DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 marzo 2003, n. 428
Criteri attuativi del Fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui agli artt. 38 e 39 della L.R. n. 24 del 9/8/2001 - Anno 2003
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- la Legge n. 392 del 27/7/1978 contenente disposizioni in materia di
locazione di immobili urbani, cosi' come modificata dalla Legge n.
359 dell'8/8/1992;
- il DLgs n. 109 del 31/3/1998 cosi' come modificato dal DLgs n. 130
del 3/5/2000 in materia di criteri unificati di valutazione della
situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali
agevolate;
- il DLgs n. 286 del 25/7/1998, cosi' come modificato dalla Legge n.
189 del 30/7/2002, contenete disposizioni in materia di immigrazione
e condizione dello straniero;
- la Legge n. 431 del 9/12/1998 e in particolare l'art. 11 che ha
istituito il Fondo nazionale per la locazione per il sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione, di seguito denominato
Fondo, cosi' come modificato dalla Legge n. 21 dell'8/2/2001;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 221 del
7/5/1999, contenente disposizioni attuative del DLgs 109/98, cosi'
come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 242 del 4/4/2001;
- il DLgs n. 267 del 18/8/2000 in materia di ordinamento degli Enti
locali;
- il decreto del Presidente della Repubblica 445/00 contenente
disposizioni in materia di certificazioni amministrative;
- il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del
4/12/2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10/2/2003,
con cui si e' provveduto al riparto delle risorse del Fondo nazionale
per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione relative al
2002 destinando alla Regione Emilia-Romagna una quota pari a Euro
29.665.038,05;
- il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot.
n. 2110 dell'11/12/2002 con il quale si e' ridotto lo stanziamento di
cui al precedente alinea, per effetto dell'applicazione dell'aliquota
del 15% prevista dal decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze del 29/11/2002, e con il quale si e' assegnata alla Regione
Emilia-Romagna una quota di risorse pari a Euro 25.215.534,50;
- la L.R. n. 24 del 9/8/2001 che, nel disciplinare l'intervento
pubblico nel settore abitativo, relativamente al Fondo regionale per
il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui agli
artt. 38 e 39, di seguito denominato Fondo regionale, ha stabilito
che la Regione provvede alla definizione dei criteri di riparto tra i
Comuni delle risorse del Fondo e le modalita' di conferimento delle
stesse nonche' alla individuazione della quota del concorso
finanziario comunale;
- l'art. 52 della L.R. n. 24 del 9/8/2001 sopra citata che nel
definire il regime transitorio in merito alla gestione del patrimonio
di erp conferma l'utilizzo per quattro anni di una quota dei canoni
percepiti dalle ACER per il Fondo regionale per l'accesso
all'abitazione in locazione;
- la propria deliberazione n. 2826 del 10/12/2001 con cui si e'
disciplinato il Fondo regionale per l'anno 2002;
- la propria deliberazione n. 1773 del 30/9/2002 con cui si e'
assegnato ai Comuni richiedenti il saldo dei contributi per l'anno
2002;
sentita la rappresentanza dei Comuni presso la Conferenza delle
Autonomie locali dell'Emilia-Romagna (CALER) in data 24/2/2003;
considerato che:
- l'art. 11, comma 7 della Legge 431/98, cosi' come modificato dalla
Legge 21/01, stabilisce che le Regioni ripartiscono ai Comuni le
risorse assegnate dallo Stato presenti sul Fondo;
- l'art. 38 e l'art. 39 della L.R. 24/01 disciplinano la materia
relativa al Fondo demandando ad un provvedimento della Giunta
regionale la definizione dei criteri di riparto fra i Comuni delle
risorse e le modalita' di funzionamento del Fondo;
- il presente atto deliberativo determina nel dettaglio le modalita'
di utilizzo delle risorse per cui non si rendono necessari ulteriori
atti di programmazione;
ritenuto, per quanto sopra premesso, di dare attuazione per l'anno
2003 alle disposizioni sopra citate disciplinando le modalita' di
funzionamento ed erogazione del Fondo;
richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale,
esecutive ai sensi di legge:
- n. 2774 del 10 dicembre 2001, recante "Direttiva sulle modalita' di
espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e contabile dopo
l'entrata in vigore della L.R. 43/01";
- n. 2775 del 10 dicembre 2001, recante "Disposizioni per la
revisione dell'esercizio delle funzioni dirigenziali e dei controlli
interni a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 43/01";
- n. 2832 del 17 dicembre 2001, recante "Riorganizzazione delle
posizioni dirigenziali nella Giunta regionale - Servizi e
professional";
- n. 3021 del 28 dicembre 2001, recante "Approvazione degli atti di
conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza
1/1/2002)";
dato atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 41/92 e della
propria deliberazione 2774/01;
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Politiche abitative ing. U. Rossini in merito alla regolarita'
tecnica del presente atto;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla
Programmazione territoriale e Sistemi di mobilita' dott. R. Raffaelli
in merito alla legittimita' del presente atto;
su proposta dell'Assessore competente per materia,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) Premessa
1.1) E' data attuazione per l'anno 2003, con decorrenza dalla
avvenuta esecutivita' del presente atto, alle disposizioni degli
artt. 38 e 39 della L.R. 24/01 allo scopo di erogare contributi
integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione
mediante le direttive del presente atto e le disposizioni generali
contenute nell'Allegato A) "Disposizioni per il funzionamento e
l'erogazione del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in
locazione - Anno 2003", nonche' mediante le disposizioni applicative
contenute nell'Allegato B) "Criteri applicativi del dispositivo e
dell'Allegato A)", entrambi parte integrante del presente atto.
1.2) L'operativita' della deliberazione della Giunta regionale
2826/01 cessa a partire dalla avvenuta esecutivita' del presente
atto, fatte salve le operazioni di gestione ancora in essere alla
stessa data.
