DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 3 marzo 2003, n. 11
Variante al Piano particolareggiato Comparto C1.2 del capoluogo, in variante specifica al PRG/VG ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/78 - Approvazione
IL CONSIGLIO COMUNALE
(omissis) delibera:
1) di approvare la variante al Piano particolareggiato di iniziativa
privata presentata dalla COPALC relativamente al Comparto
edificatorio di PRG C1.2 del Capoluogo, che determina variante
specifica al PRG/VG, ai sensi dell'art. 15, comma 4 della L.R. 47/78
e successive modifiche;
2) di approvare la variante specifica n. 5/02 costituita
dall'elaborato unico integrativo al Piano particolareggiato medesimo
e concernente esclusivamente modifica normativa della scheda relativa
al comparto stesso, senza modifica della cartografia;
3) di approvare lo schema di convenzione urbanistica integrativa,
inerente le ulteriori condizioni poste in capo al soggetto attuatore
citate in premessa;
4) di approvare lo schema di convenzione relativamente agli alloggi
oggetto di finanziamento regionale, relativamente alle tipologie
costruttive, ai prezzi di cessione ed alla loro revisione, schema
allegato al presente provvedimento che sara' stipulato al momento del
rilascio delle relative concessioni edilizie;
5) di dare atto che gli atti ed elaborati costitutivi della variante
al Piano particolareggiato di iniziativa privata in variante al
PRG/VG sono i seguenti:
- Relazione tecnica;
- Tav. 1 - Stato concessionato - Planimetria generale;
- Tav. 2 - Stato concessionato - Planimetria di progetto, verifica
standards urbanistici;
- Tav. 3 - Stato concessionato pianta piano interrato;
- Tav. 4 - Progetto di variante - Pianta piano interrato;
- Tav. 5 - Progetto di variante - Planimetria generale
- elaborato di variante specifica al PRG;
6) di autorizzare il Responsabile del IV Settore alla sottoscrizione
della modifica della Convenzione urbanistica sopra citata ed alla
sottoscrizione della Convenzione relativamente agli alloggi oggetto
di finanziamento regionale, relativamente alle tipologie costruttive,
ai prezzi di cessione ed alla loro revisione, con possibilita' del
medesimo di apportare, in sede di stipula, eventuali modifiche, non
sostanziali, necessarie per errori materiali o minimi aggiornamenti;
7) di dare atto che copia della variante al Piano particolareggiato
approvata sara' trasmessa per conoscenza alla Giunta regionale ed
alla Provincia, entro sessanta giorni dalla data di esecutivita'
della deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 3, IV comma
della L.R. 46/88 e successive modifiche ed integrazioni;
8) di dare atto che si dovra' procedere all'aggiornamento degli
elaborati di PRG ed alla loro trasmissione alla Giunta regionale ed
alla Provincia entro sessanta giorni dalla data di esecutivita' della
deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 15, comma 3 della
L.R. 47/78 e successive modifiche ed integrazioni;
9) di dare atto che ai sensi del comma 6 dell'art. 21 della L.R.
47/78 e successive modifiche ed integrazioni, la delibera di
approvazione della variante sara' pubblicata nell'Albo pretorio del
Comune entro trenta giorni dalla data di esecutivita', nonche' nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
(omissis)