REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 marzo 2003, n. 407

Definizione dei termini per la conclusione dei procedimenti liquidatori dei contributi ancora in essere riferiti ai programmi relativi agli anni 1997/1998/1999 di cui L.R. 26/87

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Viste:                                                                          
- la L.R. 24 agosto 1987, n. 26 "Interventi a favore degli impianti             
di risalita e delle stazioni sciistiche";                                       
- la L.R. 1 febbraio 2000, n. 2 "Modifiche alla L.R. n. 26 del 24               
agosto 1987 - Interventi a favore degli impianti di risalita e delle            
stazioni sciistiche";                                                           
- la L.R. 1 agosto 2002, n. 17 "Interventi per la qualificazione                
delle stazioni invernali e del sistema sciistico della regione                  
Emilia-Romagna";                                                                
- la L.R. 23 dicembre 2002, n. 38 "Legge finanziaria regionale                  
adottata a norma dell'articolo 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40            
in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per                
l'esercizio finanziario 2003 e del Bilancio pluriennale 2003/2005";             
- l'art. 40 della su richiamata L.R. 38/02 "Modifica all'articolo 12            
della L.R. 1 agosto 2002, n. 17 ôDefinizione dei termini per                    
interventi di incentivazione in materia turistica relativi ai                   
programmi degli anni 1997, 1998 e 1999, ex Leggi regionali 24 agosto            
1987, n. 26 e 1 febbraio 2000, n. 2'";                                          
- il primo comma dell'art. 40 il quale stabilisce "Al fine di                   
consentire il completamento dei programmi regionali di intervento nel           
settore dell'incentivazione turistica relativi agli anni 1997, 1998 e           
1999 di cui alla L.R. 24 agosto 1987, n. 26 (Interventi a favore                
degli impianti di risalita e delle stazioni sciistiche), come                   
modificata dalla L.R. 1 febbraio 2000, n. 2, per i quali non sono               
stati definiti i termini di fine lavori e di rendicontazione degli              
stessi alla Regione, la Giunta regionale provvede, con propri atti              
deliberativi, a stabilire i nuovi termini per la conclusione dei                
procedimenti liquidatori dei contributi ancora in essere";                      
ritenuto pertanto di dover dare attuazione a quanto previsto                    
dall'art. 40, comma 1 della L.R. 38/02 ovvero provvedere, con proprio           
atto deliberativo, a stabilire i nuovi termini per la conclusione dei           
procedimenti liquidatori dei contributi ancora in essere;                       
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di                
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia- Romagna"           
e richiamate le proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:             
- n. 2774 del 10 dicembre 2001, recante "Direttive sulle modalita' di           
espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e contabile dopo           
l'entrata in vigore della L.R. 43/01";                                          
- n. 2775 del 10 dicembre 2001, recante "Disposizioni per l'esercizio           
delle funzioni dirigenziali e dei controlli interni a seguito                   
dell'entrata in vigore della L.R. 43/01";                                       
- n. 2832 del 17 dicembre 2001, recante "Riorganizzazione delle                 
posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi e                       
professional";                                                                  
- n. 3021 del 28 dicembre 2001, recante "Approvazione degli atti di             
conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza                
1/1/2002)";                                                                     
dato atto, ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e               
della propria deliberazione 2774/01, dei seguenti pareri:                       
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Turismo e Qualita' aree ruristiche, dott. Valter Verlicchi, in merito           
alla regolarita' tecnica della presente deliberazione;                          
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alle                    
Attivita' produttive Commercio Turismo, dott. Uber Fontanesi, in                
merito alla legittimita' della presente deliberazione;                          
su proposta dell'Assessore al Commercio e Turismo,                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare l'Allegato A, parte integrante della presente                   
deliberazione, recante "Definizione dei termini per la conclusione              
dei procedimenti liquidatori dei contributi ancora in essere riferiti           
ai programmi relativi agli anni 1997/1998/1999 di cui alla L.R. 26/87           
(Interventi a favore degli impianti di risalita e delle stazioni                
sciistiche), come modificata dalla L.R. 2/00";                                  
2) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel                    
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
ALLEGATO                                                                        
Definizione dei termini per la conclusione dei procedimenti                     
liquidatori dei contributi ancora in essere riferiti ai programmi               
relativi agli anni 1997/1998/1999 di cui alla L.R. 26/87 (Interventi            
a favore degli impianti di risalita e delle stazioni sciistiche),               
come modificata dalla L.R. 2/00                                                 
Al fine di consentire il completamento dei programmi regionali                  
pregressi d'intervento a favore degli impianti di risalita e delle              
stazioni sciistiche relative agli anni 1997/1998/1999, finanziati con           
i contributi stanziati con la L.R. 26/87, si definiscono i seguenti             
termini di fine lavori e di rendicontazione degli stessi.                       