2) Enti beneficiari
Possono inviare richieste di contributo, oltre ai Comuni della
regione Emilia-Romagna, le Unioni di Comuni, le istituzioni e i
consorzi costituiti ai sensi del DLgs 267/00 ai quali con l'atto
istitutivo sia stato demandato l'esercizio delle competenze relative
al Fondo regionale.
3) Criteri di ripartizione delle risorse
3.1) La ripartizione delle risorse agli enti richiedenti e' demandata
ad un successivo provvedimento della Giunta regionale.
3.2) In caso di risorse inferiori al fabbisogno complessivo delle
fasce di cui al punto 3) "Beneficiari" dell'Allegato A) al presente
atto, si procedera' ad una riduzione del contributo in misura
proporzionale alle risorse disponibili.
4) Quota comunale di partecipazione al finanziamento
La quota di partecipazione dei Comuni al Fondo regionale e'
determinata in una percentuale del contributo erogabile non inferiore
al 15%.
5) Economie di gestione
5.1) Le eventuali economie dei Comuni relative alla gestione degli
anni precedenti e relative alla quota di contributo a carico del
bilancio regionale sono trattenute dagli stessi a titolo di anticipo
sulle risorse da assegnare.
Tali economie saranno detratte dalla quota da erogare ai Comuni
richiedenti con il provvedimento della Giunta regionale di cui al
punto 3) del presente dispositivo.
5.2) I Comuni beneficiari negli anni precedenti che non intendono
aprire i bandi pubblici di cui al punto 8) "Bandi comunali"
dell'Allegato A) oppure che non hanno ricevuto nessuna domanda di
contributo oppure che hanno dichiarato inammissibili tutte le domande
di contributo dovranno versare alla Tesoreria della Regione
Emilia-Romagna entro e non oltre il 16/6/2003 le eventuali economie
della gestione degli anni precedenti e relative alla quota di
contributo a carico del bilancio regionale.
Il versamento deve essere effettuato con la seguente causale:
"Restituzione somme derivanti dall'art. 11 della Legge 431/98".
Copia del mandato di pagamento deve essere inviata al Servizio
Politiche abitative della Regione Emilia-Romagna contestualmente al
versamento.
5.3) Le somme di cui al punto 5.2), limitatamente agli importi resisi
effettivamente disponibili a bilancio regionale, saranno
eventualmente assegnate ai Comuni beneficiari richiedenti con il
provvedimento della Giunta regionale di cui al punto 3) del presente
dispositivo.
5.4) Per economie si intende, oltre alle economie dell'anno 2002,
anche eventuali somme che non sono state precedentemente dichiarate
dal Comune contestualmente alle richieste di contributo negli anni
precedenti e che quindi non sono gia' state detratte nei suddetti
anni dal saldo del contributo spettante al Comune.
6) Quota risorse ACER
Con il provvedimento della Giunta regionale di cui al punto 3) del
presente dispositivo si procedera' alla ripartizione ai Comuni delle
risorse relative al finanziamento delle ACER relativo all'anno 2002
di cui alla propria deliberazione 2826/2001;
7) di dare atto che all'impegno ed alla liquidazione della spesa si
procedera' con successivi atti formali dei Dirigenti competenti per
materia, nel rispetto della normativa contabile vigente
posteriormente alla deliberazione della Giunta regionale di presa
d'atto dell'assegnazione della somma di cui al citato decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di variazione del
bilancio preventivo regionale;
8) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A)
Disposizioni per il funzionamento e l'erogazione del Fondo regionale
per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - Anno 2003
1) Finalita'
Il Fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in
locazione, di seguito denominato Fondo regionale per la locazione, e'
finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori
per il pagamento dei canoni di locazione.
2) Risorse
Confluiscono sul Fondo regionale per la locazione:
a) risorse statali;
b) risorse regionali;
c) risorse comunali.
3) Beneficiari
Sono ammessi all'erogazione dei contributi i soggetti che alla data
della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti
requisiti:
3.1) cittadinanza italiana;
3.2) cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
3.3) cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea
per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta
di soggiorno ai sensi del DLgs 286/98;
3.4) titolarita' di un contratto di locazione ad uso abitativo
stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula
e regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro;
3.5) titolarita' di un contratto di assegnazione in godimento di un
alloggio di proprieta' di Cooperativa a proprieta' indivisa qualora
siano presenti le seguenti condizioni: a) la Cooperativa deve
prevedere, nel proprio statuto o in apposita convenzione, un vincolo
di inalienabilita' ai soci del patrimonio residenziale indivisibile
con l'obbligo, nel caso di cessazione o di cambiamento di attivita',
a devolvere gli immobili residenziali assoggettati a tale vincolo ad
enti pubblici appositamente individuati da disposizioni normative di
settore; b) l'alloggio per il quale si richiede il contributo non
deve essere compreso in eventuali piani di cessione ai sensi
dell'art. 18 della Legge 179/92 e successive modifiche, mentre
l'ammontare del canone non deve comprendere nessuna somma che possa
costituire, per qualsiasi titolo, un credito per il socio
assegnatario. La sussistenza delle predette condizioni deve essere
certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante;
3.6) residenza nel Comune in cui viene presentata la domanda di
contributo nonche' nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;
3.7) non essere assegnatario di un alloggio di erp;
3.8) non essere assegnatario di un alloggio comunale. Le seguenti
condizioni non sono causa di esclusione dal contributo: a) contratto
stipulato ai sensi della Legge 431/98, della Legge 392/78 ("equo
canone") e dalla Legge 359/92 ("patti in deroga"); b) titolarita' di
una concessione amministrativa d'uso di un alloggio acquisito in
locazione sul mercato privato dal Comune oppure da societa' o agenzie
appositamente costituite a questo scopo dal Comune stesso a
condizione che il canone d'uso mensile sia almeno pari all'ammontare
del canone di locazione corrisposto al proprietario dell'alloggio dal
Comune oppure dalle societa' o agenzie di cui sopra. La sussistenza
delle predette condizioni deve essere certificata dal dirigente
