REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 marzo 2003, n. 428

Criteri attuativi del Fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui agli artt. 38 e 39 della L.R. n. 24 del 9/8/2001 - Anno 2003

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamati:                                                                     
- la Legge n. 392 del 27/7/1978 contenente disposizioni in materia di           
locazione di immobili urbani, cosi' come modificata dalla Legge n.              
359 dell'8/8/1992;                                                              
- il DLgs n. 109 del 31/3/1998 cosi' come modificato dal DLgs n. 130            
del 3/5/2000 in materia di criteri unificati di valutazione della               
situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali            
agevolate;                                                                      
- il DLgs n. 286 del 25/7/1998, cosi' come modificato dalla Legge n.            
189 del 30/7/2002, contenete disposizioni in materia di immigrazione            
e condizione dello straniero;                                                   
- la Legge n. 431 del 9/12/1998 e in particolare l'art. 11 che ha               
istituito il Fondo nazionale per la locazione per il sostegno                   
all'accesso alle abitazioni in locazione, di seguito denominato                 
Fondo, cosi' come modificato dalla Legge n. 21 dell'8/2/2001;                   
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 221 del               
7/5/1999, contenente disposizioni attuative del DLgs 109/98, cosi'              
come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri           
n. 242 del 4/4/2001;                                                            
- il DLgs n. 267 del 18/8/2000 in materia di ordinamento degli Enti             
locali;                                                                         
- il decreto del Presidente della Repubblica 445/00 contenente                  
disposizioni in materia di certificazioni amministrative;                       
- il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del             
4/12/2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10/2/2003,             
con cui si e' provveduto al riparto delle risorse del Fondo nazionale           
per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione relative al            
2002 destinando alla Regione Emilia-Romagna una quota pari a Euro               
29.665.038,05;                                                                  
- il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot.           
n. 2110 dell'11/12/2002 con il quale si e' ridotto lo stanziamento di           
cui al precedente alinea, per effetto dell'applicazione dell'aliquota           
del 15% prevista dal decreto del Ministero dell'Economia e delle                
Finanze del 29/11/2002, e con il quale si e' assegnata alla Regione             
Emilia-Romagna una quota di risorse pari a Euro 25.215.534,50;                  
- la L.R. n. 24 del 9/8/2001 che, nel disciplinare l'intervento                 
pubblico nel settore abitativo, relativamente al Fondo regionale per            
il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui agli                
artt. 38 e 39, di seguito denominato Fondo regionale, ha stabilito              
che la Regione provvede alla definizione dei criteri di riparto tra i           
Comuni delle risorse del Fondo e le modalita' di conferimento delle             
stesse nonche' alla individuazione della quota del concorso                     
finanziario comunale;                                                           
- l'art. 52 della L.R. n. 24 del 9/8/2001 sopra citata che nel                  
definire il regime transitorio in merito alla gestione del patrimonio           
di erp conferma l'utilizzo per quattro anni di una quota dei canoni             
percepiti dalle ACER per il Fondo regionale per l'accesso                       
all'abitazione in locazione;                                                    
- la propria deliberazione n. 2826 del 10/12/2001 con cui si e'                 
disciplinato il Fondo regionale per l'anno 2002;                                
- la propria deliberazione n. 1773 del 30/9/2002 con cui si e'                  
assegnato ai Comuni richiedenti il saldo dei contributi per l'anno              
2002;                                                                           
sentita la rappresentanza dei Comuni presso la Conferenza delle                 
Autonomie locali dell'Emilia-Romagna (CALER) in data 24/2/2003;                 
considerato che:                                                                
- l'art. 11, comma 7 della Legge 431/98, cosi' come modificato dalla            
Legge 21/01, stabilisce che le Regioni ripartiscono ai Comuni le                
risorse assegnate dallo Stato presenti sul Fondo;                               
- l'art. 38 e l'art. 39 della L.R. 24/01 disciplinano la materia                
relativa al Fondo demandando ad un provvedimento della Giunta                   
regionale la definizione dei criteri di riparto fra i Comuni delle              
risorse e le modalita' di funzionamento del Fondo;                              
- il presente atto deliberativo determina nel dettaglio le modalita'            
di utilizzo delle risorse per cui non si rendono necessari ulteriori            
atti di programmazione;                                                         
ritenuto, per quanto sopra premesso, di dare attuazione per l'anno              
2003 alle disposizioni sopra citate disciplinando le modalita' di               
funzionamento ed erogazione del Fondo;                                          
richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale,                    
esecutive ai sensi di legge:                                                    
- n. 2774 del 10 dicembre 2001, recante "Direttiva sulle modalita' di           
espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e contabile dopo           
l'entrata in vigore della L.R. 43/01";                                          
- n. 2775 del 10 dicembre 2001, recante "Disposizioni per la                    
revisione dell'esercizio delle funzioni dirigenziali e dei controlli            
interni a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 43/01";                     
- n. 2832 del 17 dicembre 2001, recante "Riorganizzazione delle                 
posizioni dirigenziali nella Giunta regionale - Servizi e                       
professional";                                                                  
- n. 3021 del 28 dicembre 2001, recante "Approvazione degli atti di             
conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza                
1/1/2002)";                                                                     
dato atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 41/92 e della               
propria deliberazione 2774/01;                                                  
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Politiche abitative ing. U. Rossini in merito alla regolarita'                  
tecnica del presente atto;                                                      
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla                    
Programmazione territoriale e Sistemi di mobilita' dott. R. Raffaelli           
in merito alla legittimita' del presente atto;                                  
su proposta dell'Assessore competente per materia,                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) Premessa                                                                     
1.1) E' data attuazione per l'anno 2003, con decorrenza dalla                   
avvenuta esecutivita' del presente atto, alle disposizioni degli                
artt. 38 e 39 della L.R. 24/01 allo scopo di erogare contributi                 
integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione              
mediante le direttive del presente atto e le disposizioni generali              
contenute nell'Allegato A) "Disposizioni per il funzionamento e                 
l'erogazione del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in           
locazione - Anno 2003", nonche' mediante le disposizioni applicative            
contenute nell'Allegato B) "Criteri applicativi del dispositivo e               
dell'Allegato A)", entrambi parte integrante del presente atto.                 
