzi generali                                                          
A differenza di altri Settori di attivita' dell'ente le                         
responsabilita' in materia di gestione dei processi organizzativi,              
delle risorse umane e della sicurezza nei luoghi di lavoro spesso non           
richiedono, per essere esercitate, l'adozione di atti amministrativi;           
tale fatto distintivo non deve tuttavia porre in ombra la forte                 
responsabilita' connessa alla gestione di fattori dai quali dipende             
il successo di grande parte dell'attivita' dell'Ente e che                      
costituisce uno dei filoni di responsabilita' tipicamente                       
dirigenziale; in questo ambito, quindi, l'articolazione delle                   
responsabilita', di seguito indicata,  tiene conto di questa                    
peculiarita', richiamando i ruoli dirigenziali che rispondono di                
processi o fasi rilevanti degli stessi.                                         
Il riorientamento del ruolo che le direzioni trasversali sono                   
chiamate a svolgere rispetto al passato, con particolare riferimento,           
per quanto riguarda i processi organizzativi e di gestione delle                
risorse umane, al decentramento di responsabilita' gestionali alle              
altre direzioni generali, richiede che sia comunque garantita,                  
unitamente all'efficacia e pertinenza delle soluzioni, l'omogenea               
applicazione delle regole che riguardano tutto l'Ente. A tal fine,              
per processi rilevanti, che assumono impatto significativo                      
sull'insieme delle soluzioni organizzative e  di sviluppo delle                 
risorse umane, puo' risultare necessario che l'esercizio di                     
responsabilita' ed autonomia da parte delle direzioni generali sia, a           
seconda dei casi:                                                               
- accompagnato dall'acquisizione di una valutazione di congruenza               
espressa dalla direzione competente in materia di processi                      
organizzativi, gestione delle risorse umane e prevenzione nei luoghi            
di lavoro;                                                                      
- caratterizzato dalla condivisione della responsabilita' tra la                
direzione competente in materia di organizzazione e le singole                  
direzioni di settore/agenzie/enti, di volta in volta interessati;               
cio' puo' anche comportare l'assunzione di "intese", con le quali               
convenire su veri e propri protocolli di servizio, che impegnano                
entrambe le strutture coinvolte.                                                
Qualora prevista negli atti d'indirizzo della Giunta regionale, si              
dara' atto - nei provvedimenti dirigenziali - dell'avvenuta                     
acquisizione della valutazione di cui sopra o delle modalita'                   
attraverso le quali si e' attuata la condivisione delle                         
responsabilita'.                                                                
Particolare rilievo e delicatezza assume la                                     
attestazione/certificazione di attivita' svolte dal personale                   
assegnato alle strutture da parte dei relativi Direttori/dirigenti              
responsabili; detta certificazione e' sottoscritta, su proposta del             
dirigente da cui la singola unita' e' posta in dipendenza funzionale,           
a firma congiunta con il Direttore/dirigente della struttura                    
trasversale presso cui e' allocata la competenza nella specifica                
materia; detta firma congiunta e' finalizzata a garantire                       
l'omogeneita' delle attestazioni rispetto agli indirizzi generali ed            
alle norme vigenti per tutto il personale dell'Ente. In assenza di              
detta condivisione di responsabilita', l'attestazione non e'                    
considerata valida.                                                             
I dirigenti preposti (Direttori generali e responsabili di servizio),           
nell'esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, promuovono il               
concorso dei dirigenti  professional e dei titolari di posizione                
organizzativa all'esercizio delle responsabilita' ai medesimi                   
conferite, per quanto di rispettiva competenza.                                 