comunale competente oppure dal legale rappresentante della societa' o
agenzia assegnante;
3.9) non essere titolare di diritti di proprieta', usufrutto, uso o
abitazione su un alloggio in ambito provinciale. Le seguenti
condizioni non sono causa di esclusione dal contributo: a)
titolarita' di un diritto reale di "nuda proprieta'"; b) titolarita'
di una quota su un alloggio non superiore al 50%; c) titolarita' di
una quota su piu' alloggi purche' le quote singolarmente prese non
siano superiori al 50%; d) alloggio accatastato presso l'Ufficio
Tecnico erariale come inagibile oppure provvedimento del Sindaco che
dichiari la inagibilita' oppure la inabitabilita' dell'alloggio;
3.10) patrimonio mobiliare non superiore a Euro 35.000 al lordo della
franchigia prevista dal DLgs 109/98 cosi' come modificato dal DLgs
130/00;
3.11) valore ISE (Indicatore della situazione economica), calcolato
ai sensi del DLgs 109/98 cosi' come modificato dal DLgs 130/00, non
superiore a Euro 30.000,00;
3.12) valore ISEE (Indicatore della situazione economica
equivalente), valore ISE (Indicatore della situazione economica) e
incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul
valore ISE, calcolati ai sensi del DLgs 109/98 cosi' come modificato
dal DLgs 130/00, rientranti entro i valori di seguito indicati: -
fascia A: valore ISE fino a Euro 10.200,00; incidenza canone/valore
ISE non inferiore al 14%; - fascia B: valore ISEE non superiore a
Euro 15.000,00; valore ISE da Euro 10.200,01 a Euro 30.000,00;
incidenza canone/valore ISE non inferiore al 24%;
3.13) ai soli fini del Fondo regionale per la locazione, il valore
ISEE della tabella di cui al precedente punto risultante
dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione
nella fascia B e' diminuito del 20% in presenza di uno dei seguenti
requisiti: a) presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro
dipendente o da pensione; b) presenza di uno o piu' redditi da sola
pensione e presenza di almeno un componente di eta' superiore a 65
anni. Le condizioni di cui alle lettere precedenti non sono tra loro
cumulabili;
3.14) i requisiti di cui al presente punto 3) Beneficiari sono
valutati con riferimento al nucleo familiare cosi' come determinato
dal DLgs 109/98 cosi' come modificato dal DLgs 130/00, nonche' dal
DPCM 221/99 cosi' come modificato dal DPCM 242/01, tranne il
requisito di cui ai punti 3.4) e 3.5) che si riferisce al soggetto
richiedente il contributo;
3.15) ai soli fini del Fondo regionale per la locazione non sono
efficaci: a) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito
alla scadenza della validita' annuale della precedente dichiarazione,
presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale;
b) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti
nelle condizioni familiari e economiche, presentate posteriormente al
termine di chiusura del bando comunale.
4) Entita' del contributo
4.1) Il contributo e' calcolato sulla base dell'incidenza del canone
annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore
della situazione economica) calcolato ai sensi del DLgs 109/98 cosi'
come modificato dal DLgs 130/00:
a) fascia A: il contributo e' tale da ridurre l'incidenza al 14% per
un massimo di Euro 3.100,00
b) fascia B: il contributo e' tale da ridurre l'incidenza al 24% per
un massimo di Euro 2.325,00.
4.2) Nel caso di canone di locazione mensile, al netto degli oneri
accessori, superiore ai limiti di seguito indicati, l'incidenza sara'
calcolata assumendo come base di calcolo l'importo del canone massimo
mensile:
Comune Canone massimo mensile Euro
Inferiore a 20.000 abitanti 520,00
Compreso tra 20.000 e 200.000 abitanti 620,00
Superiore a 200.000 abitanti e comuni capoluogo di provincia
770,00
Il canone massimo mensile di Euro 620,00 si applica anche ai comuni
confinanti con comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.
Il Comune puo' prevedere un proprio canone massimo mensile inferiore
ai limiti massimi di cui alla tabella precedente.
4.3) Per il calcolo del numero dei mesi di locazione non si
considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.
4.4) In caso di contributo inferiore a Euro 50 non si procede alla
erogazione.
5) Canone annuo di locazione
5.1) Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, e'
costituito della somma dei canoni di locazione relativi all'anno 2003
anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di
un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per
il quale e' stata presentata la domanda.
5.2) Nel caso di contratto con data di scadenza posteriore al termine
di chiusura del bando comunale, i Comuni calcoleranno l'incidenza del
canone annuo di locazione fino al 31/12/2003 provvedendo,
anteriormente all'erogazione del contributo, alla verifica
dell'avvenuta proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto.
Qualora il nuovo canone di locazione sia superiore a quello
dichiarato al momento della presentazione della domanda, non si
terra' conto, nel calcolo dell'incidenza, dell'avvenuto aumento.
Qualora, invece, il nuovo canone di locazione sia inferiore al
precedente, il Comune procedera' a ricalcolare l'incidenza del canone
sul valore ISE e quindi l'importo del contributo.
5.3) Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto
entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sara'
determinato dalla somma dei canoni.
6) Decesso
6.1) In caso di decesso, il contributo sara' assegnato al soggetto
che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della
Legge 392/78.
6.2) Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia
avvenuto posteriormente all'approvazione della deliberazione comunale
di individuazione dei beneficiari, il Comune provvedera' al ricalcolo
dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione
fino all'avvenuto decesso e versera' l'eventuale contributo cosi'
ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del
Codice civile.
7) Domanda di accesso e certificazione
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00, i
requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo
familiare sono comprovati con dichiarazione sostitutiva.
8) Bandi comunali
8.1) I bandi comunali dovranno essere aperti entro e non oltre il
30/4/2003 e dovranno essere chiusi entro e non oltre il 31/5/2003.
I Comuni possono stabilire propri termini di apertura piu' brevi nel
rispetto dei termini di cui sopra.