1.2) L'operativita' della deliberazione della Giunta regionale                  
2826/01 cessa a partire dalla avvenuta esecutivita' del presente                
atto, fatte salve le operazioni di gestione ancora in essere alla               
stessa data.                                                                    
2) Enti beneficiari                                                             
Possono inviare richieste di contributo, oltre ai Comuni della                  
regione Emilia-Romagna, le Unioni di Comuni, le istituzioni e i                 
consorzi costituiti ai sensi del DLgs 267/00 ai quali con l'atto                
istitutivo sia stato demandato l'esercizio delle competenze relative            
al Fondo regionale.                                                             
3) Criteri di ripartizione delle risorse                                        
3.1) La ripartizione delle risorse agli enti richiedenti e' demandata           
ad un successivo provvedimento della Giunta regionale.                          
3.2) In caso di risorse inferiori al fabbisogno complessivo delle               
fasce di cui al punto 3) "Beneficiari" dell'Allegato A) al presente             
atto, si procedera' ad una riduzione del contributo in misura                   
proporzionale alle risorse disponibili.                                         
4) Quota comunale di partecipazione al finanziamento                            
La quota di partecipazione dei Comuni al Fondo regionale e'                     
determinata in una percentuale del contributo erogabile non inferiore           
al 15%.                                                                         
5) Economie di gestione                                                         
5.1) Le eventuali economie dei Comuni relative alla gestione degli              
anni precedenti e relative alla quota di contributo a carico del                
bilancio regionale sono trattenute dagli stessi a titolo di anticipo            
sulle risorse da assegnare.                                                     
Tali economie saranno detratte dalla quota da erogare ai Comuni                 
richiedenti con il provvedimento della Giunta regionale di cui al               
punto 3) del presente dispositivo.                                              
5.2) I Comuni beneficiari negli anni precedenti che non intendono               
aprire i bandi pubblici di cui al punto 8) "Bandi comunali"                     
dell'Allegato A) oppure che non hanno ricevuto nessuna domanda di               
contributo oppure che hanno dichiarato inammissibili tutte le domande           
di contributo dovranno versare alla Tesoreria della Regione                     
Emilia-Romagna entro e non oltre il 16/6/2003 le eventuali economie             
della gestione degli anni precedenti e relative alla quota di                   
contributo a carico del bilancio regionale.                                     
Il versamento deve essere effettuato con la seguente causale:                   
"Restituzione somme derivanti dall'art. 11 della Legge 431/98".                 
Copia del mandato di pagamento deve essere inviata al Servizio                  
Politiche abitative della Regione Emilia-Romagna contestualmente al             
versamento.                                                                     
5.3) Le somme di cui al punto 5.2), limitatamente agli importi resisi           
effettivamente disponibili a bilancio regionale, saranno                        
eventualmente assegnate ai Comuni beneficiari richiedenti con il                
provvedimento della Giunta regionale di cui al punto 3) del presente            
dispositivo.                                                                    
5.4) Per economie si intende, oltre alle economie dell'anno 2002,               
anche eventuali somme che non sono state precedentemente dichiarate             
dal Comune contestualmente alle richieste di contributo negli anni              
precedenti e che quindi non sono gia' state detratte nei suddetti               
anni dal saldo del contributo spettante al Comune.                              
6) Quota risorse ACER                                                           
Con il provvedimento della Giunta regionale di cui al punto 3) del              
presente dispositivo si procedera' alla ripartizione ai Comuni delle            
risorse relative al finanziamento delle ACER relativo all'anno 2002             
di cui alla propria deliberazione 2826/2001;                                    
7) di dare atto che all'impegno ed alla liquidazione della spesa si             
procedera' con successivi atti formali dei Dirigenti competenti per             
materia, nel rispetto della normativa contabile vigente                         
posteriormente alla deliberazione della Giunta regionale di presa               
d'atto dell'assegnazione della somma di cui al citato decreto del               
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di variazione del              
bilancio preventivo regionale;                                                  
8) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
ALLEGATO A)                                                                     
Disposizioni per il funzionamento e l'erogazione del Fondo regionale            
per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - Anno 2003            
1) Finalita'                                                                    
Il Fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in               
locazione, di seguito denominato Fondo regionale per la locazione, e'           
finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori            
per il pagamento dei canoni di locazione.                                       
2) Risorse                                                                      
Confluiscono sul Fondo regionale per la locazione:                              
a) risorse statali;                                                             
b) risorse regionali;                                                           
c) risorse comunali.                                                            
3) Beneficiari                                                                  
Sono ammessi all'erogazione dei contributi i soggetti che alla data             
della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti                 
requisiti:                                                                      
3.1) cittadinanza italiana;                                                     
3.2) cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea;                 
3.3) cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea              
per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta             
di soggiorno ai sensi del DLgs 286/98;                                          
3.4) titolarita' di un contratto di locazione ad uso abitativo                  
stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula            
e regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro;                        
3.5) titolarita' di un contratto di assegnazione in godimento di un             
alloggio di proprieta' di Cooperativa a proprieta' indivisa qualora             
siano presenti le seguenti condizioni:  a) la Cooperativa deve                  
prevedere, nel proprio statuto o in apposita convenzione, un vincolo            
di inalienabilita' ai soci del patrimonio residenziale indivisibile             
con l'obbligo, nel caso di cessazione o di cambiamento di attivita',            
a devolvere gli immobili residenziali assoggettati a tale vincolo ad            
enti pubblici appositamente individuati da disposizioni normative di            
settore;  b) l'alloggio per il quale si richiede il contributo non              
deve essere compreso in eventuali piani di cessione ai sensi                    
dell'art. 18 della Legge 179/92 e successive modifiche, mentre                  
l'ammontare del canone non deve comprendere nessuna somma che possa             
costituire, per qualsiasi titolo, un credito per il socio                       
assegnatario.  La sussistenza delle predette condizioni deve essere             
certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante;             
3.6) residenza nel Comune in cui viene presentata la domanda di                 
contributo nonche' nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;            
3.7) non essere assegnatario di un alloggio di erp;                             
3.8) non essere assegnatario di un alloggio comunale. Le seguenti               
condizioni non sono causa di esclusione dal contributo: a) contratto            
stipulato ai sensi della Legge 431/98, della Legge 392/78 ("equo                
canone") e dalla Legge 359/92 ("patti in deroga");  b) titolarita' di           
una concessione amministrativa d'uso di un alloggio acquisito in                
locazione sul mercato privato dal Comune oppure da societa' o agenzie           
appositamente costituite a questo scopo dal Comune stesso a                     
