DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 marzo 2003, n. 407
Definizione dei termini per la conclusione dei procedimenti liquidatori dei contributi ancora in essere riferiti ai programmi relativi agli anni 1997/1998/1999 di cui L.R. 26/87
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la L.R. 24 agosto 1987, n. 26 "Interventi a favore degli impianti
di risalita e delle stazioni sciistiche";
- la L.R. 1 febbraio 2000, n. 2 "Modifiche alla L.R. n. 26 del 24
agosto 1987 - Interventi a favore degli impianti di risalita e delle
stazioni sciistiche";
- la L.R. 1 agosto 2002, n. 17 "Interventi per la qualificazione
delle stazioni invernali e del sistema sciistico della regione
Emilia-Romagna";
- la L.R. 23 dicembre 2002, n. 38 "Legge finanziaria regionale
adottata a norma dell'articolo 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40
in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2003 e del Bilancio pluriennale 2003/2005";
- l'art. 40 della su richiamata L.R. 38/02 "Modifica all'articolo 12
della L.R. 1 agosto 2002, n. 17 ôDefinizione dei termini per
interventi di incentivazione in materia turistica relativi ai
programmi degli anni 1997, 1998 e 1999, ex Leggi regionali 24 agosto
1987, n. 26 e 1 febbraio 2000, n. 2'";
- il primo comma dell'art. 40 il quale stabilisce "Al fine di
consentire il completamento dei programmi regionali di intervento nel
settore dell'incentivazione turistica relativi agli anni 1997, 1998 e
1999 di cui alla L.R. 24 agosto 1987, n. 26 (Interventi a favore
degli impianti di risalita e delle stazioni sciistiche), come
modificata dalla L.R. 1 febbraio 2000, n. 2, per i quali non sono
stati definiti i termini di fine lavori e di rendicontazione degli
stessi alla Regione, la Giunta regionale provvede, con propri atti
deliberativi, a stabilire i nuovi termini per la conclusione dei
procedimenti liquidatori dei contributi ancora in essere";
ritenuto pertanto di dover dare attuazione a quanto previsto
dall'art. 40, comma 1 della L.R. 38/02 ovvero provvedere, con proprio
atto deliberativo, a stabilire i nuovi termini per la conclusione dei
procedimenti liquidatori dei contributi ancora in essere;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia- Romagna"
e richiamate le proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:
- n. 2774 del 10 dicembre 2001, recante "Direttive sulle modalita' di
espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e contabile dopo
l'entrata in vigore della L.R. 43/01";
- n. 2775 del 10 dicembre 2001, recante "Disposizioni per l'esercizio
delle funzioni dirigenziali e dei controlli interni a seguito
dell'entrata in vigore della L.R. 43/01";
- n. 2832 del 17 dicembre 2001, recante "Riorganizzazione delle
posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi e
professional";
- n. 3021 del 28 dicembre 2001, recante "Approvazione degli atti di
conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza
1/1/2002)";
dato atto, ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e
della propria deliberazione 2774/01, dei seguenti pareri:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Turismo e Qualita' aree ruristiche, dott. Valter Verlicchi, in merito
alla regolarita' tecnica della presente deliberazione;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alle
Attivita' produttive Commercio Turismo, dott. Uber Fontanesi, in
merito alla legittimita' della presente deliberazione;
su proposta dell'Assessore al Commercio e Turismo,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare l'Allegato A, parte integrante della presente
deliberazione, recante "Definizione dei termini per la conclusione
dei procedimenti liquidatori dei contributi ancora in essere riferiti
ai programmi relativi agli anni 1997/1998/1999 di cui alla L.R. 26/87
(Interventi a favore degli impianti di risalita e delle stazioni
sciistiche), come modificata dalla L.R. 2/00";
2) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Definizione dei termini per la conclusione dei procedimenti
liquidatori dei contributi ancora in essere riferiti ai programmi
relativi agli anni 1997/1998/1999 di cui alla L.R. 26/87 (Interventi
a favore degli impianti di risalita e delle stazioni sciistiche),
come modificata dalla L.R. 2/00
Al fine di consentire il completamento dei programmi regionali
pregressi d'intervento a favore degli impianti di risalita e delle
stazioni sciistiche relative agli anni 1997/1998/1999, finanziati con
i contributi stanziati con la L.R. 26/87, si definiscono i seguenti
termini di fine lavori e di rendicontazione degli stessi.