I Direttori generali ed i responsabili di servizio assumono i                   
provvedimenti connessi all'esercizio delle responsabilita' loro                 
conferite dalla Giunta; i Direttori generali individuano e                      
disciplinano, con propri atti, le eventuali ulteriori responsabilita'           
delegate ai responsabili di servizio.                                           
Non sono delegabili a responsabili di posizione dirigenziale                    
professional e ai titolari di posizione organizzativa l'adozione di             
provvedimenti finali inerenti l'organizzazione, la gestione, la                 
valutazione e lo sviluppo del personale.                                        
4.2 Responsabilita' dei Direttori generali                                      
responsabilita' del Direttore generale l'attivita' di normazione,               
indirizzo, regolazione e  controllo per quanto riguarda                         
l'organizzazione della direzione generale, delle risorse umane e                
della sicurezza nell'ambito della struttura; in particolare e'                  
responsabilita' del Direttore generale: l'organizzazione ed il                  
funzionamento generale della direzione (art. 40, lettere c), d), f),            
g), h) ed i) della legge regionale).                                            
Precisamente e' responsabilita' del Direttore generale:                         
a)  la specificazione delle funzioni demandate ai servizi;                      
b)  l'istituzione delle posizioni dirigenziali ed organizzative;                
c)  il conferimento incarichi dirigenziali e di responsabilita' di              
posizione organizzativa;                                                        
d)  l'adozione di progetti di innovazione organizzativa, tecnologica,           
di telelavoro ecc.;                                                             
e)  la pianificazione del budget assegnato alla direzione per la                
gestione del personale e formulazione dei relativi indirizzi per i              
dirigenti di Servizio;                                                          
f)  la formulazione delle proposte alla direzione generale competente           
relativamente ai fabbisogni ordinari e straordinari  di personale;              
g)  l'ottimizzazione dell'utilizzo del personale assegnato alla                 
direzione, anche tramite l'attuazione di processi di mobilita'                  
interna;                                                                        
h)  la formulazione, alla direzione generale competente, delle                  
proposte/espressione di assenso o diniego relativamente alla                    
acquisizione di personale proveniente da altre direzioni o enti,                
anche esterni;                                                                  
i)  la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo             
parziale e viceversa, relativamente al personale assegnato alla                 
direzione;                                                                      
j)  la formulazione, su richiesta della direzione generale competente           
in materia di organizzazione, di proposte nominative di esperti da              
inserire nelle commissioni esaminatrici dei concorsi, dei processi              
selettivi interni o  per la elaborazione di graduatorie per                     
l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato o con               
contratto di formazione - lavoro ecc.;                                          
k)  la formulazione di proposte, alla direzione generale competente,            
per l'accensione di contratti di fornitura di lavoro temporaneo;                
l)  la formulazione delle proposte da inserire nel programma degli              
incarichi professionali (art. 12 della legge regionale);                        
m)  il conferimento degli incarichi di prestazione professionale e di           
collaborazione coordinata e continuativa;                                       
n)  la pianificazione delle risorse finanziarie assegnate per la                
formazione del personale e verifica di coerenza delle azioni attuate;           
formulazione di indirizzi ai dirigenti di servizio per la                       
segnalazione, alla direzione competente di fabbisogni formativi di              
natura intersettoriale e per la partecipazione alle iniziative                  
trasversali del personale della direzione;                                      
o)  la valutazione dei dirigenti di Servizio e professional                     
direttamente dipendenti;                                                        
p)  la valutazione dei Responsabili di posizione organizzativa e del            
personale direttamente dipendenti;                                              
q)  la verifica sulla omogeneita' e coerenza applicativa dei criteri            
stabiliti per la valutazione, da parte dei dirigenti di servizio;               
r)  il monitoraggio e controllo successivo sull'esercizio delle                 
responsabilita' dei dirigenti di servizio e delle altre                         
responsabilita' direttamente dipendenti;                                        
s)  l'autorizzazione o il diniego relativamente all'assunzione di               
incarichi esterni da parte del personale assegnato;                             
t)  la contestazione degli addebiti e la irrogazione di sanzioni                
disciplinari, nei confronti dei  dirigenti e del personale                      
funzionalmente dipendente;                                                      
u)  l'adozione degli atti propri dei dirigenti in materia di                    
sicurezza nei luoghi di lavoro (es: designazione addetti gestione               
emergenze e primo soccorso) e comunicazioni al datore di lavoro ex              
DLgs 626/94, relativamente ai pericoli esistenti presso la struttura            
di competenza.                                                                  
Le attivita' di istruttoria, coordinamento e raccordo con la                    
direzione generale competente in materia di organizzazione                      
all'esercizio delle responsabilita' sopraprecisate, qualora non gia'            
individuate come responsabilita' proprie di posizioni dirigenziali di           
struttura, possono esser conferite ad altre posizioni dirigenziali -            
di struttura o professional - e/o a funzionari responsabili di                  
posizione organizzativa.                                                        
Il Direttore generale puo' delegare ai dirigenti responsabili di                
Servizio il conferimento degli incarichi di responsabilita' delle               
posizioni organizzative istituite presso i rispettivi servizi.                  