condizione che il canone d'uso mensile sia almeno pari all'ammontare            
del canone di locazione corrisposto al proprietario dell'alloggio dal           
Comune oppure dalle societa' o agenzie di cui sopra. La sussistenza             
delle predette condizioni deve essere certificata dal dirigente                 
comunale competente oppure dal legale rappresentante della societa' o           
agenzia assegnante;                                                             
3.9) non essere titolare di diritti di proprieta', usufrutto, uso o             
abitazione su un alloggio in ambito provinciale.  Le seguenti                   
condizioni non sono causa di esclusione dal contributo: a)                      
titolarita' di un diritto reale di "nuda proprieta'"; b) titolarita'            
di una quota su un alloggio non superiore al 50%; c) titolarita' di             
una quota su piu' alloggi purche' le quote singolarmente prese non              
siano superiori al 50%;  d) alloggio accatastato presso l'Ufficio               
Tecnico erariale come inagibile oppure provvedimento del Sindaco che            
dichiari la inagibilita' oppure la inabitabilita' dell'alloggio;                
3.10) patrimonio mobiliare non superiore a Euro 35.000 al lordo della           
franchigia prevista dal DLgs 109/98 cosi' come modificato dal DLgs              
130/00;                                                                         
3.11) valore ISE (Indicatore della situazione economica), calcolato             
ai sensi del DLgs 109/98 cosi' come modificato dal DLgs 130/00, non             
superiore a Euro 30.000,00;                                                     
3.12) valore ISEE (Indicatore della situazione economica                        
equivalente), valore ISE (Indicatore della situazione economica) e              
incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul                 
valore ISE, calcolati ai sensi del DLgs 109/98 cosi' come modificato            
dal DLgs 130/00, rientranti entro i valori di seguito indicati:  -              
fascia A: valore ISE fino a Euro 10.200,00; incidenza canone/valore             
ISE non inferiore al 14%; - fascia B: valore ISEE non superiore a               
Euro 15.000,00; valore ISE da Euro 10.200,01 a Euro 30.000,00;                  
incidenza canone/valore ISE non inferiore al 24%;                               
3.13) ai soli fini del Fondo regionale per la locazione, il valore              
ISEE della tabella di cui al precedente punto risultante                        
dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione             
nella fascia B e' diminuito del 20% in presenza di uno dei seguenti             
requisiti: a) presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro              
dipendente o da pensione; b) presenza di uno o piu' redditi da sola             
pensione e presenza di almeno un componente di eta' superiore a 65              
anni.  Le condizioni di cui alle lettere precedenti non sono tra loro           
cumulabili;                                                                     
3.14) i requisiti di cui al presente punto 3) Beneficiari sono                  
valutati con riferimento al nucleo familiare cosi' come determinato             
dal DLgs 109/98 cosi' come modificato dal DLgs 130/00, nonche' dal              
DPCM 221/99 cosi' come modificato dal DPCM 242/01, tranne il                    
requisito di cui ai punti 3.4) e 3.5) che si riferisce al soggetto              
richiedente il contributo;                                                      
3.15) ai soli fini del Fondo regionale per la locazione non sono                
efficaci: a) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito              
alla scadenza della validita' annuale della precedente dichiarazione,           
presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale;            
b) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti            
nelle condizioni familiari e economiche, presentate posteriormente al           
termine di chiusura del bando comunale.                                         
4) Entita' del contributo                                                       
4.1) Il contributo e' calcolato sulla base dell'incidenza del canone            
annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore               
della situazione economica) calcolato ai sensi del DLgs 109/98 cosi'            
come modificato dal DLgs 130/00:                                                
a) fascia A: il contributo e' tale da ridurre l'incidenza al 14% per            
un massimo di Euro 3.100,00                                                     
b) fascia B: il contributo e' tale da ridurre l'incidenza al 24% per            
un massimo di Euro 2.325,00.                                                    
4.2) Nel caso di canone di locazione mensile, al netto degli oneri              
accessori, superiore ai limiti di seguito indicati, l'incidenza sara'           
calcolata assumendo come base di calcolo l'importo del canone massimo           
mensile:                                                                        
Comune  Canone massimo mensile Euro                                             
Inferiore a 20.000 abitanti  520,00                                             
Compreso tra 20.000 e 200.000 abitanti  620,00                                  
Superiore a 200.000 abitanti   e comuni capoluogo di provincia                  
770,00                                                                          
Il canone massimo mensile di Euro 620,00 si applica anche ai comuni             
confinanti con comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.             
Il Comune puo' prevedere un proprio canone massimo mensile inferiore            
ai limiti massimi di cui alla tabella precedente.                               
4.3) Per il calcolo del numero dei mesi di locazione non si                     
considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.                          
4.4) In caso di contributo inferiore a Euro 50 non si procede alla              
erogazione.                                                                     
5) Canone annuo di locazione                                                    
5.1) Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, e'           
costituito della somma dei canoni di locazione relativi all'anno 2003           
anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di             
un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per           
il quale e' stata presentata la domanda.                                        
5.2) Nel caso di contratto con data di scadenza posteriore al termine           
di chiusura del bando comunale, i Comuni calcoleranno l'incidenza del           
canone annuo di locazione fino al 31/12/2003 provvedendo,                       
anteriormente all'erogazione del contributo, alla verifica                      
dell'avvenuta proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto.                 
Qualora il nuovo canone di locazione sia superiore a quello                     
dichiarato al momento della presentazione della domanda, non si                 
terra' conto, nel calcolo dell'incidenza, dell'avvenuto aumento.                
Qualora, invece, il nuovo canone di locazione sia inferiore al                  
precedente, il Comune procedera' a ricalcolare l'incidenza del canone           
sul valore ISE e quindi l'importo del contributo.                               
5.3) Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto               
entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sara'           
determinato dalla somma dei canoni.                                             
6) Decesso                                                                      
6.1) In caso di decesso, il contributo sara' assegnato al soggetto              
che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della                
Legge 392/78.                                                                   
6.2) Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia                
avvenuto posteriormente all'approvazione della deliberazione comunale           
di individuazione dei beneficiari, il Comune provvedera' al ricalcolo           
dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione               
fino all'avvenuto decesso e versera' l'eventuale contributo cosi'               
ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del               
Codice civile.                                                                  
7) Domanda di accesso e certificazione                                          
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00, i                  
requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo                    
familiare sono comprovati con dichiarazione sostitutiva.                        
8) Bandi comunali                                                               
8.1) I bandi comunali dovranno essere aperti entro e non oltre il               
30/4/2003 e dovranno essere chiusi entro e non oltre il 31/5/2003.              