1) PROGRAMMA 1997 - Delibera di Giunta regionale n. 1597 del 9/9/1997           
"L.R. 26/87 - Interventi a favore degli impianti di risalita e delle            
stazioni sciistiche - Approvazione programma 1997"                              
Le opere finanziate nel programma 1997 devono risultare concluse e              
collaudate entro il 30 ottobre 2003 e la presentazione, alle                    
Comunita' Montane competenti per territorio, della relativa                     
documentazione tecnico-contabile deve avvenire entro e non oltre il             
31 dicembre 2003, fermo restando che, per l'erogazione del contributo           
 relativo alle sistemazioni ambientali, si dovra' comunque rispettare           
la tempistica indicata all'art. 3, comma 2 della L.R. 26/87.                    
2) PROGRAMMA 1998 - Delibera di Giunta regionale n. 1172 del                    
20/7/1998 "L.R. 26/87 - Interventi a favore degli impianti di                   
risalita e delle stazioni sciistiche - Quadro organico e concessione            
dei contributi per l'anno 1998 relativi alle richieste pervenute                
entro il 30 ottobre 1997"                                                       
Le opere finanziate nel programma 1998 devono risultare concluse e              
collaudate entro il 31 dicembre 2003 e la presentazione, alle                   
Comunita' Montane competenti per territorio, della relativa                     
documentazione tecnico-contabile deve avvenire entro e non oltre il             
31 marzo 2004, fermo restando che, per l'erogazione del contributo              
relativo alle sistemazioni ambientali, si dovra' comunque rispettare            
la tempistica indicata all'art. 3, comma 2 della L.R. 26/87.                    
3) PROGRAMMA 1999 - Delibera di Giunta regionale n. 2570 del                    
30/12/1999 "L.R. 26/87 - Interventi a favore degli impianti di                  
risalita e delle stazioni sciistiche - Quadro organico e concessione            
dei contributi per l'anno 1999 relativi alle richieste pervenute                
entro il 30 ottobre 1998                                                        
Le opere finanziate nel programma 1999 devono risultare concluse e              
collaudate entro il 31 dicembre 2003 e la presentazione, alle                   
Comunita' Montane competenti per territorio, della relativa                     
documentazione tecnico-contabile deve avvenire entro e non oltre il             
31 marzo 2004, fermo restando che, per la liquidazione del                      
contributo relativo alle sistemazioni ambientali, si dovra' comunque            
rispettare la tempistica indicata all'art. 3, comma 2 della L.R.                
26/87.                                                                          
4) Competenze delle Comunita' Montane - Istruttoria della                       
rendicontazione dei lavori oggetto di finanziamento                             
Le Comunita' Montane, delle quali la Regione Emilia-Romagna si avvale           
ai sensi dell'art. 5 ed art. 6, comma 5 della L.R. 26/87,                       
effettueranno l'istruttoria della rendicontazione dei lavori oggetto            
di finanziamento, con le modalita' di seguito indicate:                         
- comma 2 del punto 8) - Titolo IV - Iter procedurale - L.R. 26/87              
"Criteri e modalita' per la destinazione ed erogazione dei contributi           
e norme transitorie per le opere finanziabili nel 1996" approvato con           
deliberazione di Giunta regionale n. 2194 del 10/9/1996, per gli                
interventi relativi ai programmi 1997 e 1998;                                   
- punto 5) - iter procedurale - "Criteri e modalita' per la                     
destinazione ed erogazione dei contributi per le opere finanziabili             
nel 1999" - Domande presentate entro il 30 ottobre 1998 approvato con           
deliberazione di Consiglio regionale n. 1247 del 22/9/1999, per gli             
interventi relativi al programma 1999.                                          
Le Comunita' Montane potranno chiedere, se necessari ai fini                    
dell'istruttoria, eventuali atti integrativi, e trasmetteranno, a               
conclusione d'ogni singolo procedimento istruttorio, alla Regione               
Emilia-Romagna, formale proposta di liquidazione.                               