I Responsabili dei Servizi decentrati possono essere delegati, datore           
di lavoro ex DLgs 626/94 ad esercitare, per quanto di competenza, il            
ruolo di datori di lavoro, relativamente all'attuazione delle misure            
necessarie alla realizzazione del piano di azione contenuto nel                 
documento di valutazione dei rischi.                                            
4.3 Responsabilita' dei dirigenti Responsabili di Servizio                      
responsabilita' dei Responsabili di Servizio, nell'ambito degli                 
indirizzi stabiliti dai relativi Direttori generali ai sensi                    
dell'art. 40 lettere c), g) ed i) della legge regionale:                        
a)  la pianificazione annuale delle attivita' assegnate e                       
dell'organizzazione del lavoro all'interno del servizio;                        
b)  la specificazione annuale dei procedimenti/progetti assegnati ai            
dirigenti professional ed ai responsabili di posizione organizzativa            
afferenti il servizio e relativa definizione del personale e delle              
risorse di cui gli stessi si avvalgono per l'attuazione delle                   
attivita';                                                                      
c)  la proposta, al relativo Direttore generale per quanto riguarda:            
1) i fabbisogni professionali ordinari e straordinari; 2) la                    
valutazione di preliminare congruenza relativamente al personale                
previsto in ingresso nel servizio a vario titolo e la eventuale                 
dichiarazione di non avvenuto superamento del periodo di prova, per             
quanto riguarda i neoassunti; 3) la proposta di piani di sviluppo del           
personale e delle conseguenti azioni; individuazione dei partecipanti           
ai percorsi di formazione trasversale;                                          
d)  l'attribuzione degli incentivi di cui alla Legge 109/94 e                   
successive modificazioni ed integrazioni, a seguito dell'affidamento            
di progetti per l'attuazione di opere al personale, nonche'  della              
definizione delle relative percentuali di incentivazione;                       
e)  la valutazione dei risultati e del personale assegnato al                   
servizio;                                                                       
f)  la gestione amministrativa del personale assegnato:                         
concessione/diniego aspettative, autorizzazione ferie, missioni e               
relativa autorizzazione alla liquidazione delle parcelle, ecc..;                
g)  la valutazione di compatibilita' organizzativa rispetto alle                
richieste di: trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a            
tempo parziale e viceversa, di assunzione di incarichi esterni,                 
attuazione di progetti di telelavoro ecc..;                                     
h)  la contestazione di addebiti e l'irrogazione di sanzioni                    
disciplinari nei confronti del personale assegnato;                             
i)  il presidio organizzativo della sicurezza nei luoghi di lavoro              
con particolare riferimento  alla sorveglianza sanitaria, ai                    
dispositivi di protezione individuale, all'applicazione delle                   
procedure di sicurezza ed alla gestione emergenze, relativamente al             
personale assegnato al servizio. Detta responsabilita' comporta                 
relazioni costanti con la direzione generale competente ed il                   
controllo del rispetto delle prescrizioni.                                      
ALLEGATO 5                                                                      
Responsabilita' dirigenziali in materia di trattamento dei dati                 
personali                                                                       
5.1 Indirizzi generali                                                          
La Legge 31 dicembre 1996, n. 675, come e' noto, ha dettato una                 
complessa disciplina di carattere generale in materia di protezione             
dei dati personali a tutela dei diritti fondamentali della                      
personalita' connessi all'utilizzo delle informazioni di carattere              
personale ed ha previsto diversi adempimenti ed obblighi a carico dei           
soggetti che trattano dati personali, ivi comprese le Amministrazioni           
pubbliche.Dopo l'entrata in vigore della Legge 675/96, la Regione ha            
individuato il titolare del trattamento (deliberazione della Giunta             
regionale 1444/97) e ha successivamente definito criteri uniformi di            
applicazione della legge statale con atto del Comitato di Direzione             
(13/10/1997).                                                                   
Con la presente deliberazione si intende definire l'articolazione               
delle responsabilita' in capo alla dirigenza della Regione in ordine            
al trattamento dei dati personali con riguardo specifico al complesso           
degli obblighi previsti dalla citata Legge 675/96, aggiornando                  
limitatamente a tale aspetto la preesistente disciplina.                        