I Comuni possono stabilire propri termini di apertura piu' brevi nel            
rispetto dei termini di cui sopra.                                              
8.2) I Comuni inseriscono nei bandi le disposizioni in materia di               
controlli e sanzioni previste dal DPR 445/00, dal DLgs 109/98 cosi'             
come modificato dal DLgs 130/00 e dal DPCM 221/99 cosi' come                    
modificato dal DPCM n. 242 del 4/4/2001, nonche' gli adempimenti di             
cui al punto 9) "Istruttoria domande e procedure di erogazione" del             
presente allegato previsti nel caso di mancanza di dichiarazione                
IRPEF oppure di reddito IRPEF inferiore al canone annuo oppure di               
reddito IRPEF superiore al canone annuo di un valore stabilito dal              
Comune e che comunque deve essere compreso tra 0 e 30%.                         
9) Istruttoria domande e procedure di erogazione                                
E' di competenza dei Comuni:                                                    
9.1) procedere ad un confronto con le organizzazioni sindacali di               
settore nelle seguenti procedure: - predisposizione del bando                   
comunale di cui al punto 8); "Bandi comunali"; - determinazione della           
percentuale di copertura delle fasce oppure decisione di ridurre il             
contributo al 50% dell'importo del canone annuo, come previsto al               
successivo punto 9.6);                                                          
9.2) procedere all'istruttoria delle domande ed alla verifica del               
possesso dei requisiti previsti.  In presenza di uno dei seguenti               
casi: a) il soggetto richiedente non e' in grado di dichiarare                  
redditi ai fini IRPEF, fatti salvi i redditi esenti; b) reddito IRPEF           
inferiore al canone annuo;  c) reddito IRPEF superiore al canone                
annuo di un valore stabilito dal comune e che comunque deve essere              
compreso tra 0 e 30%; il Comune, prima dell'erogazione del                      
contributo, puo': 1) verificare l'effettiva situazione economica e              
sociale del richiedente anche tramite i servizi sociali o altra                 
struttura comunale demandata; 2) escludere dal beneficio economico,             
in seguito alla verifica di cui al numero precedente e nel caso di              
soggetti non assistiti, le domande che presentino situazioni valutate           
come inattendibili ai fini del sostentamento familiare, fatte salve             
quelle derivanti da redditi esenti ai fini IRPEF;                               
9.3) procedere alle verifiche previste dalle disposizioni legislative           
in materia di autocertificazioni;                                               
9.4) quantificare il contributo teorico suddiviso nella quota a                 
carico del bilancio regionale pari all'85% e nella quota a carico del           
bilancio comunale pari al 15%;                                                  
9.5) trasmettere al Servizio Politiche abitative della Regione                  
Emilia-Romagna entro e non oltre il 16/6/2003 i seguenti dati:  a) il           
numero delle domande ammesse a contributo suddiviso per fasce;  b)              
l'importo del contributo teorico suddiviso per fasce e nella quota              
regionale e comunale, relativamente alle domande ammesse a                      
contributo; c) il numero e l'importo complessivo (quota regionale e             
comunale) delle domande ammesse a contributo relative ad alloggi di             
proprieta' di cooperative a proprieta' indivisa, di cui al precedente           
punto 3) "Beneficiari"; d) l'importo delle economie relative alla               
quota a carico del bilancio regionale con riferimento alla gestione             
dell'anno 2002, nonche' eventuali economie relative agli anni                   
precedenti che non sono state precedentemente dichiarate dal Comune             
contestualmente alle richieste di contributo negli anni precedenti e            
che quindi non sono gia' state detratte nei suddetti anni dal saldo             
del contributo spettante al Comune. La comunicazione con la quale si            
provvede alla trasmissione dei dati di cui sopra devono essere a cura           
del Responsabile dell'Ufficio Casa o altra struttura competente. Per            
i dati di cui sopra inviati per posta vale la data del timbro                   
postale;                                                                        
9.6) nel caso di risorse attribuite inferiori al fabbisogno teorico             
il Comune, relativamente alle somme sia a carico del bilancio                   
regionale sia a carico del bilancio comunale, puo': - determinare               
autonomamente la percentuale di copertura delle fasce A e B di cui al           
punto 3) "Beneficiari" del presente allegato;  - determinare                    
autonomamente la percentuale di copertura di eventuali fasce                    
risultanti dalla ulteriore articolazione delle fasce A e B di cui al            
punto 3) "Beneficiari" del presente allegato, fermo restando i limiti           
massimi dei valori ISE ed ISEE e le percentuali minime di incidenza             
del canone sul valore ISE e fermo restando le percentuali minime di             
incidenza e i limiti massimi di contributo del punto 4) "Entita' del            
contributo" del presente allegato; - ridurre il contributo al 50%               
dell'importo del canone annuo. Le precedenti facolta' del Comune sono           
tra loro cumulabili;                                                            
9.7) definire le modalita' di erogazione dei contributi;                        
9.8) trasmettere al Servizio Politiche abitative della Regione                  
Emilia-Romagna entro e non oltre 30 giorni dalla espressa richiesta             
regionale, ai fini della rendicontazione a consuntivo, una                      
attestazione a cura del Responsabile del Servizio finanziario e del             
Responsabile dell'Ufficio Casa o altra struttura competente della               
gestione dell'anno 2002 contenente:  a) il numero delle domande                 
ammesse a contributo suddiviso per fascia;  b) l'importo                        
complessivamente liquidato suddiviso per fascia e nella quota                   
regionale e comunale;  c) gli estremi identificativi dei beneficiari;           
 d) l'importo liquidato ai singoli beneficiari diviso nella quota               
regionale e comunale; e) l'importo di eventuali economie relative               
alla quota a carico del bilancio regionale. Per i rendiconti inviati            
per posta vale la data del timbro postale.                                      