La suddetta proposta di liquidazione dovra' pervenire alla Regione              
Emilia-Romagna entro 90 giorni dalla data di ricevimento degli atti             
tecnico-contabili da parte dei beneficiari.                                     
L'eventuale richiesta d'atti integrativi, da parte della Comunita'              
Montana al soggetto beneficiario, non determina la sospensione del              
termine dei 90 giorni che decorrono dalla prima trasmissione degli              
atti tecnico-contabili citati.                                                  
5) Norme generali:                                                              
a) i soggetti beneficiari del contributo dovranno inoltrare, alla               
Comunita' Montana competente per territorio, con lettera                        
d'accompagnamento riportante l'elenco degli allegati, la                        
documentazione, necessaria per l'istruttoria finalizzata alla                   
liquidazione del contributo spettante. Copia della lettera di                   
trasmissione, ovvero senza allegati, dovra' essere spedita alla                 
Regione Emilia-Romagna (al seguente indirizzo - Regione                         
Emilia-Romagna - Servizio Turismo e Qualita' aree turistiche Viale              
Aldo Moro n. 64 - 40127 Bologna e/o anche tramite fax);                         
b) tale trasmissione dovra' avvenire entro i termini sopra indicati.            
La trasmissione potra' avvenire direttamente o per posta;                       
c) per il riscontro, del rispetto dei termini sopra indicati, fara'             
fede: 1) il timbro d'arrivo/protocollo, della Comunita' Montana, in             
caso di trasmissione diretta; 2) il timbro di spedizione postale, in            
caso dell'utilizzo dell'omonimo mezzo di trasmissione;                          
d) la documentazione da presentare per i programmi 1997 e 1998 e'               
quella prevista dall'Allegato alla deliberazione di Giunta regionale            
2194/96, mentre per il programma 1999 si fara' riferimento alla                 
deliberazione di Consiglio regionale 1247/99. Le Comunita' Montane              
competenti per l'istruttoria, potranno chiedere, in conformita' a               
quanto stabilito dal punto 4), ai soggetti beneficiari del                      
contributo, eventuali atti integrativi ritenuti utili al                        
completamento del procedimento istruttorio medesimo;                            
e) le Comunita' Montane, sempre in conformita' a quanto stabilito al            
precedente punto 4), devono trasmettere alla Regione Emilia-Romagna             
(all'indirizzo di cui al precedente punto), entro 90 giorni dal                 
ricevimento della documentazione di rendicontazione, l'atto formale             
contenente l'approvazione dell'istruttoria e la relativa proposta di            
liquidazione, con allegata copia del verbale d'istruttoria e copia              
semplice della documentazione tecnico-contabile oggetto                         
dell'istruttoria;                                                               
f) la Regione Emilia-Romagna, riscontrato il rispetto dei termini               
sopra indicati e a seguito del ricevimento da parte delle Comunita'             
Montane di quanto indicato dal punto e), provvede: - alla                       
liquidazione del contributo spettante, direttamente al soggetto                 
beneficiario, sulla base della proposta di liquidazione inoltrata               
dalla Comunita' Montana; - alla revoca del contributo totale o                  
parziale, con eventuale recupero degli acconti gia' erogati in caso             
di: 1) mancato rispetto dei termini di cui ai precedenti punti 1), 2)           
e 3); 2) mancata realizzazione dell'intervento, attestato                       
dall'istruttoria della Comunita' Montana; 3) parziale realizzazione             
dell'intervento, attestato dall'istruttoria della Comunita' Montana.            
La revoca totale e' comunque disposta qualora l'intervento previsto             
risulti realizzato solo parzialmente e le somme, competenti                     
all'intervento ammesso, correttamente rendicontate, risultassero                
inferiori al 70% dell'importo ammesso a contributo, indicato                    
nell'atto di concessione, ovvero l'intervento non soddisfi gli                  
obiettivi per i quali e' stato ritenuto finanziabile; - alla notifica           
dell'atto finale, relativo ai precedenti punti, sia al beneficiario,            
tramite la trasmissione di copia del medesimo, che, per conoscenza,             
alla Comunita' Montana competente.                                              
I termini stabiliti dalla presente delibera sono da considerarsi                
perentori ed inderogabili.                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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