8.2) I Comuni inseriscono nei bandi le disposizioni in materia di
controlli e sanzioni previste dal DPR 445/00, dal DLgs 109/98 cosi'
come modificato dal DLgs 130/00 e dal DPCM 221/99 cosi' come
modificato dal DPCM n. 242 del 4/4/2001, nonche' gli adempimenti di
cui al punto 9) "Istruttoria domande e procedure di erogazione" del
presente allegato previsti nel caso di mancanza di dichiarazione
IRPEF oppure di reddito IRPEF inferiore al canone annuo oppure di
reddito IRPEF superiore al canone annuo di un valore stabilito dal
Comune e che comunque deve essere compreso tra 0 e 30%.
9) Istruttoria domande e procedure di erogazione
E' di competenza dei Comuni:
9.1) procedere ad un confronto con le organizzazioni sindacali di
settore nelle seguenti procedure: - predisposizione del bando
comunale di cui al punto 8); "Bandi comunali"; - determinazione della
percentuale di copertura delle fasce oppure decisione di ridurre il
contributo al 50% dell'importo del canone annuo, come previsto al
successivo punto 9.6);
9.2) procedere all'istruttoria delle domande ed alla verifica del
possesso dei requisiti previsti. In presenza di uno dei seguenti
casi: a) il soggetto richiedente non e' in grado di dichiarare
redditi ai fini IRPEF, fatti salvi i redditi esenti; b) reddito IRPEF
inferiore al canone annuo; c) reddito IRPEF superiore al canone
annuo di un valore stabilito dal comune e che comunque deve essere
compreso tra 0 e 30%; il Comune, prima dell'erogazione del
contributo, puo': 1) verificare l'effettiva situazione economica e
sociale del richiedente anche tramite i servizi sociali o altra
struttura comunale demandata; 2) escludere dal beneficio economico,
in seguito alla verifica di cui al numero precedente e nel caso di
soggetti non assistiti, le domande che presentino situazioni valutate
come inattendibili ai fini del sostentamento familiare, fatte salve
quelle derivanti da redditi esenti ai fini IRPEF;
9.3) procedere alle verifiche previste dalle disposizioni legislative
in materia di autocertificazioni;
9.4) quantificare il contributo teorico suddiviso nella quota a
carico del bilancio regionale pari all'85% e nella quota a carico del
bilancio comunale pari al 15%;
9.5) trasmettere al Servizio Politiche abitative della Regione
Emilia-Romagna entro e non oltre il 16/6/2003 i seguenti dati: a) il
numero delle domande ammesse a contributo suddiviso per fasce; b)
l'importo del contributo teorico suddiviso per fasce e nella quota
regionale e comunale, relativamente alle domande ammesse a
contributo; c) il numero e l'importo complessivo (quota regionale e
comunale) delle domande ammesse a contributo relative ad alloggi di
proprieta' di cooperative a proprieta' indivisa, di cui al precedente
punto 3) "Beneficiari"; d) l'importo delle economie relative alla
quota a carico del bilancio regionale con riferimento alla gestione
dell'anno 2002, nonche' eventuali economie relative agli anni
precedenti che non sono state precedentemente dichiarate dal Comune
contestualmente alle richieste di contributo negli anni precedenti e
che quindi non sono gia' state detratte nei suddetti anni dal saldo
del contributo spettante al Comune. La comunicazione con la quale si
provvede alla trasmissione dei dati di cui sopra devono essere a cura
del Responsabile dell'Ufficio Casa o altra struttura competente. Per
i dati di cui sopra inviati per posta vale la data del timbro
postale;
9.6) nel caso di risorse attribuite inferiori al fabbisogno teorico
il Comune, relativamente alle somme sia a carico del bilancio
regionale sia a carico del bilancio comunale, puo': - determinare
autonomamente la percentuale di copertura delle fasce A e B di cui al
punto 3) "Beneficiari" del presente allegato; - determinare
autonomamente la percentuale di copertura di eventuali fasce
risultanti dalla ulteriore articolazione delle fasce A e B di cui al
punto 3) "Beneficiari" del presente allegato, fermo restando i limiti
massimi dei valori ISE ed ISEE e le percentuali minime di incidenza
del canone sul valore ISE e fermo restando le percentuali minime di
incidenza e i limiti massimi di contributo del punto 4) "Entita' del
contributo" del presente allegato; - ridurre il contributo al 50%
dell'importo del canone annuo. Le precedenti facolta' del Comune sono
tra loro cumulabili;
9.7) definire le modalita' di erogazione dei contributi;
9.8) trasmettere al Servizio Politiche abitative della Regione
Emilia-Romagna entro e non oltre 30 giorni dalla espressa richiesta
regionale, ai fini della rendicontazione a consuntivo, una
attestazione a cura del Responsabile del Servizio finanziario e del
Responsabile dell'Ufficio Casa o altra struttura competente della
gestione dell'anno 2002 contenente: a) il numero delle domande
ammesse a contributo suddiviso per fascia; b) l'importo
complessivamente liquidato suddiviso per fascia e nella quota
regionale e comunale; c) gli estremi identificativi dei beneficiari;
d) l'importo liquidato ai singoli beneficiari diviso nella quota
regionale e comunale; e) l'importo di eventuali economie relative
alla quota a carico del bilancio regionale. Per i rendiconti inviati
per posta vale la data del timbro postale.
E' di competenza della Regione:
1) provvedere alla raccolta dei dati relativi alla gestione dell'anno
2002 al fine di costituire una anagrafe dei beneficiari dei
contributi e delle domande presentate, ai sensi dell'art. 17 della
L.R. 24/01;
2) procedere al riparto della quota regionale del finanziamento,
trasferendo al Tesoriere comunale gli importi assegnati;
3) accertare le economie dei Comuni relative alla gestione degli anni
precedenti.