E' di competenza della Regione:                                                 
1) provvedere alla raccolta dei dati relativi alla gestione dell'anno           
2002 al fine di costituire una anagrafe dei beneficiari dei                     
contributi e delle domande presentate, ai sensi dell'art. 17 della              
L.R. 24/01;                                                                     
2) procedere al riparto della quota regionale del finanziamento,                
trasferendo al Tesoriere comunale gli importi assegnati;                        
3) accertare le economie dei Comuni relative alla gestione degli anni           
precedenti.                                                                     
ALLEGATO B)                                                                     
Criteri applicativi del dispositivo e dell'Allegato A)                          
Nel presente allegato sono riportati chiarimenti relativi sia al                
dispositivo sia all'Allegato A), di seguito denominati dispositivo e            
Allegato A).                                                                    
1) Premessa                                                                     
data attuazione per l'anno 2003, e con decorrenza dalla avvenuta                
esecutivita' del presente atto, alle disposizioni degli artt. 38 e 39           
della L.R. 24/01 in materia di contributi integrativi per l'accesso             
alla locazione.                                                                 
Di conseguenza, l'operativita' della deliberazione del Consiglio                
regionale n. 2826 del 10/12/2001 in materia di Fondo regionale per              
l'accesso alle abitazioni in locazione cessa a partire dalla avvenuta           
esecutivita' del presente atto.                                                 
Sono fatte salve, tuttavia, le operazioni di gestione ancora in                 
essere a tale data.                                                             
2) Modifiche contenute nel dispositivo e nell'Allegato A) rispetto              
alla deliberazione della Giunta regionale 2826/01                               
Di seguito vengono elencate le differenze contenute nel dispositivo e           
nell'Allegato A) rispetto alla deliberazione della Giunta regionale             
2826/01.                                                                        
Dispositivo:                                                                    
- punti 1.1) e 1.2): decorrenza dell'esecutivita' del presente atto             
- punto 2): determinazione degli enti che possono fare richiesta di             
contributo                                                                      
- punto 3): la ripartizione dei fondi avverra' in una unica soluzione           
e quindi senza l'assegnazione di un anticipo                                    
- punto 5.2): modifica del termine (16/6/2003) entro cui versare alla           
Regione le eventuali economie nel caso il Comune non apra il bando              
pubblico oppure non abbia ricevuto o ammesso domande                            
- punto 5.4): precisazione delle economie da comunicare alla Regione.           
Allegato A):                                                                    
- punto 3.8), lettere a) e b): integrazione dell'elenco delle cause             
non ostative all'accesso al contributo                                          
- punto 3.9), lettere c) e d): integrazione dell'elenco delle cause             
non ostative all'accesso al contributo                                          
- punto 3.11): modifica del valore ISE massimo per l'accesso al                 
contributo (Euro 30.000,00)                                                     
- punto 3.12): modifica della tabella dei valori per la collocazione            
nelle fasce dei beneficiari                                                     
- punto 3.13): modifica della percentuale dell'abbattimento del                 
valore ISEE (20%) e delle condizioni per l'applicazione                         
dell'abbattimento stesso (non piu' limitato ai soli single)                     
- punto 3.15): si e' stabilita l'efficacia di eventuali nuove                   
dichiarazioni sostitutive                                                       
- punto 4): la disposizione sull'abbattimento dell'importo del                  
contributo al 50% del canone annuo e' stata spostata al punto 9.6)              
- punto 4.1), lettere a) e b): modifica delle percentuali minime di             
incidenza del canone sul valore ISE e dei limiti massimi di                     
contributo                                                                      
- punto 4.2): modifica della tabella relativa al canone massimo                 
mensile e possibilita' per i Comuni di stabilire canoni massimi                 
inferiori a quelli previsti                                                     
- punto 8): e' stata tolta la disposizione relativa alle                        
comunicazioni dei Comuni ai fini dell'assegnazione dell'anticipo                
- punto 8.1): modifica del termine di apertura (entro il 30/4/2003) e           
di chiusura (non oltre il 31/5/2003) dei bandi comunali                         
- punto 8.2): modifica delle disposizioni che i Comuni devono                   
inserire nei bandi pubblici                                                     
- punto 9.1): procedure nelle quali e' necessario il previo confronto           
con le organizzazioni sindacali di settore                                      
- punto 9.2): specificazione del controllo discrezionale dei Comuni             
- punto 9.5): modifica del termine (16/6/2003) per l'invio alla                 
Regione dei dati per il riparto delle risorse                                   
- punto 9.5), lettera c) e d): precisazione dei dati da comunicare              
alla Regione relativi ad alloggi di cooperative a proprieta' indivisa           
ed alle economie                                                                
- punto 9.6): elenco degli ambiti di discrezionalita' del Comune                
nella fase di determinazione del contributo erogabile                           
- punto 9.8): modifica del termine entro cui inviare alla Regione il            
rendiconto della gestione del 2002 (30 giorni da espressa richiesta             
della Regione).                                                                 
3) Legenda                                                                      
Le modifiche contenute nel presente allegato rispetto alla circolare            
prot. n. 1662/que del 23/1/2002, attuativa della deliberazione della            
Giunta regionale n. 2826 del 10/12/2001 che disciplinava il Fondo               
regionale per l'anno 2002, sono evidenziate con il seguente simbolo:            
(*).                                                                            
4) Risorse e criteri di ripartizione                                            
- Risorse statali pari a Euro 25.215.534,50 (attribuite con decreto             
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 2110                
dell'11/12/2002).                                                               
- Risorse regionali (quota finanziamento ACER) pari a Euro                      
2.094.517,18.                                                                   
- Eventuali integrazioni di fondi a carico del bilancio regionale               
saranno decise in sede di assestamento (luglio 2003).                           
Ai fini della determinazione del fabbisogno complessivo e della                 
ripartizione delle risorse fra i Comuni, si precisa quanto segue.               
Il contributo teorico e' calcolato in base ai dati rilevati dalle               
domande dei richiedenti.                                                        
Il contributo erogabile e' l'importo effettivamente disponibile per             
il richiedente calcolato in base alle risorse regionali e comunali.             
La quota teorica regionale e' pari all'85% del contributo teorico,              
quella teorica comunale e' fissata in una quota non inferiore al 15%            
del contributo teorico, fatte salve le eventuali maggiorazioni                  
comunali specificate al punto 6) "Eventuali integrazioni comunali"              
del presente allegato.                                                          
(*) Nel caso di domanda eccedente la disponibilita', la Regione, in             
relazione alle richieste dei Comuni pervenute relativamente al                  
fabbisogno complessivo di tutte le fasce (A e B), provvede alla                 
ripartizione delle risorse disponibili ridotte in misura                        
proporzionale determinando la percentuale di copertura della quota a            
carico del bilancio regionale.                                                  
In tale caso, il Comune puo' ridurre proporzionalmente la quota reale           
comunale fino alla medesima percentuale di copertura definita dalla             
Regione per la quota a carico del bilancio regionale.                           