A tal fine nel fare rinvio alle definizioni contenute nella Legge               
675/96, appare opportuno fare alcune premesse di ordine generale.               
In primo luogo ed in linea generale, ai sensi dell'art. 27 della                
Legge 675/96 la Regione puo' trattare dati personali unicamente per             
lo svolgimento delle funzioni istituzionali e nei limiti stabiliti              
dalla legge o dai regolamenti.                                                  
In secondo luogo "titolare" del trattamento e' la Regione, intesa               
come struttura nel suo complesso, ai cui organi spetta, nel rispetto            
delle relative competenze, l'adozione degli atti contenenti le scelte           
di fondo sulla raccolta e sull'utilizzazione dei dati.                          
Alla Giunta regionale spetta in particolare:                                    
a)  approvare le indicazioni applicative circa i trattamenti                    
effettuati dalla Regione in considerazione delle proprie funzioni               
istituzionali;                                                                  
b)  fornire le indicazioni applicative circa i limiti stabiliti dalla           
legge e dagli eventuali regolamenti regionali vigenti per                       
l'esecuzione dei trattamenti nonche' vigilare, anche con verifiche              
periodiche, sull'attuazione delle istruzioni impartite;                         
c)  designare il Responsabile della sicurezza, su proposta del                  
Direttore generale competente in materia di Sistemi informativi e               
Telematica;                                                                     
d)  designare il coordinatore del diritto di accesso ai sensi                   
dell'art. 13, Legge 675/96;                                                     
e)  vigilare, anche con verifiche periodiche, sull'attuazione delle             
istruzioni impartite;                                                           
f)  individuare con apposito regolamento i tipi di dati e di                    
operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle                
finalita' perseguite nei singoli casi, aggiornando tale                         
identificazione periodicamente, ai sensi dell'art. 22, comma 3-bis              
della Legge 675/96.                                                             
Al Presidente della Giunta, quale rappresentante legale dell'ente,              
spetta la sottoscrizione degli atti di notifica, delle comunicazioni            
e delle richieste al garante per la protezione dei dati personali (di           
seguito indicato come garante), fatto salva la possibilita' di                  
delegare, con apposito decreto, tale funzione ai Direttori generali.            
Il responsabile del trattamento dei dati e', invece, quel soggetto              
che "gestisce" e, comunque, opera nel trattamento dei dati in luogo             
del titolare e, quindi, ha il potere-dovere di porre in essere tutte            
le azioni e adottare tutti gli atti non riservati agli organi                   
politici.                                                                       
Con la presente deliberazione i Direttori generali, ciascuno per il             
proprio ambito di competenza, e adottando, relativamente alle                   
eventuali banche dati trasversali a piu' direzioni generali, il                 
criterio del maggior ambito decisionale sono designati responsabili             
del trattamento dei dati.                                                       
5.2 Funzioni e compiti dei Direttori generali                                   
Le funzioni e i compiti dei Direttori generali sono individuate in              
relazione alla vigenti disposizioni in materia di trattamento dei               
dati le quali contengono una puntale e precisa specificazione dei               
compiti del "responsabile del trattamento".                                     
Possono essere cosi' esemplificate:                                             
a)  verificare il rispetto della normativa in materia di trattamento            
dei dati, in particolare mediante l'attuazione e il mantenimento                
della liceita' e legittimita' dei trattamenti alle vigenti                      
disposizioni di legge e regolamentari;                                          
b)  istituire e aggiornare periodicamente l'elenco delle banche dati,           
informatizzate e non, costituite nell'ambito della propria direzione            
o delle quali abbiano comunque la responsabilita' in ragione del                
criterio del maggior ambito decisionale;                                        
c)  elaborare periodicamente l'elenco aggiornato delle banche  dati,            
informatizzate e non, trasmettendolo periodicamente alla Giunta ai              
fini della loro individuazione con apposito provvedimento ai sensi              
dell'art. 22 della Legge 675/96 relativo al trattamento dei dati                
sensibili;                                                                      
d)  disporre le modifiche al trattamento affinche' sia congruo                  
rispetto alla normativa vigente;                                                
e)  disporre la cessazione di qualsiasi trattamento non effettuato in           
ragione delle funzioni istituzionali svolte dall'ente e nei limiti              
stabiliti dalla legge o dai regolamenti;                                        
f)  predisporre e curare l'informativa di cui all'art. 10 della Legge           
675/96, eventualmente anche coordinandosi con gli altri responsabili            
del trattamento dei dati;                                                       
g)  predisporre ogni adempimento organizzativo necessario affinche'             
sia assicurato agli interessati l'esercizio dei diritti di cui                  
all'art. 13 della Legge 675/96;                                                 
h)  disporre e adottare gli atti necessari affinche' sia assicurato             
agli interessati l'esercizio dei diritti di accesso di cui all'art.             