ALLEGATO B)
Criteri applicativi del dispositivo e dell'Allegato A)
Nel presente allegato sono riportati chiarimenti relativi sia al
dispositivo sia all'Allegato A), di seguito denominati dispositivo e
Allegato A).
1) Premessa
data attuazione per l'anno 2003, e con decorrenza dalla avvenuta
esecutivita' del presente atto, alle disposizioni degli artt. 38 e 39
della L.R. 24/01 in materia di contributi integrativi per l'accesso
alla locazione.
Di conseguenza, l'operativita' della deliberazione del Consiglio
regionale n. 2826 del 10/12/2001 in materia di Fondo regionale per
l'accesso alle abitazioni in locazione cessa a partire dalla avvenuta
esecutivita' del presente atto.
Sono fatte salve, tuttavia, le operazioni di gestione ancora in
essere a tale data.
2) Modifiche contenute nel dispositivo e nell'Allegato A) rispetto
alla deliberazione della Giunta regionale 2826/01
Di seguito vengono elencate le differenze contenute nel dispositivo e
nell'Allegato A) rispetto alla deliberazione della Giunta regionale
2826/01.
Dispositivo:
- punti 1.1) e 1.2): decorrenza dell'esecutivita' del presente atto
- punto 2): determinazione degli enti che possono fare richiesta di
contributo
- punto 3): la ripartizione dei fondi avverra' in una unica soluzione
e quindi senza l'assegnazione di un anticipo
- punto 5.2): modifica del termine (16/6/2003) entro cui versare alla
Regione le eventuali economie nel caso il Comune non apra il bando
pubblico oppure non abbia ricevuto o ammesso domande
- punto 5.4): precisazione delle economie da comunicare alla Regione.
Allegato A):
- punto 3.8), lettere a) e b): integrazione dell'elenco delle cause
non ostative all'accesso al contributo
- punto 3.9), lettere c) e d): integrazione dell'elenco delle cause
non ostative all'accesso al contributo
- punto 3.11): modifica del valore ISE massimo per l'accesso al
contributo (Euro 30.000,00)
- punto 3.12): modifica della tabella dei valori per la collocazione
nelle fasce dei beneficiari
- punto 3.13): modifica della percentuale dell'abbattimento del
valore ISEE (20%) e delle condizioni per l'applicazione
dell'abbattimento stesso (non piu' limitato ai soli single)
- punto 3.15): si e' stabilita l'efficacia di eventuali nuove
dichiarazioni sostitutive
- punto 4): la disposizione sull'abbattimento dell'importo del
contributo al 50% del canone annuo e' stata spostata al punto 9.6)
- punto 4.1), lettere a) e b): modifica delle percentuali minime di
incidenza del canone sul valore ISE e dei limiti massimi di
contributo
- punto 4.2): modifica della tabella relativa al canone massimo
mensile e possibilita' per i Comuni di stabilire canoni massimi
inferiori a quelli previsti
- punto 8): e' stata tolta la disposizione relativa alle
comunicazioni dei Comuni ai fini dell'assegnazione dell'anticipo
- punto 8.1): modifica del termine di apertura (entro il 30/4/2003) e
di chiusura (non oltre il 31/5/2003) dei bandi comunali
- punto 8.2): modifica delle disposizioni che i Comuni devono
inserire nei bandi pubblici
- punto 9.1): procedure nelle quali e' necessario il previo confronto
con le organizzazioni sindacali di settore
- punto 9.2): specificazione del controllo discrezionale dei Comuni
- punto 9.5): modifica del termine (16/6/2003) per l'invio alla
Regione dei dati per il riparto delle risorse
- punto 9.5), lettera c) e d): precisazione dei dati da comunicare
alla Regione relativi ad alloggi di cooperative a proprieta' indivisa
ed alle economie
- punto 9.6): elenco degli ambiti di discrezionalita' del Comune
nella fase di determinazione del contributo erogabile
- punto 9.8): modifica del termine entro cui inviare alla Regione il
rendiconto della gestione del 2002 (30 giorni da espressa richiesta
della Regione).
3) Legenda
Le modifiche contenute nel presente allegato rispetto alla circolare
prot. n. 1662/que del 23/1/2002, attuativa della deliberazione della
Giunta regionale n. 2826 del 10/12/2001 che disciplinava il Fondo
regionale per l'anno 2002, sono evidenziate con il seguente simbolo:
(*).
4) Risorse e criteri di ripartizione
- Risorse statali pari a Euro 25.215.534,50 (attribuite con decreto
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 2110
dell'11/12/2002).
- Risorse regionali (quota finanziamento ACER) pari a Euro
2.094.517,18.
- Eventuali integrazioni di fondi a carico del bilancio regionale
saranno decise in sede di assestamento (luglio 2003).
Ai fini della determinazione del fabbisogno complessivo e della
ripartizione delle risorse fra i Comuni, si precisa quanto segue.
Il contributo teorico e' calcolato in base ai dati rilevati dalle
domande dei richiedenti.
Il contributo erogabile e' l'importo effettivamente disponibile per
il richiedente calcolato in base alle risorse regionali e comunali.
La quota teorica regionale e' pari all'85% del contributo teorico,
quella teorica comunale e' fissata in una quota non inferiore al 15%
del contributo teorico, fatte salve le eventuali maggiorazioni
comunali specificate al punto 6) "Eventuali integrazioni comunali"
del presente allegato.
(*) Nel caso di domanda eccedente la disponibilita', la Regione, in
relazione alle richieste dei Comuni pervenute relativamente al
fabbisogno complessivo di tutte le fasce (A e B), provvede alla
ripartizione delle risorse disponibili ridotte in misura
proporzionale determinando la percentuale di copertura della quota a
carico del bilancio regionale.
In tale caso, il Comune puo' ridurre proporzionalmente la quota reale
comunale fino alla medesima percentuale di copertura definita dalla
Regione per la quota a carico del bilancio regionale.