Esempio:                                                                        
Quota teorica regionale: Euro 3.400,00                                          
Quota teorica comunale: Euro 600,00                                             
Quota reale regionale: Euro 3.000,00 (quota di copertura pari al                
88,30% di Euro 3.400,00)                                                        
Quota reale comunale: Euro 529,80 (quota di copertura pari al 88,30%            
di Euro 600,00).                                                                
(*) Eventuali economie potranno essere redistribuite ai beneficiari,            
sempre sulla base dei criteri decisi dal Comune, fino ad un massimo             
dell'85% a carico del bilancio regionale.                                       
Il Comune dovra' comunque rispettare i limiti di entita' del                    
contributo previsti al punto 4) "Entita' del contributo"                        
dell'Allegato A).                                                               
5) Procedura di ripartizione delle risorse                                      
(*) Ai fini dell'assegnazione del contributo, come previsto dal punto           
9) "Istruttoria domande e procedure di erogazione" dell'Allegato A),            
i Comuni devono inviare alla Regione, entro e non oltre il 16/6/2003            
i seguenti dati:                                                                
- il numero delle domande ammesse a contributo suddiviso per fascia;            
- l'importo del contributo teorico suddiviso per fasce e nella quota            
regionale e comunale;                                                           
- il numero e l'importo complessivo delle domande (quota regionale e            
comunale) ammesse a contributo relative ad alloggi di proprieta' di             
cooperative a proprieta' indivisa, di cui al punto 3) "Beneficiari"             
dell'Allegato A);                                                               
- l'importo di eventuali economie della gestione degli anni                     
precedenti relative alla quota a carico del bilancio regionale.                 
I Comuni, successivamente al versamento presso la Tesoreria comunale            
della quota regionale delle risorse, provvedono all'erogazione dei              
contributi ai beneficiari integrando la quota regionale con la                  
propria quota.                                                                  
5.1) "Economie di gestione"                                                     
(*) Per economie si intende esclusivamente, oltre alle economie della           
gestione 2002, anche eventuali somme che non sono state                         
precedentemente dichiarate dal Comune contestualmente alle richieste            
di contributo negli anni 2001 (economie gestione anno 2000) e 2002              
(economie gestione anno 2001) e che quindi non sono gia' state                  
detratte nei suddetti anni dal saldo del contributo spettante al                
Comune.                                                                         
L'importo delle economie dichiarate sara' detratto dalla quota di               
contributo da erogare al Comune nell'anno 2003.                                 
Qualora il Comune:                                                              
- non apra i bandi pubblici                                                     
- non riceva domande o dichiari tutte le domande inammissibili                  
dovra' versare alla Tesoreria della Regione Emilia-Romagna entro e              
non oltre il 16/6/2003 le eventuali economie della gestione degli               
anni precedenti e relative alla quota di contributo a carico del                
bilancio regionale di cui sopra.                                                
A tale scopo si ricordano gli estremi della Tesoreria regionale:                
Unicredit Banca SpA - Via Indipendenza, 11 - Bologna - ABI 2008 - CAB           
2450.                                                                           
Contestualmente al versamento dovra' essere inviata copia del mandato           
di pagamento al Servizio regionale Politiche abitative (Viale A. Moro           
n. 30 - 40100 Bologna - fax 051/283654).                                        
6) Eventuali integrazioni comunali                                              
Nel caso di copertura regionale ridotta a seguito di eccedenza della            
domanda rispetto alle risorse disponibili, i Comuni possono integrare           
la quota mancante con proprie risorse.                                          
I Comuni, inoltre, possono aumentare il contributo con fondi propri             
fino ad un massimo del 25%, ai sensi dell'art. 2, comma 4 del decreto           
del Ministro dei Lavori pubblici 7/6/1999, per i soggetti                       
caratterizzati da particolari situazioni di debolezza sociale.                  
In tale caso non si applicano i limiti relativi all'entita' del                 
contributo stabiliti al punto 4) "Entita' del contributo"                       
dell'Allegato A) per la parte di contributo a carico del bilancio               
regionale.                                                                      
(*) Tale possibilita' di aumento del contributo a carico del Comune             
non si applica ai nuclei familiari compresi nella fascia B in                   
presenza di uno dei seguenti requisiti previsti dal punto 3)                    
"Beneficiari" dell'Allegato A):                                                 
- presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o             
da pensione;                                                                    
- presenza di uno o piu' redditi da sola pensione e presenza di                 
almeno un componente di eta' superiore a 65 anni.                               
Per tali soggetti, infatti, il medesimo punto 3) "Beneficiari"                  
dell'Allegato A) prevede gia' un abbattimento del 20% del valore ISEE           
(Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo                  
familiare ai fini della collocazione del richiedente nella fascia.              
7) Domanda di accesso e certificazione                                          
Relativamente alla certificazione dei requisiti per l'accesso al                
contributo e degli elementi necessari al calcolo del valore ISE e               
ISEE si rimanda alle disposizioni vigenti in materia di dichiarazioni           
sostitutive (DPR 445/00).                                                       
A tale scopo dovranno essere utilizzati i modelli redatti secondo il            
modello tipo approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei             
Ministri del 18/5/2001 (Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6/7/2001).                
8) Requisiti                                                                    
(*) I Comuni provvedono all'accertamento del possesso dei seguenti              
requisiti previsti dall'Allegato A):                                            
A)                                                                              
- cittadinanza                                                                  
- contratto di locazione registrato oppure assegnazione d'uso oppure            
in godimento di alloggio di Cooperativa a proprieta' indivisa                   
- residenza                                                                     
- assegnazione di alloggio erp o comunale                                       
- titolarita' di diritti reali su uno o piu' alloggi                            
B)                                                                              
- patrimonio mobiliare e immobiliare                                            
- valore ISE                                                                    
- valore ISEE.                                                                  
I requisiti per l'accesso di cui alla lettera A) devono permanere in            
corso d'anno.I requisiti per l'accesso di cui alla lettera B) sono              
desunti dalla attestazione rilasciata dall'INPS ai sensi del DLgs               
109/98, cosi' come modificato dal DLgs 130/00, che prevede:                     
- l'attestazione rilasciata dall'INPS ha validita' annuale,                     
- il cittadino ha facolta' di presentare, entro il periodo di                   
validita' della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova                      
dichiarazione, in caso di mutamenti delle condizioni familiari ed               
economiche.                                                                     
Dato quanto sopra premesso, si precisa ai soli fini del Fondo                   
regionale per la locazione che:                                                 
- non sono efficaci eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in               
seguito alla scadenza della validita' della precedente dichiarazione,           
presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale             
(punto 3) "Beneficiari" dell'Allegato A);                                       
- non sono efficaci eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in               
seguito a mutamenti nelle condizioni familiari e economiche,                    
presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale             
(punto 3) "Beneficiari" dell'Allegato A), in applicazione dell'art. 4           
del DLgs 130/00).                                                               
8.1) "Contratto di locazione"                                                   
(*) I contratti cosi' detti ad "uso foresteria" non sono ammissibili            
a contributo.                                                                   
E' ammissibile a contributo l'eventuale contratto di sublocazione tra           
il rappresentante legale dell'impresa e il lavoratore dipendente.               