1) PROGRAMMA 1997 - Delibera di Giunta regionale n. 1597 del 9/9/1997
"L.R. 26/87 - Interventi a favore degli impianti di risalita e delle
stazioni sciistiche - Approvazione programma 1997"
Le opere finanziate nel programma 1997 devono risultare concluse e
collaudate entro il 30 ottobre 2003 e la presentazione, alle
Comunita' Montane competenti per territorio, della relativa
documentazione tecnico-contabile deve avvenire entro e non oltre il
31 dicembre 2003, fermo restando che, per l'erogazione del contributo
relativo alle sistemazioni ambientali, si dovra' comunque rispettare
la tempistica indicata all'art. 3, comma 2 della L.R. 26/87.
2) PROGRAMMA 1998 - Delibera di Giunta regionale n. 1172 del
20/7/1998 "L.R. 26/87 - Interventi a favore degli impianti di
risalita e delle stazioni sciistiche - Quadro organico e concessione
dei contributi per l'anno 1998 relativi alle richieste pervenute
entro il 30 ottobre 1997"
Le opere finanziate nel programma 1998 devono risultare concluse e
collaudate entro il 31 dicembre 2003 e la presentazione, alle
Comunita' Montane competenti per territorio, della relativa
documentazione tecnico-contabile deve avvenire entro e non oltre il
31 marzo 2004, fermo restando che, per l'erogazione del contributo
relativo alle sistemazioni ambientali, si dovra' comunque rispettare
la tempistica indicata all'art. 3, comma 2 della L.R. 26/87.
3) PROGRAMMA 1999 - Delibera di Giunta regionale n. 2570 del
30/12/1999 "L.R. 26/87 - Interventi a favore degli impianti di
risalita e delle stazioni sciistiche - Quadro organico e concessione
dei contributi per l'anno 1999 relativi alle richieste pervenute
entro il 30 ottobre 1998
Le opere finanziate nel programma 1999 devono risultare concluse e
collaudate entro il 31 dicembre 2003 e la presentazione, alle
Comunita' Montane competenti per territorio, della relativa
documentazione tecnico-contabile deve avvenire entro e non oltre il
31 marzo 2004, fermo restando che, per la liquidazione del
contributo relativo alle sistemazioni ambientali, si dovra' comunque
rispettare la tempistica indicata all'art. 3, comma 2 della L.R.
26/87.
4) Competenze delle Comunita' Montane - Istruttoria della
rendicontazione dei lavori oggetto di finanziamento
Le Comunita' Montane, delle quali la Regione Emilia-Romagna si avvale
ai sensi dell'art. 5 ed art. 6, comma 5 della L.R. 26/87,
effettueranno l'istruttoria della rendicontazione dei lavori oggetto
di finanziamento, con le modalita' di seguito indicate:
- comma 2 del punto 8) - Titolo IV - Iter procedurale - L.R. 26/87
"Criteri e modalita' per la destinazione ed erogazione dei contributi
e norme transitorie per le opere finanziabili nel 1996" approvato con
deliberazione di Giunta regionale n. 2194 del 10/9/1996, per gli
interventi relativi ai programmi 1997 e 1998;
- punto 5) - iter procedurale - "Criteri e modalita' per la
destinazione ed erogazione dei contributi per le opere finanziabili
nel 1999" - Domande presentate entro il 30 ottobre 1998 approvato con
deliberazione di Consiglio regionale n. 1247 del 22/9/1999, per gli
interventi relativi al programma 1999.
Le Comunita' Montane potranno chiedere, se necessari ai fini
dell'istruttoria, eventuali atti integrativi, e trasmetteranno, a
conclusione d'ogni singolo procedimento istruttorio, alla Regione
Emilia-Romagna, formale proposta di liquidazione.