Esempio:
Quota teorica regionale: Euro 3.400,00
Quota teorica comunale: Euro 600,00
Quota reale regionale: Euro 3.000,00 (quota di copertura pari al
88,30% di Euro 3.400,00)
Quota reale comunale: Euro 529,80 (quota di copertura pari al 88,30%
di Euro 600,00).
(*) Eventuali economie potranno essere redistribuite ai beneficiari,
sempre sulla base dei criteri decisi dal Comune, fino ad un massimo
dell'85% a carico del bilancio regionale.
Il Comune dovra' comunque rispettare i limiti di entita' del
contributo previsti al punto 4) "Entita' del contributo"
dell'Allegato A).
5) Procedura di ripartizione delle risorse
(*) Ai fini dell'assegnazione del contributo, come previsto dal punto
9) "Istruttoria domande e procedure di erogazione" dell'Allegato A),
i Comuni devono inviare alla Regione, entro e non oltre il 16/6/2003
i seguenti dati:
- il numero delle domande ammesse a contributo suddiviso per fascia;
- l'importo del contributo teorico suddiviso per fasce e nella quota
regionale e comunale;
- il numero e l'importo complessivo delle domande (quota regionale e
comunale) ammesse a contributo relative ad alloggi di proprieta' di
cooperative a proprieta' indivisa, di cui al punto 3) "Beneficiari"
dell'Allegato A);
- l'importo di eventuali economie della gestione degli anni
precedenti relative alla quota a carico del bilancio regionale.
I Comuni, successivamente al versamento presso la Tesoreria comunale
della quota regionale delle risorse, provvedono all'erogazione dei
contributi ai beneficiari integrando la quota regionale con la
propria quota.
5.1) "Economie di gestione"
(*) Per economie si intende esclusivamente, oltre alle economie della
gestione 2002, anche eventuali somme che non sono state
precedentemente dichiarate dal Comune contestualmente alle richieste
di contributo negli anni 2001 (economie gestione anno 2000) e 2002
(economie gestione anno 2001) e che quindi non sono gia' state
detratte nei suddetti anni dal saldo del contributo spettante al
Comune.
L'importo delle economie dichiarate sara' detratto dalla quota di
contributo da erogare al Comune nell'anno 2003.
Qualora il Comune:
- non apra i bandi pubblici
- non riceva domande o dichiari tutte le domande inammissibili
dovra' versare alla Tesoreria della Regione Emilia-Romagna entro e
non oltre il 16/6/2003 le eventuali economie della gestione degli
anni precedenti e relative alla quota di contributo a carico del
bilancio regionale di cui sopra.
A tale scopo si ricordano gli estremi della Tesoreria regionale:
Unicredit Banca SpA - Via Indipendenza, 11 - Bologna - ABI 2008 - CAB
2450.
Contestualmente al versamento dovra' essere inviata copia del mandato
di pagamento al Servizio regionale Politiche abitative (Viale A. Moro
n. 30 - 40100 Bologna - fax 051/283654).
6) Eventuali integrazioni comunali
Nel caso di copertura regionale ridotta a seguito di eccedenza della
domanda rispetto alle risorse disponibili, i Comuni possono integrare
la quota mancante con proprie risorse.
I Comuni, inoltre, possono aumentare il contributo con fondi propri
fino ad un massimo del 25%, ai sensi dell'art. 2, comma 4 del decreto
del Ministro dei Lavori pubblici 7/6/1999, per i soggetti
caratterizzati da particolari situazioni di debolezza sociale.
In tale caso non si applicano i limiti relativi all'entita' del
contributo stabiliti al punto 4) "Entita' del contributo"
dell'Allegato A) per la parte di contributo a carico del bilancio
regionale.
(*) Tale possibilita' di aumento del contributo a carico del Comune
non si applica ai nuclei familiari compresi nella fascia B in
presenza di uno dei seguenti requisiti previsti dal punto 3)
"Beneficiari" dell'Allegato A):
- presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o
da pensione;
- presenza di uno o piu' redditi da sola pensione e presenza di
almeno un componente di eta' superiore a 65 anni.
Per tali soggetti, infatti, il medesimo punto 3) "Beneficiari"
dell'Allegato A) prevede gia' un abbattimento del 20% del valore ISEE
(Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo
familiare ai fini della collocazione del richiedente nella fascia.
7) Domanda di accesso e certificazione
Relativamente alla certificazione dei requisiti per l'accesso al
contributo e degli elementi necessari al calcolo del valore ISE e
ISEE si rimanda alle disposizioni vigenti in materia di dichiarazioni
sostitutive (DPR 445/00).
A tale scopo dovranno essere utilizzati i modelli redatti secondo il
modello tipo approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 18/5/2001 (Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6/7/2001).
8) Requisiti
(*) I Comuni provvedono all'accertamento del possesso dei seguenti
requisiti previsti dall'Allegato A):
A)
- cittadinanza
- contratto di locazione registrato oppure assegnazione d'uso oppure
in godimento di alloggio di Cooperativa a proprieta' indivisa
- residenza
- assegnazione di alloggio erp o comunale
- titolarita' di diritti reali su uno o piu' alloggi
B)
- patrimonio mobiliare e immobiliare
- valore ISE
- valore ISEE.
I requisiti per l'accesso di cui alla lettera A) devono permanere in
corso d'anno.I requisiti per l'accesso di cui alla lettera B) sono
desunti dalla attestazione rilasciata dall'INPS ai sensi del DLgs
109/98, cosi' come modificato dal DLgs 130/00, che prevede:
- l'attestazione rilasciata dall'INPS ha validita' annuale,
- il cittadino ha facolta' di presentare, entro il periodo di
validita' della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova
dichiarazione, in caso di mutamenti delle condizioni familiari ed
economiche.
Dato quanto sopra premesso, si precisa ai soli fini del Fondo
regionale per la locazione che:
- non sono efficaci eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in
seguito alla scadenza della validita' della precedente dichiarazione,
presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale
(punto 3) "Beneficiari" dell'Allegato A);
- non sono efficaci eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in
seguito a mutamenti nelle condizioni familiari e economiche,
presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale
(punto 3) "Beneficiari" dell'Allegato A), in applicazione dell'art. 4
del DLgs 130/00).