Il contratto di sublocazione deve essere registrato all'Ufficio del             
Registro.                                                                       
8.2) "Registrazione del contratto di locazione"                                 
(*) Ai sensi del DPR n. 131 del 30/4/1986 e successive modifiche,               
sono soggetti a imposta di registro i contratti verbali e in forma              
scritta, anche di sublocazione, nonche' relative cessioni,                      
risoluzioni e proroghe anche tacite.                                            
Relativamente agli alloggi assegnati in uso o in godimento da                   
Cooperative a proprieta' indivisa, si ricorda che l'art. 5 del DPR              
131/86 stabilisce un principio di alternativita' tra l'IVA e                    
l'imposta di registro, specificando che tutte le scritture private              
non autenticate sono soggette a registrazione solo in caso d'uso                
qualora tutte le disposizioni in esse contemplate siano relative ad             
operazioni soggette ad IVA.                                                     
Qualora la domanda di ammissione al contributo sia presentata prima             
della registrazione del contratto di locazione, il Comune provvedera'           
ad accertare l'avvenuta registrazione presso il competente Ufficio              
del Registro entro il termine previsto per l'erogazione del                     
contributo.                                                                     
8.3) "Accertamenti del Comune"                                                  
(*) In caso di assenza di redditi IRPEF (fatti salvi i redditi                  
esenti) oppure in caso di reddito IRPEF inferiore al canone annuo               
oppure di reddito IRPEF superiore al canone annuo di un valore                  
stabilito dal Comune e comunque compreso tra 0 e 30%, il Comune,                
prima dell'erogazione del contributo, puo':                                     
- verificare l'effettiva situazione economica e sociale del                     
richiedente tramite i servizi sociali o altra struttura comunale                
demandata,                                                                      
- escludere dal beneficio economico, dopo aver proceduto alla                   
verifica di cui all'alinea precedente e nel caso di soggetti non                
assistiti, le domande valutate come inattendibili ai fini del                   
sostentamento famigliare (fatte salve quelle derivanti da redditi               
esenti ai fini IRPEF).                                                          
Il Comune dovra' prevedere con proprio atto di indirizzo (delibera) i           
criteri sulla base dei quali valutare l'inattendibilita' delle                  
domande.                                                                        
9) Canone annuo e incidenza del canone sul valore ISE                           
Il canone annuo, al netto degli oneri accessori, da assumere come               
base di calcolo per l'incidenza canone sul valore ISE e' costituito             
dall'importo relativo all'anno in cui viene presentata la domanda di            
accesso al contributo.                                                          
Per il presente bando si deve fare riferimento all'anno 2003.Nel caso           
di contratto cessato in corso d'anno al quale non faccia seguito una            
proroga, rinnovo o stipula di nuovo contratto di locazione, i comuni            
provvederanno a calcolare l'incidenza del canone sul valore ISE                 
(Indicatore della situazione economica) sulla base del numero dei               
mesi di locazione fino alla data della cessazione del contratto.                
I Comuni applicheranno la medesima modalita' di calcolo                         
dell'incidenza anche nel caso di cambio di residenza senza la stipula           
di un nuovo contratto di locazione.                                             
Esempio:                                                                        
Canone di locazione mensile = Euro 500,00                                       
Contratto di locazione con decorrenza 1/1/2003 e cessato il 30/6/2003           
Canone annuo = Euro 3.000,00                                                    
Incidenza = Euro 3.000,00 (Canone annuo)/Valore ISE                             
9.1) "Canone massimo mensile"                                                   
Ai fini del calcolo dell'entita' del contributo, e' stato previsto un           
canone massimo mensile articolato in base alla popolazione dei                  
comuni.                                                                         
(*) Il Comune puo' prevedere un proprio canone massimo mensile                  
inferiore ai limiti massimi previsti.                                           
(*) Il canone massimo mensile di Euro 620,00 si applica anche ai                
comuni confinanti con comuni con popolazione superiore a 200.000                
abitanti.                                                                       
9.2) "Coabitazione"                                                             
Poiche' il contributo in oggetto e' finalizzato al sostegno al                  
pagamento dei canoni di locazione, per la determinazione della                  
situazione economica in caso di coabitazione si fara' riferimento a             
tutti i nuclei familiari che risiedono nell'alloggio a cui il                   
contratto di locazione si riferisce.                                            
In caso di un contratto di locazione cointestato a due distinte                 
famiglie anagrafiche coabitanti nel medesimo alloggio, i due nuclei             
familiari possono fare domanda di accesso al contributo                         
separatamente; il Comune considerera' la loro situazione economica              
separatamente dividendo l'importo del canone per due, salvo diversa             
disposizione contrattuale in merito alla obbligazione economica.                
In caso di due contratti di locazione per distinte porzioni di                  
alloggio intestati a due famiglie anagrafiche coabitanti, i due                 
nuclei possono fare domanda di accesso al contributo separatamente;             
il Comune considerera' separatamente la loro situazione economica e             
l'importo del canone previsto in ciascun contratto.                             
10) Valore ISE e ISEE                                                           
In conseguenza delle nuove competenze attribuite all'INPS dal DLgs              
130/00 e disposizioni attuative (DPCM n. 221 del 7/5/1999, cosi' come           
modificato dal DPCM n. 242 del 4/4/2001, nonche' il sopra citato DPCM           
del 18/5/2001), i valori ISE ed ISEE nonche' la somma dei redditi, il           
patrimonio mobiliare ed il patrimonio immobiliare relativi al nucleo            
familiare richiedente devono essere desunti dall'attestazione                   
rilasciata dall'INPS.                                                           
10.1) "Reddito IRPEF"                                                           
Per la determinazione del reddito complessivo ai fini IRPEF, si                 
richiama quanto specificato nella Tabella 1 - Parte I - del DLgs                
109/98 e successive modificazioni, dove si fa riferimento all'ultima            
dichiarazione dei redditi presentata oppure, in mancanza di obbligo             
di presentazione della dichiarazione dei redditi, all'ultimo                    
certificato sostitutivo.                                                        
Per reddito complessivo si intende il reddito "lordo"; tale reddito             
non tiene conto degli oneri deducibili ne' delle detrazioni.                    