13 della Legge 675/96 e, comunque, provvedere sulle istanze degli               
interessati;                                                                    
i)  disporre l'adozione dei provvedimenti (blocco, cancellazione,               
rettificazione etc.) imposti dal Garante quale misura conseguente               
all'accoglimento delle richieste degli interessati;                             
j)  predisporre la documentazione e gli atti necessari per il Garante           
nei casi e nei modi previsti dalla legge;                                       
k)  individuare gli incaricati del trattamento dei dati e fornire               
agli stessi istruzioni per la corretta elaborazione dei dati                    
personali, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle                     
istruzioni impartite; a tal fine si precisa che l'incaricato del                
trattamento dei dati e' la persona fisica incaricata per iscritto di            
compiere le operazioni di trattamento dal titolare o dal                        
responsabile;                                                                   
l)  curare il coordinamento di tutte le operazioni di dati affidate             
ad incaricati appartenenti al settore cui sovrintendono;                        
m)  collaborare con il Responsabile della sicurezza per quanto                  
concerne l'attuazione del DPR 318/99, cosi' come degli eventuali                
decreti che saranno successivamente emanati in materia;                         
n)  sovrintendere all'attuazione delle istruzioni impartite ai                  
dirigenti responsabili di servizio;                                             
o)  procedere alle verifiche sulla metodologia di introduzione e di             
gestione dei dati, anche attraverso controlli a campione da eseguirsi           
periodicamente.                                                                 
Al Direttore generale competente in materia di Sistemi informativi e            
Telematica compete:                                                             
a)  la predisposizione degli adempimenti logici e tecnici necessari             
per assicurare agli interessati l'esercizio dei diritti di cui                  
all'art. 13 della Legge 675/96;                                                 
b)  proporre alla Giunta la designazione del Responsabile della                 
sicurezza.                                                                      
5.3 Funzioni e compiti delegabili ai dirigenti Responsabili di                  
Servizio                                                                        
La individuazione dei compiti dei Direttori generali effettuata nel             
paragrafo 5.2 in ossequio al dettato della legge statale contiene sia           
compiti ascrivibili a funzioni di direzione e coordinamento generale            
sia compiti che ben possono rientrare negli ambiti di competenza dei            
servizi. In un ottica di gestione razionale e' pertanto opportuno               
articolare tali funzioni e compiti nell'ambito della direzione                  
attraverso l'utilizzo della "delega", quale istituto compatibile con            
le previsioni della Legge 675/96.                                               
Pertanto, fermo restando in capo ai Direttori generali le funzioni di           
coordinamento e controllo, sono delegabili ai dirigenti responsabili            
di servizio (ovvero ad un dirigente professional assegnato alla                 
direzione relativamente ai trattamenti di diretta responsabilita'               
della stessa) tutte le funzioni e i compiti indicati nel paragrafo              
5.2 ad eccezione di quelle di cui alle lettere c), h), i), j) e n).             
Il Direttore generale competente in materia di Sistemi informativi e            
Telematica puo' delegare a dirigenti responsabili di servizio                   
assegnati alla propria direzione la predisposizione degli adempimenti           
logici e tecnici necessari per assicurare agli interessati                      
l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della Legge 675/96.                  