La suddetta proposta di liquidazione dovra' pervenire alla Regione
Emilia-Romagna entro 90 giorni dalla data di ricevimento degli atti
tecnico-contabili da parte dei beneficiari.
L'eventuale richiesta d'atti integrativi, da parte della Comunita'
Montana al soggetto beneficiario, non determina la sospensione del
termine dei 90 giorni che decorrono dalla prima trasmissione degli
atti tecnico-contabili citati.
5) Norme generali:
a) i soggetti beneficiari del contributo dovranno inoltrare, alla
Comunita' Montana competente per territorio, con lettera
d'accompagnamento riportante l'elenco degli allegati, la
documentazione, necessaria per l'istruttoria finalizzata alla
liquidazione del contributo spettante. Copia della lettera di
trasmissione, ovvero senza allegati, dovra' essere spedita alla
Regione Emilia-Romagna (al seguente indirizzo - Regione
Emilia-Romagna - Servizio Turismo e Qualita' aree turistiche Viale
Aldo Moro n. 64 - 40127 Bologna e/o anche tramite fax);
b) tale trasmissione dovra' avvenire entro i termini sopra indicati.
La trasmissione potra' avvenire direttamente o per posta;
c) per il riscontro, del rispetto dei termini sopra indicati, fara'
fede: 1) il timbro d'arrivo/protocollo, della Comunita' Montana, in
caso di trasmissione diretta; 2) il timbro di spedizione postale, in
caso dell'utilizzo dell'omonimo mezzo di trasmissione;
d) la documentazione da presentare per i programmi 1997 e 1998 e'
quella prevista dall'Allegato alla deliberazione di Giunta regionale
2194/96, mentre per il programma 1999 si fara' riferimento alla
deliberazione di Consiglio regionale 1247/99. Le Comunita' Montane
competenti per l'istruttoria, potranno chiedere, in conformita' a
quanto stabilito dal punto 4), ai soggetti beneficiari del
contributo, eventuali atti integrativi ritenuti utili al
completamento del procedimento istruttorio medesimo;
e) le Comunita' Montane, sempre in conformita' a quanto stabilito al
precedente punto 4), devono trasmettere alla Regione Emilia-Romagna
(all'indirizzo di cui al precedente punto), entro 90 giorni dal
ricevimento della documentazione di rendicontazione, l'atto formale
contenente l'approvazione dell'istruttoria e la relativa proposta di
liquidazione, con allegata copia del verbale d'istruttoria e copia
semplice della documentazione tecnico-contabile oggetto
dell'istruttoria;
f) la Regione Emilia-Romagna, riscontrato il rispetto dei termini
sopra indicati e a seguito del ricevimento da parte delle Comunita'
Montane di quanto indicato dal punto e), provvede: - alla
liquidazione del contributo spettante, direttamente al soggetto
beneficiario, sulla base della proposta di liquidazione inoltrata
dalla Comunita' Montana; - alla revoca del contributo totale o
parziale, con eventuale recupero degli acconti gia' erogati in caso
di: 1) mancato rispetto dei termini di cui ai precedenti punti 1), 2)
e 3); 2) mancata realizzazione dell'intervento, attestato
dall'istruttoria della Comunita' Montana; 3) parziale realizzazione
dell'intervento, attestato dall'istruttoria della Comunita' Montana.
La revoca totale e' comunque disposta qualora l'intervento previsto
risulti realizzato solo parzialmente e le somme, competenti
all'intervento ammesso, correttamente rendicontate, risultassero
inferiori al 70% dell'importo ammesso a contributo, indicato
nell'atto di concessione, ovvero l'intervento non soddisfi gli
obiettivi per i quali e' stato ritenuto finanziabile; - alla notifica
dell'atto finale, relativo ai precedenti punti, sia al beneficiario,
tramite la trasmissione di copia del medesimo, che, per conoscenza,
alla Comunita' Montana competente.
I termini stabiliti dalla presente delibera sono da considerarsi
perentori ed inderogabili.