8.1) "Contratto di locazione"
(*) I contratti cosi' detti ad "uso foresteria" non sono ammissibili
a contributo.
E' ammissibile a contributo l'eventuale contratto di sublocazione tra
il rappresentante legale dell'impresa e il lavoratore dipendente.
Il contratto di sublocazione deve essere registrato all'Ufficio del
Registro.
8.2) "Registrazione del contratto di locazione"
(*) Ai sensi del DPR n. 131 del 30/4/1986 e successive modifiche,
sono soggetti a imposta di registro i contratti verbali e in forma
scritta, anche di sublocazione, nonche' relative cessioni,
risoluzioni e proroghe anche tacite.
Relativamente agli alloggi assegnati in uso o in godimento da
Cooperative a proprieta' indivisa, si ricorda che l'art. 5 del DPR
131/86 stabilisce un principio di alternativita' tra l'IVA e
l'imposta di registro, specificando che tutte le scritture private
non autenticate sono soggette a registrazione solo in caso d'uso
qualora tutte le disposizioni in esse contemplate siano relative ad
operazioni soggette ad IVA.
Qualora la domanda di ammissione al contributo sia presentata prima
della registrazione del contratto di locazione, il Comune provvedera'
ad accertare l'avvenuta registrazione presso il competente Ufficio
del Registro entro il termine previsto per l'erogazione del
contributo.
8.3) "Accertamenti del Comune"
(*) In caso di assenza di redditi IRPEF (fatti salvi i redditi
esenti) oppure in caso di reddito IRPEF inferiore al canone annuo
oppure di reddito IRPEF superiore al canone annuo di un valore
stabilito dal Comune e comunque compreso tra 0 e 30%, il Comune,
prima dell'erogazione del contributo, puo':
- verificare l'effettiva situazione economica e sociale del
richiedente tramite i servizi sociali o altra struttura comunale
demandata,
- escludere dal beneficio economico, dopo aver proceduto alla
verifica di cui all'alinea precedente e nel caso di soggetti non
assistiti, le domande valutate come inattendibili ai fini del
sostentamento famigliare (fatte salve quelle derivanti da redditi
esenti ai fini IRPEF).
Il Comune dovra' prevedere con proprio atto di indirizzo (delibera) i
criteri sulla base dei quali valutare l'inattendibilita' delle
domande.
9) Canone annuo e incidenza del canone sul valore ISE
Il canone annuo, al netto degli oneri accessori, da assumere come
base di calcolo per l'incidenza canone sul valore ISE e' costituito
dall'importo relativo all'anno in cui viene presentata la domanda di
accesso al contributo.
Per il presente bando si deve fare riferimento all'anno 2003.Nel caso
di contratto cessato in corso d'anno al quale non faccia seguito una
proroga, rinnovo o stipula di nuovo contratto di locazione, i comuni
provvederanno a calcolare l'incidenza del canone sul valore ISE
(Indicatore della situazione economica) sulla base del numero dei
mesi di locazione fino alla data della cessazione del contratto.
I Comuni applicheranno la medesima modalita' di calcolo
dell'incidenza anche nel caso di cambio di residenza senza la stipula
di un nuovo contratto di locazione.
Esempio:
Canone di locazione mensile = Euro 500,00
Contratto di locazione con decorrenza 1/1/2003 e cessato il 30/6/2003
Canone annuo = Euro 3.000,00
Incidenza = Euro 3.000,00 (Canone annuo)/Valore ISE
9.1) "Canone massimo mensile"
Ai fini del calcolo dell'entita' del contributo, e' stato previsto un
canone massimo mensile articolato in base alla popolazione dei
comuni.
(*) Il Comune puo' prevedere un proprio canone massimo mensile
inferiore ai limiti massimi previsti.
(*) Il canone massimo mensile di Euro 620,00 si applica anche ai
comuni confinanti con comuni con popolazione superiore a 200.000
abitanti.
9.2) "Coabitazione"
Poiche' il contributo in oggetto e' finalizzato al sostegno al
pagamento dei canoni di locazione, per la determinazione della
situazione economica in caso di coabitazione si fara' riferimento a
tutti i nuclei familiari che risiedono nell'alloggio a cui il
contratto di locazione si riferisce.
In caso di un contratto di locazione cointestato a due distinte
famiglie anagrafiche coabitanti nel medesimo alloggio, i due nuclei
familiari possono fare domanda di accesso al contributo
separatamente; il Comune considerera' la loro situazione economica
separatamente dividendo l'importo del canone per due, salvo diversa
disposizione contrattuale in merito alla obbligazione economica.
In caso di due contratti di locazione per distinte porzioni di
alloggio intestati a due famiglie anagrafiche coabitanti, i due
nuclei possono fare domanda di accesso al contributo separatamente;
il Comune considerera' separatamente la loro situazione economica e
l'importo del canone previsto in ciascun contratto.
10) Valore ISE e ISEE
In conseguenza delle nuove competenze attribuite all'INPS dal DLgs
130/00 e disposizioni attuative (DPCM n. 221 del 7/5/1999, cosi' come
modificato dal DPCM n. 242 del 4/4/2001, nonche' il sopra citato DPCM
del 18/5/2001), i valori ISE ed ISEE nonche' la somma dei redditi, il
patrimonio mobiliare ed il patrimonio immobiliare relativi al nucleo
familiare richiedente devono essere desunti dall'attestazione
rilasciata dall'INPS.
10.1) "Reddito IRPEF"
Per la determinazione del reddito complessivo ai fini IRPEF, si
richiama quanto specificato nella Tabella 1 - Parte I - del DLgs
109/98 e successive modificazioni, dove si fa riferimento all'ultima
dichiarazione dei redditi presentata oppure, in mancanza di obbligo
di presentazione della dichiarazione dei redditi, all'ultimo
certificato sostitutivo.