5.4 Funzioni e compiti dei dirigenti Responsabili di Servizio                   
I dirigenti Responsabili di Servizio, oltre alle funzioni a loro                
delegate dal Direttore generale, esercitano le seguenti funzioni:               
a)  collaborano con il Direttore generale per l'esplicazione delle              
funzioni di sua competenza;                                                     
b)  fornire periodicamente al Direttore generale l'elenco aggiornato            
delle banche dati, informatizzate e non, affinche' siano individuate            
con atto della Giunta regionale;                                                
c)  indicare al Direttore generale i casi nei quali il trattamento              
delle banche dati censite necessita dell'adozione di apposita                   
disciplina.                                                                     
5.5 Funzioni e compiti del "Responsabile della sicurezza"                       
L'art. 8, Legge 675/96 consente al titolare del trattamento dei dati            
di designare diversi responsabili del trattamento, attribuendo a                
ciascuno compiti differenti. In considerazione dell'estrema                     
complessita' della misure di sicurezza idonee e di quelle previste              
dal DPR 318/99, nonche' delle competenze necessarie per lo                      
svolgimento del compito ed al fine di assicurare l'omogeneita' delle            
modalita' dei trattamenti elettronici dei dati e delle relative                 
misure di sicurezza, si ritiene opportuno designare un unico                    
Responsabile della sicurezza.                                                   
Ai sensi dell'art. 1, lett. c) del DPR 318/99, per "amministratori di           
sistema" si intendono: "i soggetti cui e' conferito il compito di               
sovrintendere alle risorse del sistema operativo di un elaboratore o            
di un sistema di base dati e di consentirne l'utilizzazione".                   
In un'ottica di maggiore razionalizzazione ed efficacia dell'azione             
amministrativa, pare opportuno che la designazione degli                        
amministratori di sistema e l'attribuzione delle correlate mansioni             
spetti unicamente al Responsabile della sicurezza.                              
L'attuazione delle direttive del Responsabile della sicurezza                   
coinvolge in ogni caso i Direttori generali, che saranno quindi                 
chiamati a cooperare con esso ai fini dell'applicazione del DPR                 
318/99 e dei successivi atti emanati in materia.                                
La sua posizione, nell'ambito dei trattamenti dei dati, non si                  
troverebbe in posizione gerarchica rispetto a quella degli altri                
responsabili bensi' in posizione funzionale nel senso che le sue                
attribuzioni differiscono (e non si sovrappongono) a quelle gia'                
affidate ai Direttori generali.                                                 
Al Responsabile della sicurezza, pertanto, vengono attribuite le                
seguenti funzioni:                                                              
a)  individuare e adottare, coordinandosi con i Responsabili del                
trattamento, le misure di sicurezza minime ed idonee da osservare               
nell'esecuzione dei trattamenti di dati elettronici e non;                      
b)  aggiornare periodicamente le misure di sicurezza gia' individuate           
in relazione all'evoluzione della tecnica, della normativa e                    
dell'esperienza;                                                                
c)  valutare, con riferimento alla particolarita' di ciascun                    
trattamento di dati, le diverse misure di sicurezza da adottare;                
d)  istruire e formare, anche su richiesta, i Responsabili del                  
trattamento e gli incaricati sulle modalita' di trattamento con                 
riferimento all'adozione e all'osservanza delle singole misure di               
sicurezza;                                                                      
e)  individuare, anche su suggerimento del Responsabile del diritto             
di accesso, e adottare ogni misure ritenuta opportuna atta ad                   
agevolare l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della Legge                
675/96, anche mediante software che consentano il facile, agevole e             
approfondito reperimento di tutti i dati personali trattati in forma            
elettronica nell'ambito della Regione, ai sensi dell'art. 17, comma             
9, lett. a), DPR 501/98;                                                        
f)  proporre l'adozione di ogni altro provvedimento in applicazione             
dell'art. 15, commi 1, 2 e 3 della Legge 675/96.                                
5.6 Funzioni e compiti del coordinatore del diritto di accesso                  
La normativa nazionale in materia di trattamento dei dati attribuisce           
agli interessati il potere di esercitare, sui loro dati personali,              
vari diritti di accesso (conoscenza) e di intervento (ad es., di                
integrazione o cancellazione) e prevede l'individuazione del                    
Responsabile del diritto di accesso, il quale sia in grado di                   
svolgere una funzione consultiva sia nei confronti del pubblico sia             
nei confronti degli uffici regionali e che, ricevute le istanze del             
cittadino, sia in grado di smistarle verso le strutture competenti.             