11) Fasce di collocazione dei richiedenti e calcolo dell'entita' del            
contributo                                                                      
Sulla base del valore ISE e ISEE e dell'incidenza del canone sul                
valore ISE, i richiedenti sono collocati in una delle fasce previste            
dall'allegato.                                                                  
Esempi:                                                                         
Parametro: 2,04                                                                 
Valore ISE: Euro 8.000,00 (Fascia A - riduzione incidenza al 14%)               
Canone di locazione annuo: Euro 4.000,00                                        
Incidenza Canone/Valore ISE = 50%                                               
Contributo annuo: (50%-14%) x Euro 8.000,00 = Euro 2.880,00                     
Nucleo di due persone con un solo reddito da pensione e con                     
componente di eta' superiore a 65 anni (Valore ISEE diminuito del               
20%)                                                                            
Parametro: 1,57                                                                 
Valore ISE: Euro 14.000,00                                                      
Canone di locazione annuo: Euro 5.000,00                                        
Valore ISEE: Euro 8.917,20                                                      
Valore ISEE ridotto del 20% = Euro 8.917,20-1.783,44 = 7.133,76                 
(Fascia B - riduzione incidenza al 24%)                                         
Incidenza Canone/Valore ISE = 35,71%                                            
Contributo annuo: (35,71%-24%) x Euro 14.000,00 = Euro 1.639,40                 
11.1) "Entita' del contributo"                                                  
L'entita' del contributo e' determinata sulla base dell'incidenza del           
canone annuo, determinato come specificato al punto 9) "Canone annuo            
e incidenza del canone sul valore ISE" del presente allegato, sul               
valore ISE.                                                                     
(*) E' demandata alla discrezionalita' del Comune nel caso di risorse           
attribuite inferiori al fabbisogno teorico:                                     
- determinare autonomamente la percentuale di copertura delle fasce A           
e B di cui al punto 3) "Beneficiari" dell'Allegato A);                          
- determinare autonomamente la percentuale di copertura di eventuali            
fasce risultanti dalla ulteriore articolazione delle fasce A e B di             
cui al punto 3) "Beneficiari" dell'allegato A);                                 
- la riduzione dell'importo del contributo al 50% dell'importo del              
canone annuo.                                                                   
Le facolta' del Comune di cui sopra sono tra loro cumulabili.                   
Esempio:                                                                        
Fabbisogno (regione + comune) = Euro 80.000,00                                  
Risorse disponibili (regione + comune) = Euro 50.000,00                         
Fabbisogno Fascia A = Euro 50.000,00                                            
Fabbisogno Fascia B = Euro 30.000,00                                            
Copertura fascia A (regione + comune) = Euro 30.000,00 = 60%                    
Copertura fascia B (regione + comune) = Euro 20.000,00 = 66,70%                 
oppure, nel caso di ulteriore articolazione della fascia A:                     
Fabbisogno Fascia A1 = Euro 30.000,00                                           
Fabbisogno Fascia A2 = Euro 20.000,00                                           
Fabbisogno Fascia B = Euro 30.000,00                                            
Copertura fascia A1 (regione + comune) = Euro 20.000,00 = 66,70%                
Copertura fascia A2 (regione + comune) = Euro 10.000,00 = 50%                   
Copertura fascia B (regione + comune) = Euro 20.000,00 = 66,70%.                
12) Programma informatico di gestione                                           
Il DLgs 130/00, che ha modificato il DLgs 109/98, ha demandato                  
all'INPS il compito di creare una banca dati relativa all'ISEE.                 
Tra gli adempimenti dell'INPS e' compreso anche il calcolo del valore           
ISE ed ISEE nonche' il rilascio agli Enti erogatori ed al dichiarante           
di una attestazione contenente informazioni relative alla                       
composizione del nucleo familiare ed alla sua situazione economica              
(vedi anche la Circolare INPS n. 153 del 31/7/2001 reperibile al                
seguente indirizzo internet: www.inps.it/Servizi/ISEE/).                        
Di conseguenza, l'INPS risulta essere l'Ente competente alla                    
determinazione della situazione economica del nucleo familiare che              
chiede l'accesso a prestazioni sociali agevolate.                               
Pertanto, il programma di gestione informatizzato della Regione per             
l'anno 2003 avra' le seguenti funzioni:                                         
- inserimento di dati rilevati dalla autocertificazione presentata al           
momento della domanda di accesso al contributo,                                 
- inserimento di dati risultanti dalla attestazione rilasciata                  
dall'INPS,                                                                      
- inserimento di dati statistici relativi ai contratti di locazione e           
all'alloggio,                                                                   
- determinazione dei seguenti calcoli relativi a:                               
- collocazione del richiedente nella fascia                                     
- contributo teorico regionale e comunale                                       
- contributo reale regionale e comunale.                                        
Con ulteriore nota scritta si provvedera' a definire piu' in                    
dettaglio le funzioni e le modalita' di reperimento del programma.              
13) Riferimenti normativi                                                       
(*) DPR n. 131 del 26/4/1986 (Supplemento Ordinario alla Gazzetta               
Ufficiale n. 99 del 30/4/1986)                                                  
- Legge 431/98, art. 11 (Supplemento Ordinario alla Gazzetta                    
Ufficiale n. 292 del 15/12/1998)                                                
- DLgs 109/98 (Gazzetta Ufficiale n. 80 del 18/4/1998)                          
- DLgs n. 286 del 25/7/1998 (Supplemento Ordinario alla Gazzetta                
Ufficiale n. 191 del 18/8/1998)                                                 
- DLgs 130/00 (Gazzetta Ufficiale del 6/6/2000).                                
(*) Legge n. 189 del 30/7/2002 (Supplemento Ordinario alla Gazzetta             
Ufficiale n. 199 del 26/8/2002)                                                 
- DPCM n. 221 del 7/5/1999 (Gazzetta Ufficiale n. 161 del 2/7/1999)             
- DPCM n. 242 del 4/4/2001 (Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26/6/2001)            
- DPCM del 18/5/2001 (Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6/7/2001)                   
- decreto del Ministro dei Lavori pubblici del 7/6/1999 (Gazzetta               
Ufficiale n. 167 del 19/7/1999)                                                 
- Circolare INPS n. 153 del 31/7/2001 (www.inps.it/servizi/isee/).              
(*) Sul sito INPS (www.inps.it/servizi/isee/) e' possibile consultare           
anche la sezione "Domande & Risposte" (FAQ) in materia di                       
certificazione ISEE.                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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