Per reddito complessivo si intende il reddito "lordo"; tale reddito
non tiene conto degli oneri deducibili ne' delle detrazioni.
11) Fasce di collocazione dei richiedenti e calcolo dell'entita' del
contributo
Sulla base del valore ISE e ISEE e dell'incidenza del canone sul
valore ISE, i richiedenti sono collocati in una delle fasce previste
dall'allegato.
Esempi:
Parametro: 2,04
Valore ISE: Euro 8.000,00 (Fascia A - riduzione incidenza al 14%)
Canone di locazione annuo: Euro 4.000,00
Incidenza Canone/Valore ISE = 50%
Contributo annuo: (50%-14%) x Euro 8.000,00 = Euro 2.880,00
Nucleo di due persone con un solo reddito da pensione e con
componente di eta' superiore a 65 anni (Valore ISEE diminuito del
20%)
Parametro: 1,57
Valore ISE: Euro 14.000,00
Canone di locazione annuo: Euro 5.000,00
Valore ISEE: Euro 8.917,20
Valore ISEE ridotto del 20% = Euro 8.917,20-1.783,44 = 7.133,76
(Fascia B - riduzione incidenza al 24%)
Incidenza Canone/Valore ISE = 35,71%
Contributo annuo: (35,71%-24%) x Euro 14.000,00 = Euro 1.639,40
11.1) "Entita' del contributo"
L'entita' del contributo e' determinata sulla base dell'incidenza del
canone annuo, determinato come specificato al punto 9) "Canone annuo
e incidenza del canone sul valore ISE" del presente allegato, sul
valore ISE.
(*) E' demandata alla discrezionalita' del Comune nel caso di risorse
attribuite inferiori al fabbisogno teorico:
- determinare autonomamente la percentuale di copertura delle fasce A
e B di cui al punto 3) "Beneficiari" dell'Allegato A);
- determinare autonomamente la percentuale di copertura di eventuali
fasce risultanti dalla ulteriore articolazione delle fasce A e B di
cui al punto 3) "Beneficiari" dell'allegato A);
- la riduzione dell'importo del contributo al 50% dell'importo del
canone annuo.
Le facolta' del Comune di cui sopra sono tra loro cumulabili.
Esempio:
Fabbisogno (regione + comune) = Euro 80.000,00
Risorse disponibili (regione + comune) = Euro 50.000,00
Fabbisogno Fascia A = Euro 50.000,00
Fabbisogno Fascia B = Euro 30.000,00
Copertura fascia A (regione + comune) = Euro 30.000,00 = 60%
Copertura fascia B (regione + comune) = Euro 20.000,00 = 66,70%
oppure, nel caso di ulteriore articolazione della fascia A:
Fabbisogno Fascia A1 = Euro 30.000,00
Fabbisogno Fascia A2 = Euro 20.000,00
Fabbisogno Fascia B = Euro 30.000,00
Copertura fascia A1 (regione + comune) = Euro 20.000,00 = 66,70%
Copertura fascia A2 (regione + comune) = Euro 10.000,00 = 50%
Copertura fascia B (regione + comune) = Euro 20.000,00 = 66,70%.
12) Programma informatico di gestione
Il DLgs 130/00, che ha modificato il DLgs 109/98, ha demandato
all'INPS il compito di creare una banca dati relativa all'ISEE.
Tra gli adempimenti dell'INPS e' compreso anche il calcolo del valore
ISE ed ISEE nonche' il rilascio agli Enti erogatori ed al dichiarante
di una attestazione contenente informazioni relative alla
composizione del nucleo familiare ed alla sua situazione economica
(vedi anche la Circolare INPS n. 153 del 31/7/2001 reperibile al
seguente indirizzo internet: www.inps.it/Servizi/ISEE/).
Di conseguenza, l'INPS risulta essere l'Ente competente alla
determinazione della situazione economica del nucleo familiare che
chiede l'accesso a prestazioni sociali agevolate.
Pertanto, il programma di gestione informatizzato della Regione per
l'anno 2003 avra' le seguenti funzioni:
- inserimento di dati rilevati dalla autocertificazione presentata al
momento della domanda di accesso al contributo,
- inserimento di dati risultanti dalla attestazione rilasciata
dall'INPS,
- inserimento di dati statistici relativi ai contratti di locazione e
all'alloggio,
- determinazione dei seguenti calcoli relativi a:
- collocazione del richiedente nella fascia
- contributo teorico regionale e comunale
- contributo reale regionale e comunale.
Con ulteriore nota scritta si provvedera' a definire piu' in
dettaglio le funzioni e le modalita' di reperimento del programma.
13) Riferimenti normativi
(*) DPR n. 131 del 26/4/1986 (Supplemento Ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 99 del 30/4/1986)
- Legge 431/98, art. 11 (Supplemento Ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 292 del 15/12/1998)
- DLgs 109/98 (Gazzetta Ufficiale n. 80 del 18/4/1998)
- DLgs n. 286 del 25/7/1998 (Supplemento Ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 191 del 18/8/1998)
- DLgs 130/00 (Gazzetta Ufficiale del 6/6/2000).
(*) Legge n. 189 del 30/7/2002 (Supplemento Ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 199 del 26/8/2002)
- DPCM n. 221 del 7/5/1999 (Gazzetta Ufficiale n. 161 del 2/7/1999)
- DPCM n. 242 del 4/4/2001 (Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26/6/2001)
- DPCM del 18/5/2001 (Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6/7/2001)
- decreto del Ministro dei Lavori pubblici del 7/6/1999 (Gazzetta
Ufficiale n. 167 del 19/7/1999)
- Circolare INPS n. 153 del 31/7/2001 (www.inps.it/servizi/isee/).
(*) Sul sito INPS (www.inps.it/servizi/isee/) e' possibile consultare
anche la sezione "Domande & Risposte" (FAQ) in materia di
certificazione ISEE.