Al coordinatore del diritto di accesso sono attribuite le seguenti              
funzioni:                                                                       
a)  promuovere la sensibilizzazione dei Responsabili e gli incaricati           
del trattamento dei dati, sia in via generale e preventiva sia su               
singola richiesta, sui diritti di cui all'art. 13 della Legge 675/96,           
sul loro contenuto, sulla loro applicazione e sulle modalita' di                
ottemperanza alle richieste del cittadino;                                      
b)  collaborare con i singoli interessati, anche istruendoli sul                
contenuto dei singoli diritti e sulla procedura per il loro                     
esercizio, alla redazione e compilazione delle istanze per                      
l'esercizio dei diritti medesimi;                                               
c)  smistare le singole istanze verso i Responsabili del trattamento            
dei dati competenti ad ottemperare alle medesime;                               
d)  individuare le singole misure ritenute opportune per agevolare              
l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, coordinandosi            
con i Responsabili del trattamento dei dati e il Responsabile della             
sicurezza;                                                                      
e)  individuare e proporre le misure opportune per semplificare le              
modalita' di accesso e per ridurre i tempi di attesa, indicandole,              
laddove necessario, al Responsabile del trattamento dei dati e al               
Responsabile della sicurezza;                                                   
f)  proporre l'adozione di ogni altro provvedimento e adempimento               
necessario per la corretta applicazione dell'art. 13 della Legge                
675/96 e dell'art. 17, DPR 501/98.                                              
ALLEGATO 6                                                                      
Elenco esemplificativo delle categorie di atti e provvedimenti di               
competenza della Dirigenza                                                      
1) Rilascio o diniego di autorizzazione, concessione, o altro atto di           
assenso, comunque denominato (licenze, abilitazioni, nulla osta,                
approvazioni), la cui adozione presupponga:                                     
a) l'accertamento dei presupposti e dei requisiti previsti da leggi,            
regolamenti, atti generali o deliberazioni regionali;                           
b) le valutazioni tecniche e discrezionali, da compiere secondo                 
criteri e modalita' predeterminati da leggi, regolamenti, atti                  
generali o deliberazioni regionali.                                             
2) Atti costituenti manifestazioni di giudizio o di conoscenza quali            
ad esempio: relazioni, rapporti informativi periodici, valutazioni,             
attestazioni, accertamenti, ammissioni, certificazioni,                         
verbalizzazioni, registrazioni, iscrizioni, inviti, comunicazioni,              
notifiche, diffide, intimazioni, ingiunzioni.                                   
3) Emanazione nelle materie di competenza, di atti a carattere                  
consultivo a contenuto tecnico, quali ad es. pareri.                            
4) Adozione di atti vincolati (a contenuto predeterminato da leggi,             
regolamenti, delibere) e di atti meramente esecutivi di precedenti              
provvedimenti adottati dai competenti organi quali ad es. gli ordini            
relativi a lavori e forniture, etc).                                            
5) Attivita' di verifica, controllo e vigilanza, connesse                       
all'esercizio delle funzioni di amministrazione attiva esercitate, e            
adozione di tutti gli atti necessari ivi compresi gli atti                      
ricognitori quali: indagini conoscitive, ispezioni, accertamenti e              
gli atti sanzionatori quali decadenze e revoche, atti istruttori                
quali ad esempio richieste di chiarimenti ed elementi integrativi.              
6) Attivita' di vigilanza e controllo sugli enti strumentali e                  
dipendenti, sulla base degli indirizzi formulati dalla Giunta e dagli           
Assessori e previa comunicazione all'Assessore competente,                      
attraverso:                                                                     
- richieste di relazioni illustrative dello stato di attuazione di              
piani e programmi nonche' dell'andamento della gestione;                        
- apposite ispezioni volte a verificare la rispondenza dell'attivita'           
degli enti agli indirizzi fissati;                                              
- esame degli atti non soggetti a controllo preventivo ed esercizio             
dei poteri previsti dall'art. 27, comma 3, L.R. 24/94.                          
7) Proposta degli atti di nomina di esperti della Regione quali                 
componenti di commissioni, comitati tecnico-scientifici, consulte e             
altri organi tecnici comunque denominati, istituiti con legge                   
regionale o statale, la cui attivita' sia diretta ad esprimere                  
pareri, valutazioni o ad effettuare accertamenti.                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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